Cassazione Penale, Sentenza n. 28019/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per spaccio (artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990) contestando: 1) la competenza territoriale del Tribunale di Udine (sostenevano che il luogo di consumazione fosse Codevigo, nel circondario di Padova); 2) la mancanza e l'illogicità della motivazione e l'insufficienza probatoria in ordine alla loro responsabilità (contestando l'uso delle intercettazioni telefoniche come prova dell'accordo e la ricostruzione dei fatti); 3) il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 4) per Doci, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la sproporzione del suo coinvolgimento rispetto al fratello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la determinazione della competenza territoriale in favore del Tribunale di Udine: il «momento» rilevante è stato individuato nell'accordo intervenuto via telefono nel luogo di residenza del proponente (Doci, in Udine), conformemente alla giurisprudenza di legittimità; pertanto non sussisteva difetto di competenza. Quanto alla responsabilità penale, la Cassazione ha giudicato congrua e logica la motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato intercettazioni e contatti preliminari, l'esistenza di accordi definiti prima dell'incontro e il ruolo anche eventuale di intermediario come fattispecie penalmente rilevante. Sul punto della lieve entità (art. 73, comma 5), la Corte ha confermato il rigetto: indizi di rapporti non occasionali e contatti su ambiti territoriali distanti deponevano per una maggiore offensività, escludendo la qualificazione più favorevole. Infine, il riconoscimento delle attenuanti generiche per Doci è stato negato: l'incensuratezza da sola non basta e la presunta minore partecipazione non risultava dimostrata in modo tale da giustificare la concessione. Di conseguenza le condanne così come rideterminate in appello sono state confermate e i ricorsi dichiarati infondati.
Norme richiamate
Rilevata la responsabilità per concorso di persone nel reato: applicata per contestare la partecipazione collegata alla cessione di stupefacenti.
Norma che sanziona la detenzione e cessione di stupefacenti; nella decisione è stata centrale la distinzione tra comma 1 (delitto) e comma 5 (fattispecie di lieve entità), con esclusione di quest'ultima per la presenza di rapporti non occasionali e scambi tra territori diversi.
art. 8, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sulla competenza territoriale come regola generale per individuare il luogo di consumazione del reato; la Corte ha però applicato i principi giurisprudenziali relativi al luogo dell'accordo.
Richiesto come criterio suppletivo di competenza territoriale, ma la Corte ha ritenuto che il luogo dell'accordo individuato per via telefonica (residenza del proponente) fosse determinante.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti nel contesto dell'uso delle intercettazioni e della prova, la Corte ha ritenuto legittima e coerente la valutazione probatoria svolta in sede di merito.
Richiamato per il concorso di persone nel reato e per la determinazione delle pene concorrenti/aggregate.
Richiamato in relazione all'estensione degli effetti di un motivo di appello su più imputati: se il motivo non è esclusivamente personale può giovare anche ad altri imputati in concorso.
Richiamato dalla Corte per spiegare che l'eventuale dubbio sulla responsabilità conducente all'insufficienza della prova deve tradursi in assoluzione e non in mera mitigazione con attenuanti generiche.
Giurisprudenza Cassazione: Sez. III, 11 maggio 2020, n. 14233
Richiamata per il principio secondo cui, nel settore stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, anche quando la contrattazione sia avvenuta per telefono.
Giurisprudenza Cassazione: Sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 45884
Ulteriore richiamo al principio sul luogo dell'accordo telefonico come luogo di consumazione per la competenza territoriale.
Giurisprudenza Cassazione: Sez. III, 4 giugno 2015, n. 23945
Richiamata in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 73, comma 5 (lieve entità), che è riservato alle ipotesi di minima offensività; la Corte d'appello ha ritenuto che i fatti del caso superassero tale soglia.
Massime di principio
- Competenza territoriale per reati di spaccio: quando la trattativa avviene attraverso mezzi di comunicazione (telefono), il luogo rilevante ai fini della competenza è dove il proponente acquisisce la comunicazione dell'accettazione; non è necessario che la consegna materiale avvenga nello stesso luogo.
- Intercettazioni e conversazioni telefoniche possono costituire la base dell'accordo e quindi della consumazione del reato; la loro valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizio di motivazione o erronea interpretazione di diritto.
- La qualificazione come "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede valutazione complessiva: quantità/qualità della sostanza, assenza di rapporti stabili o collegamenti territoriali estesi e mancanza di elementi che denotino professionalità o continuità. Rapporti tra soggetti di distretti diversi e ricerche alternative di fornitori depongono contro la lieve entità.
- La posizione di 'intermediario' è penalmente rilevante: anche chi favorisce la cessione mettendo in contatto acquirente e cedente o agevolando lo scambio può essere ritenuto corresponsabile quanto il cedente materiale.
- Sull'applicazione delle attenuanti generiche: l'incensuratezza o la presunta minore partecipazione non sono di per sé sufficienti; se sussistesse un concreto dubbio sulla responsabilità, la via corretta sarebbe l'assoluzione per insufficienza di prove (art. 530 c.p.p.), non la mera mitigazione.
- In cassazione la sindacabilità delle valutazioni di fatto svolte in appello è limitata: la Corte verifica la legge e la logica della motivazione; accertamenti probatori e ricostruzioni fattuali consolidate in appello risultano difficilmente riformabili se adeguatamente motivate.
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