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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31378/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia trae origine da un appalto avente ad oggetto lavori di intonacatura di un fabbricato. La società appaltatrice agiva per ottenere il pagamento del corrispettivo residuo, mentre la società committente opponeva che il prezzo non fosse dovuto in ragione di vizi e difformità dell'opera, sostenendo di aver legittimamente rifiutato il pagamento fino all'eliminazione dei difetti. In appello era stata inoltre esclusa la legittimazione passiva dell'architetto indicato come convenuto, ritenuto estraneo al conferimento dell'appalto. In Cassazione la committente lamentava, in sintesi, violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'asserita mancata contestazione di un fatto decisivo, violazione degli artt. 1662, 1665, 1667 e 1668 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto illegittimo il rifiuto di pagamento e per non avere considerato che l'appaltatrice avrebbe potuto eliminare i vizi senza consenso della committente, nonché omesso esame di un fatto decisivo relativo al riconoscimento dei difetti da parte dell'appaltatrice. Con ricorso incidentale la società appaltatrice censurava la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'architetto, deducendo violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2730, 2733 c.c. e sostenendo che alcuni elementi istruttori provassero la sua qualità di committente o comunque la sua partecipazione al contratto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale della committente, ritenendo fondati i motivi connessi: in tema di appalto, il committente può opporre l'eccezione di inadempimento e rifiutare il pagamento del prezzo finché i vizi dell'opera non siano eliminati, ma il giudice deve valutare secondo buona fede e in modo comparativo la proporzione tra i rispettivi inadempimenti e l'intero equilibrio contrattuale, senza considerare automaticamente esigibile il credito dell'appaltatore solo perché questi si sia offerto di eliminare i difetti, specie se subordinando l'intervento al pagamento del saldo. La Corte ha invece rigettato il ricorso incidentale della società appaltatrice: ha confermato che l'individuazione del committente è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, nel caso concreto, la prova acquisita non consentiva di sovvertire l'accertamento secondo cui il contratto era stato stipulato dalla sola società immobiliare, rappresentata dall'architetto. La sentenza d'appello è stata quindi cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione tra committente e appaltatrice; la società appaltatrice è stata inoltre condannata alle spese nei confronti dell'architetto per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale parametro sulla valutazione delle prove e della non contestazione, ma la censura è stata poi assorbita dalla diversa ricostruzione dei principi sull'appalto e sull'eccezione di inadempimento

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte rileva che la doglianza mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento è applicabile anche all'appalto; il committente può rifiutare il pagamento finché non siano eliminati i vizi, purché il rifiuto sia conforme a buona fede

  • art. 1662 c.c.

    consente al committente di controllare l'esecuzione dell'opera e di fissare un termine per ovviare alle difformità e ai difetti riscontrati

  • art. 1665 c.c.

    il diritto dell'appaltatore al corrispettivo non è sottratto alla regola generale di buona fede nell'applicazione dell'art. 1460 c.c.

  • art. 1667 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla garanzia per vizi e difformità dell'opera

  • art. 1668 c.c.

    attribuisce al committente la scelta tra eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo o risoluzione, salvo il risarcimento del danno; tale scelta è qualificata come diritto potestativo

  • art. 2931 c.c.

    l'eliminazione dei vizi richiesta dal committente va eseguita nelle forme dell'esecuzione in forma specifica

  • art. 2730 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale in tema di confessione, ma non ritenuto decisivo

  • art. 2733 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale in tema di confessione giudiziale o stragiudiziale, senza incidere sull'esito

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato per l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indicato come limite al sindacato di legittimità sull'accertamento di fatto relativo all'effettivo committente

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione incidentale

Massime di principio

  • In tema di appalto, il committente che abbia rilevato vizi o difformità dell'opera può opporre l'eccezione di inadempimento e sospendere il pagamento del prezzo fino all'eliminazione dei difetti, ma il rifiuto di adempiere deve essere valutato alla luce della buona fede e della proporzione tra le prestazioni contrapposte.
  • La mera offerta dell'appaltatore di eliminare i vizi non rende di per sé esigibile il saldo del corrispettivo: il giudice deve verificare se l'offerta sia stata accettata o se, in difetto, il comportamento del committente sia davvero contrario a correttezza, considerando l'intero equilibrio del contratto.
  • La responsabilità dell'appaltatore per difetti dell'opera lascia al committente una scelta tra i rimedi della eliminazione a spese dell'appaltatore, della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno; tale scelta ha natura di diritto potestativo.
  • Quando il committente chieda l'eliminazione dei vizi, l'appaltatore non può pretendere automaticamente il pagamento del saldo prima dell'effettiva esecuzione degli interventi eliminativi; l'esigibilità del credito va coordinata con la concreta attuazione del rimedio scelto.
  • L'individuazione del soggetto che riveste la qualità di committente dell'appalto è questione di fatto riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
  • Nel contratto di appalto, la qualità di committente può non coincidere con quella del proprietario dell'immobile o del soggetto a favore del quale le opere sono eseguite; occorre quindi provare chi abbia effettivamente conferito l'incarico e assunto l'obbligazione di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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