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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36964/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 24 novembre 2025 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Gli era contestato, mentre era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, di avere violato la prescrizione accessoria n. 6 che gli vietava di detenere telefoni cellulari o altri apparecchi radioelettrici di comunicazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e un vizio di motivazione: secondo la difesa, la motivazione di primo grado avrebbe considerato anche la violazione del divieto di accompagnarsi a pregiudicati, non contestata, pronunciando così su un fatto diverso dall’accusa. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 131-bis c.p. e vizi motivazionali, sostenendo che il diniego della particolare tenuità si fondasse sulla funzione astratta della prescrizione e sulla sola potenziale pericolosità del telefono, senza considerare l’offensività concreta della condotta. Con il terzo motivo ha contestato il riconoscimento della recidiva, deducendo che i precedenti, relativi a reati contro il patrimonio, erano eterogenei rispetto al reato in esame e non dimostravano maggiore colpevolezza o pericolosità sociale. Infine, ha chiesto che, in caso di accoglimento di un motivo incidente sulla responsabilità, la sentenza fosse annullata senza rinvio per prescrizione, richiamando l’art. 159, terzo comma, c.p. nel testo applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici o manifestamente infondati e non si confrontavano adeguatamente con le ragioni della sentenza d’appello. Sul primo motivo ha rilevato che la condanna riguardava la sola violazione della prescrizione n. 6, relativa al telefono: il riferimento in motivazione al divieto di accompagnarsi a pregiudicati era un elemento di contorno e non aveva sostituito o modificato il fatto contestato. La decisione di primo grado, il dispositivo e il trattamento della pena confermavano che era stato giudicato un unico reato; inoltre, la difesa non aveva confutato l’argomento della Corte d’appello secondo cui l’eventuale violazione aggiuntiva avrebbe comunque inciso soltanto sulla relativa parte della decisione. La Corte ha anche richiamato il principio per cui la violazione dell’art. 521 c.p.p. richiede una trasformazione radicale del fatto che generi incertezza sull’imputazione e un concreto pregiudizio difensivo, condizioni non ravvisate. Sul secondo motivo ha ritenuto che la motivazione d’appello avesse valutato la condotta concreta: il telefono era funzionante ed era stato portato fuori casa, e il contesto del controllo, compreso l’incontro con un pregiudicato, era stato utilizzato per apprezzare la gravità del fatto, non per introdurre un’ulteriore condotta penalmente contestata. La valutazione di insensibilità verso i controlli connessi alla misura e di concreta pericolosità escludeva la particolare tenuità; è sufficiente, ai fini del diniego, che sia motivata l’assenza di uno dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis c.p. Sul terzo motivo ha osservato che la Corte d’appello aveva fondato la recidiva non sulla mera esistenza di precedenti, ma sulla loro valenza concreta rispetto alla pericolosità dell’imputato e sulla continuità tra il passato criminale e la violazione delle prescrizioni della misura; l’eterogeneità dei reati precedenti, in quanto relativi al patrimonio, non era decisiva. La questione della prescrizione è stata ritenuta irrilevante: l’inammissibilità originaria del ricorso impediva di rilevare eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    le c.d. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati

    Le prescrizioni accessorie imposte al sorvegliato speciale integrano il precetto penale: la violazione di una di esse può quindi realizzare il reato previsto dall’art. 75, commi 1 o 2, del d.lgs. n. 159/2011.

  • art. 8, comma 6, d.lgs. n. 159/2011

    Qualora sia applicato al sorvegliato speciale l'obbligo o il divieto di soggiorno, l'art. 8, comma 6 d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che possano essere imposte, in aggiunta alle prescrizioni previste dalla legge, ulteriori prescrizioni, finalizzate ad evitare che il prevenuto entri in contatti con ambienti criminali, ovvero abbia occasione o mezzi per delinquere.

    In presenza dell’obbligo o del divieto di soggiorno, possono essere aggiunte prescrizioni individualizzate dirette a impedire contatti con ambienti criminali o occasioni e mezzi per delinquere.

  • art. 521 c.p.p.

    per avere tale "mutamento" «occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione

    La diversità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza rileva quando il mutamento è radicale, produce incertezza sull’oggetto dell’imputazione e determina un concreto pregiudizio difensivo; il mero confronto letterale non è sufficiente se l’imputato ha potuto difendersi sul fatto giudicato.

  • art. 522 c.p.p.

    Peraltro, una tale violazione avrebbe invalidato solo la parte "aggiuntiva", ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. e non l'intera decisione.

    Se la sentenza avesse pronunciato anche su un’ulteriore violazione non contestata, la nullità avrebbe riguardato la sola parte aggiuntiva della decisione, non l’intera pronuncia.

  • art. 131-bis c.p.

    È stato affermato che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo

    Il diniego della particolare tenuità è adeguatamente motivato se individua come decisiva l’assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla disposizione.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    Nella motivazione, anche se sinteticamente, vi è una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tiene conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 2665901) valorizzando la concreta gravità e le sue modalità esecutive della condotta.

    Nel valutare la particolare tenuità devono essere considerate congiuntamente le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo, con riferimento alle caratteristiche concrete del fatto.

  • art. 99 c.p.

    ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"

    La recidiva richiede una valutazione concreta del rapporto tra il reato attuale e le precedenti condanne, per verificare se queste rivelino una perdurante inclinazione al delitto; non basta il dato formale dei precedenti.

  • art. 159, terzo comma, c.p.

    la mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza, di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità

    La questione del computo dei periodi di sospensione della prescrizione prospettata in relazione all’art. 159, terzo comma, c.p. non può essere esaminata quando l’impugnazione è originariamente inammissibile: in tale ipotesi non possono essere rilevate d’ufficio eventuali cause di non punibilità.

  • art. 581 c.p.p.

    la mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità

    La mancanza dei requisiti dell’impugnazione, inclusa la specificità dei motivi, impedisce l’instaurazione del nuovo grado e conduce all’inammissibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza, di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non punibilità

    La declaratoria d’inammissibilità originaria dell’impugnazione impedisce la rilevazione, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., di eventuali cause di non punibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo ricorre tanto nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza della doglianza, quanto in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame

    È aspecifico, e quindi inammissibile, il motivo generico o privo di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, che non può limitarsi a ignorare le argomentazioni del giudice censurato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta l’obbligo di pagare le spese processuali e, nel caso deciso, una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La violazione di una prescrizione accessoria legittimamente imposta al sorvegliato speciale ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 159/2011 integra il reato previsto dall’art. 75, commi 1 o 2, dello stesso decreto, poiché la prescrizione accessoria integra il precetto penale.
  • La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza presuppone un mutamento radicale del fatto nei suoi elementi essenziali, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un concreto pregiudizio difensivo; non è decisivo il solo confronto letterale tra contestazione e sentenza.
  • Il motivo di impugnazione è aspecifico quando non si confronta con le ragioni argomentate dal provvedimento impugnato e si limita a riproporre le doglianze già formulate nel grado precedente senza sottoporle a critica effettiva.
  • Per negare la particolare tenuità del fatto è sufficiente una motivazione che individui come decisiva l’assenza di uno dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis c.p.; la valutazione deve considerare le caratteristiche concrete della condotta e gli indici dell’art. 133, primo comma, c.p.
  • La recidiva non può essere desunta dal solo dato formale dei precedenti: occorre valutare concretamente, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il reato attuale e le precedenti condanne, verificando se queste manifestino una persistente inclinazione al delitto. La sola eterogeneità tra i precedenti e il reato attuale non è necessariamente decisiva.
  • L’inammissibilità originaria del ricorso impedisce di rilevare d’ufficio eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; pertanto, una questione di prescrizione subordinata all’accoglimento di motivi inammissibili resta irrilevante.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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