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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16899/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di risarcimento proposta da un medico che aveva frequentato corsi di specializzazione post-universitaria con immatricolazione anteriore al 1991, assumendo di non avere ricevuto la remunerazione dovuta per effetto della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie in materia. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione, ritenendo che il termine decennale decorresse dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999. Il ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e sostenendo che il dies a quo della prescrizione dovesse invece essere individuato nella data di emanazione dei d.p.c.m. del 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, richiamando la L. n. 266/2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito si fosse conformata a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi, per coloro che avrebbero potuto beneficiarne nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1983 e la fine dell’anno accademico 1990-1991, si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999. Poiché il ricorso si limitava a un dissenso non idoneo a scalfire tale indirizzo, è stata pronunciata l’inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    È la norma invocata dal ricorrente per sostenere la prescrizione decennale; la Corte conferma l’applicazione del termine decennale, ma reputa corretto il dies a quo individuato dai giudici di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato nel ricorso, per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha applicato un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte e i motivi non offrono elementi per mutarlo.

  • L. n. 370/1999, art. 11

    È la disposizione che ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo a favore di specifici soggetti titolari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo e che segna, nel caso deciso, il dies a quo della prescrizione.

  • L. n. 266/2005

    È richiamata dal ricorrente come base per sostenere un diverso momento iniziale della decorrenza della prescrizione, in relazione ai d.p.c.m. del 2007.

  • D.lgs. n. 257/1991

    È indicato come atto di trasposizione nell’ordinamento interno, tardiva e incompleta, delle direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi.

  • Direttiva n. 75/362/CEE

    Direttiva europea relativa al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, la cui tardiva attuazione fonda la pretesa risarcitoria.

  • Direttiva n. 82/76/CEE

    Direttiva europea, insieme alla precedente, posta a base della domanda risarcitoria per tardiva trasposizione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di risarcimento del danno da tardiva trasposizione di direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi, per i soggetti rientranti nell’ambito temporale individuato dalla giurisprudenza, la prescrizione decennale decorre dalla data di entrata in vigore della L. n. 370/1999 e non da successivi atti amministrativi di attuazione.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., è inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre un mero dissenso a un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomentazioni idonee a mutarlo.
  • Quando il giudice di merito si conforma a un indirizzo univoco e condiviso della Corte di cassazione, il ricorso che non contenga critiche specifiche e decisive alla regula juris seguita deve essere dichiarato inammissibile.
  • La richiesta di individuare un dies a quo diverso per la prescrizione deve confrontarsi con la disciplina applicabile e con l’orientamento consolidato sulla decorrenza del termine, non potendo fondarsi su una mera diversa lettura di atti successivi richiamati dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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