Cassazione Civile, Ordinanza n. 03027/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per IRPEF 2005 e relative sanzioni, fondato su movimentazioni bancarie e accrediti in contanti ritenuti non giustificati. Il contribuente aveva sostenuto che tali somme derivassero da rimborsi di finanziamenti soci effettuati in favore di una società della quale era socio, e aveva contestato l'atto e la decisione di merito. In cassazione, l'erede del contribuente ha proposto cinque motivi: 1) nullità dell'avviso per mancanza di valida sottoscrizione da parte di funzionari dirigenziali; 2) tardività del deposito della sentenza di appello; 3) nullità per motivazione apparente o mancante, lamentando che la CTR avesse affermato apoditticamente l'assenza di prova contraria e avesse trascurato documenti prodotti; 4) omessa pronuncia su domande e censure proposte in appello; 5) falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il contribuente non svolgesse attività d'impresa e che l'accertamento avrebbe dovuto considerare anche i costi presunti.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché priva di un effettivo percorso logico-giuridico e di un confronto con i documenti prodotti dal contribuente. Ha respinto il primo motivo per novità della censura e il secondo perché il termine per il deposito della sentenza tributaria è ordinatorio e la sua inosservanza non determina nullità. Ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare il merito e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in relazione al deposito della sentenza; la Corte nega che la tardività del deposito comporti nullità quando il termine non è espressamente perentorio
il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza tributaria è ordinatorio e la sua violazione non invalida la decisione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la deduzione di nullità processuali e di motivazione apparente
la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e percepibile; la motivazione meramente apparente integra nullità
in materia tributaria impone una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale del giudice
evocato per la dedotta omissione di pronuncia sui motivi di appello
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per la censura di falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973
richiamato per l'utilizzabilità delle risultanze bancarie nell'accertamento; il motivo resta assorbito, ma la questione è riportata come relativa all'onere probatorio e alla qualificazione del reddito accertato
art. 111, sesto comma, Cost.
fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione della sentenza
richiamato per il principio generale secondo cui i termini stabiliti dalla legge sono di regola ordinatori salvo espressa previsione di perentorietà
Massime di principio
- Nel processo tributario, la motivazione della sentenza è apparente e quindi nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio né di comprendere quali prove siano state valorizzate e perché.
- La mera affermazione dell'assenza di prova contraria non è sufficiente se il giudice di merito non confronta specificamente le allegazioni e i documenti prodotti dalla parte.
- La deduzione in cassazione di una questione non affrontata dalla sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica puntualmente di averla già prospettata nei gradi di merito e in quale atto processuale.
- Nel processo tributario il termine per il deposito della sentenza previsto dall'art. 37 d.lgs. n. 546/1992 ha natura ordinatoria, salvo espressa previsione di perentorietà, e la sua inosservanza non determina nullità della decisione.
- Le questioni logicamente dipendenti dall'accoglimento di un motivo di ricorso restano assorbite e non richiedono autonoma decisione.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione rilevante non è la mera insufficienza della motivazione, ma solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione dell'obbligo costituzionale e processuale di motivare.
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