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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28019/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per spaccio (artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990) contestando: 1) la competenza territoriale del Tribunale di Udine (sostenevano che il luogo di consumazione fosse Codevigo, nel circondario di Padova); 2) la mancanza e l'illogicità della motivazione e l'insufficienza probatoria in ordine alla loro responsabilità (contestando l'uso delle intercettazioni telefoniche come prova dell'accordo e la ricostruzione dei fatti); 3) il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 4) per Doci, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la sproporzione del suo coinvolgimento rispetto al fratello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la determinazione della competenza territoriale in favore del Tribunale di Udine: il «momento» rilevante è stato individuato nell'accordo intervenuto via telefono nel luogo di residenza del proponente (Doci, in Udine), conformemente alla giurisprudenza di legittimità; pertanto non sussisteva difetto di competenza. Quanto alla responsabilità penale, la Cassazione ha giudicato congrua e logica la motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato intercettazioni e contatti preliminari, l'esistenza di accordi definiti prima dell'incontro e il ruolo anche eventuale di intermediario come fattispecie penalmente rilevante. Sul punto della lieve entità (art. 73, comma 5), la Corte ha confermato il rigetto: indizi di rapporti non occasionali e contatti su ambiti territoriali distanti deponevano per una maggiore offensività, escludendo la qualificazione più favorevole. Infine, il riconoscimento delle attenuanti generiche per Doci è stato negato: l'incensuratezza da sola non basta e la presunta minore partecipazione non risultava dimostrata in modo tale da giustificare la concessione. Di conseguenza le condanne così come rideterminate in appello sono state confermate e i ricorsi dichiarati infondati.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevata la responsabilità per concorso di persone nel reato: applicata per contestare la partecipazione collegata alla cessione di stupefacenti.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che sanziona la detenzione e cessione di stupefacenti; nella decisione è stata centrale la distinzione tra comma 1 (delitto) e comma 5 (fattispecie di lieve entità), con esclusione di quest'ultima per la presenza di rapporti non occasionali e scambi tra territori diversi.

  • art. 8, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sulla competenza territoriale come regola generale per individuare il luogo di consumazione del reato; la Corte ha però applicato i principi giurisprudenziali relativi al luogo dell'accordo.

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Richiesto come criterio suppletivo di competenza territoriale, ma la Corte ha ritenuto che il luogo dell'accordo individuato per via telefonica (residenza del proponente) fosse determinante.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti nel contesto dell'uso delle intercettazioni e della prova, la Corte ha ritenuto legittima e coerente la valutazione probatoria svolta in sede di merito.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato e per la determinazione delle pene concorrenti/aggregate.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'estensione degli effetti di un motivo di appello su più imputati: se il motivo non è esclusivamente personale può giovare anche ad altri imputati in concorso.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per spiegare che l'eventuale dubbio sulla responsabilità conducente all'insufficienza della prova deve tradursi in assoluzione e non in mera mitigazione con attenuanti generiche.

  • Giurisprudenza Cassazione: Sez. III, 11 maggio 2020, n. 14233

    Richiamata per il principio secondo cui, nel settore stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, anche quando la contrattazione sia avvenuta per telefono.

  • Giurisprudenza Cassazione: Sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 45884

    Ulteriore richiamo al principio sul luogo dell'accordo telefonico come luogo di consumazione per la competenza territoriale.

  • Giurisprudenza Cassazione: Sez. III, 4 giugno 2015, n. 23945

    Richiamata in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 73, comma 5 (lieve entità), che è riservato alle ipotesi di minima offensività; la Corte d'appello ha ritenuto che i fatti del caso superassero tale soglia.

Massime di principio

  • Competenza territoriale per reati di spaccio: quando la trattativa avviene attraverso mezzi di comunicazione (telefono), il luogo rilevante ai fini della competenza è dove il proponente acquisisce la comunicazione dell'accettazione; non è necessario che la consegna materiale avvenga nello stesso luogo.
  • Intercettazioni e conversazioni telefoniche possono costituire la base dell'accordo e quindi della consumazione del reato; la loro valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizio di motivazione o erronea interpretazione di diritto.
  • La qualificazione come "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede valutazione complessiva: quantità/qualità della sostanza, assenza di rapporti stabili o collegamenti territoriali estesi e mancanza di elementi che denotino professionalità o continuità. Rapporti tra soggetti di distretti diversi e ricerche alternative di fornitori depongono contro la lieve entità.
  • La posizione di 'intermediario' è penalmente rilevante: anche chi favorisce la cessione mettendo in contatto acquirente e cedente o agevolando lo scambio può essere ritenuto corresponsabile quanto il cedente materiale.
  • Sull'applicazione delle attenuanti generiche: l'incensuratezza o la presunta minore partecipazione non sono di per sé sufficienti; se sussistesse un concreto dubbio sulla responsabilità, la via corretta sarebbe l'assoluzione per insufficienza di prove (art. 530 c.p.p.), non la mera mitigazione.
  • In cassazione la sindacabilità delle valutazioni di fatto svolte in appello è limitata: la Corte verifica la legge e la logica della motivazione; accertamenti probatori e ricostruzioni fattuali consolidate in appello risultano difficilmente riformabili se adeguatamente motivate.

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