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Ordinanza

Ordinanza n. 6179/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n. 22146/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202501569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, che aveva respinto il ricorso contro il diniego del GSE di accesso agli incentivi per un impianto idroelettrico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimo il diniego del GSE relativo all’accesso ai meccanismi incentivanti previsti dal D.M. 6 luglio 2012 per un impianto idroelettrico alimentato dal deflusso minimo vitale della diga di Vodo. In primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, nonché la violazione dell’art. 10, comma 3, lett. e), punti iii) e iv), del D.M. 6 luglio 2012, delle disposizioni regionali in materia di derivazioni idriche, dell’art. 21 e dell’art. 24 del medesimo decreto ministeriale, delle procedure applicative del GSE e dell’allegato 2 al decreto. Il GSE aveva negato l’incentivo ritenendo che l’impianto non utilizzasse salti su briglie o traverse esistenti, che mancasse il titolo concessorio necessario per lo sfruttamento del DMV, che la turbina installata fosse difforme da quella progettata, che non fosse dimostrata la qualificazione dell’impianto come impianto ad acqua fluente e che non fossero state prodotte alcune documentazioni tecniche as built. In appello la società ha censurato la valutazione del TAR sui due motivi principali e ha chiesto una verificazione tecnica per accertare la classificazione dell’impianto e la relativa categoria funzionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ritenendo rilevanti le peculiarità fattuali e la complessità tecnica della controversia, ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione in contraddittorio tra le parti. Il verificatore dovrà accertare: 1) se l’impianto rientri nella sub-tipologia degli impianti che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa, oppure in quella degli impianti che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale; 2) se l’impianto sia classificabile come impianto ad acqua fluente o come impianto a bacino/serbatoio, applicando sia le definizioni UNIPEDE richiamate dalla disciplina incentivante sia il criterio dell’effettiva capacità del produttore di conservare l’apporto idrico per un utilizzo energetico differito previsto dall’art. 22, comma 2, del D.M. 4 luglio 2019, tenendo conto anche della disciplina sulla non programmabilità degli impianti ad acqua fluente. La verificazione è stata affidata al Segretario generale dell’Autorità di Bacino delle Alpi orientali o a un suo delegato, con termini specifici per le operazioni, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione. L’anticipo di euro 1.000 sul compenso del verificatore è stato posto provvisoriamente a carico dell’appellante. Il GSE dovrà fornire al verificatore la necessaria assistenza e la documentazione pertinente. La causa è stata rinviata a un’udienza pubblica del primo trimestre 2027.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando occorre un accertamento tecnico su fatti rilevanti per la decisione; la norma è stata applicata per acquisire elementi sulla classificazione e sulle caratteristiche funzionali dell’impianto.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamato con riguardo al preavviso di rigetto comunicato dal GSE e alla censura relativa alla sua adeguatezza.

  • art. 10, comma 3, lett. e), punti iii) e iv), D.M. 6 luglio 2012

    “che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa”; “impianti idroelettrici ... che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale”

    Individua le sub-tipologie e i criteri di priorità rilevanti per l’accesso agli incentivi; la verificazione deve stabilire a quale delle due categorie appartenga l’impianto.

  • art. 24, comma 1, D.M. 6 luglio 2012

    Richiamato in relazione alla base normativa delle procedure applicative predisposte dal GSE.

  • art. 21 D.M. 6 luglio 2012

    Richiamato tra le disposizioni che l’appellante assume violate nel processo di valutazione della richiesta di incentivazione.

  • art. 22, comma 2, D.M. 4 luglio 2019

    “Ai fini del presente decreto e del decreto 23 giugno 2016, gli impianti idroelettrici si classificano a bacino/a serbatoio o ad acqua fluente sulla base dell’effettiva capacità del produttore elettrico di conservare o meno l’apporto idrico per l’utilizzo energetico differito”

    Fissa, per la classificazione dell’impianto, il criterio dell’effettiva capacità di conservare l’apporto idrico per un utilizzo energetico differito.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 387/2003

    “impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente”

    È richiamato quale elemento normativo da considerare per la verifica del carattere intrinsecamente non programmabile degli impianti ad acqua fluente.

  • art. 47 d.P.R. n. 445/2000

    Richiamato per la dichiarazione sostitutiva resa dalla società in sede di iscrizione al Registro IAFR.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia sull’accesso a incentivi per impianti energetici dipende da qualificazioni tecniche e da caratteristiche fattuali controverse dell’impianto, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. prima di decidere il merito dell’appello.
  • La classificazione di un impianto idroelettrico come impianto ad acqua fluente o come impianto a bacino/serbatoio deve essere verificata considerando l’effettiva capacità del produttore di conservare l’apporto idrico per un utilizzo energetico differito, secondo il criterio previsto dall’art. 22, comma 2, del D.M. 4 luglio 2019, oltre alle definizioni tecniche richiamate dalla disciplina incentivante.
  • Ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal D.M. 6 luglio 2012, l’inquadramento di un impianto nelle sub-tipologie relative all’utilizzo di salti su briglie o traverse ovvero di una quota parte del deflusso minimo vitale costituisce una questione tecnica e fattuale da accertare in concreto, sulla base delle caratteristiche effettive dell’impianto e delle opere realizzate.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliIncentivi energeticiIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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