Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34666/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori equa riparazione)

La controversia

Due soggetti avevano promosso davanti alla Corte d'appello un giudizio ex L. n. 89/2001 per ottenere l'equa riparazione del danno da irragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel 1997 contro una terza persona per lesione della quota di legittima nell'eredità di un de cuius e definito solo nel 2018 con declaratoria di cessazione della materia del contendere. In sede monitoria era stato riconosciuto un indennizzo di euro 4.400 per ciascun ricorrente, calcolando 11 anni di durata irragionevole e un parametro annuo di euro 400. Gli istanti proponevano opposizione e poi ricorso per cassazione contro il decreto che, accogliendo l'opposizione solo sulle spese, aveva confermato la durata irragionevole e il moltiplicatore annuo, ma aveva escluso il danno patrimoniale. Con il primo motivo deducevano violazione della L. n. 89/2001, art. 5-ter, e dell'art. 6 CEDU, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che non dovevano essere esclusi dalla durata irragionevole i nove mesi necessari per la rinnovazione della c.t.u. resa necessaria dallo smarrimento della precedente relazione e che andavano compresi anche i tempi legali per proporre le impugnazioni. Con il secondo motivo denunciavano ancora violazione della L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, oltre a vizio motivazionale, censurando la quantificazione del parametro annuo nella misura minima di euro 400 senza adeguata motivazione, la mancata considerazione di parametri CEDU asseritamente più elevati e il diniego del danno patrimoniale, che essi ritenevano collegato sia alle spese affrontate per la rinnovazione della c.t.u. sia alla dispersione dell'eredità causata dal lungo processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, cassando il decreto impugnato limitatamente a tale profilo e rinviando alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per rideterminare la durata irragionevole e, di conseguenza, l'indennizzo; ha invece rigettato il secondo motivo. La Corte ha ritenuto corretta la sottrazione dei tempi per impugnare, corretti gli arrotondamenti e l'imputazione ai periodi di ragionevolezza dei rinvii per fini conciliativi, ma ha escluso che i nove mesi necessari alla rinnovazione della consulenza tecnica potessero essere computati nella durata ragionevole, con conseguente aumento della durata irragionevole da 11 anni a 11 anni e 9 mesi. Quanto al quantum, ha ritenuto che, per il giudizio introdotto dopo la novella del 2015, il giudice debba muoversi entro il range legale dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, essendo legittima la scelta del minimo di euro 400 in assenza di anomalie motivazionali. Ha inoltre affermato che il danno patrimoniale da equa riparazione richiede prova piena e rigorosa e che, nel caso concreto, gli esborsi per la c.t.u. rinnovata risultavano comunque assorbiti nella definizione transattiva della controversia presupposta, mentre la deduzione relativa alla dispersione ereditaria era troppo generica.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione il tempo da assumere a base del calcolo del ritardo non può includere i periodi riconducibili a esigenze processuali che esulano dalla durata irragionevole, ma vanno esclusi i tempi necessari per impugnare e vanno correttamente valutati i rinvii richiesti dalle parti per finalità conciliative.
  • Quando la rinnovazione della consulenza tecnica dipenda da un evento sopravvenuto non imputabile alla fisiologia del processo, il relativo lasso temporale non può essere automaticamente scompreso nella durata ragionevole del giudizio, dovendo invece concorrere al computo della durata complessiva rilevante ai fini dell'irragionevolezza.
  • Per i giudizi di equa riparazione introdotti dopo la riforma del 2015, il parametro annuo dell'indennizzo per il danno non patrimoniale deve essere ricondotto al minimo e massimo fissati dall'art. 2-bis L. n. 89/2001, senza possibilità di applicare valori esterni al perimetro legale solo perché coerenti con precedenti orientamenti giurisprudenziali o con parametri CEDU anteriori alla novella.
  • La determinazione del moltiplicatore annuo nell'ambito dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo sufficiente lamentare una motivazione ritenuta scarna o una diversa lettura delle deduzioni difensive.
  • Il danno patrimoniale da irragionevole durata del processo richiede prova piena e rigorosa, con specificazione di tutti i suoi elementi; non è sufficiente una prospettazione generica o meramente assertiva del pregiudizio, specie quando gli esborsi asseritamente subiti risultino già inseriti nella regolazione complessiva della vicenda presupposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.