Cassazione Civile, Ordinanza n. 36212/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2012, con cui le veniva imputato un maggior reddito di partecipazione in quanto socia accomandante di una s.a.s.; il maggior reddito era stato accertato, con separato atto, nei confronti della società. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo che gli effetti dell'accertamento societario si estendessero automaticamente al socio, poiché l'atto emesso verso la società non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992 per mancata integrazione del contraddittorio e violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che il giudizio di merito era nullo per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, poiché la controversia sul maggior reddito sociale e sulla conseguente imputazione ai soci doveva svolgersi simultaneamente nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La mancata impugnazione dell'atto emesso nei confronti della società non rendeva definitivo l'accertamento in pregiudizio degli altri soci, che conservano la qualità di litisconsorti necessari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Caserta per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiede l'integrazione del contraddittorio quando ricorre il litisconsorzio necessario tra società e soci nei giudizi tributari aventi ad oggetto l'accertamento del reddito societario e la sua imputazione ai soci
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo è stato prospettato come vizio processuale per violazione del litisconsorzio necessario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il secondo motivo è stato prospettato come violazione di legge per omessa pronuncia
richiamato quale parametro dell'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le eccezioni e domande
richiamato quale parametro di decisione secondo diritto
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
eccezione dedotta dalla ricorrente, ma assorbita per l'accoglimento del primo motivo
norma sul procedimento camerale richiamata nel corso del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nei giudizi tributari relativi all'accertamento del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione del maggior reddito ai soci, sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, con necessità di un processo unitario nei confronti di tutti i soggetti interessati.
- La mancata impugnazione dell'atto impositivo emesso nei confronti della società non comporta, di per sé, la definitività dell'accertamento nei confronti dei soci rimasti estranei al giudizio, né sana la violazione del litisconsorzio necessario.
- La violazione del litisconsorzio necessario determina la nullità dell'intero giudizio e della sentenza pronunciata in sua assenza, con cassazione e rinvio per l'integrazione del contraddittorio.
- Quando viene accolto un motivo che determina la nullità dell'intero giudizio, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che presuppongono la validità del procedimento di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36056/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36057/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36058/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36061/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36062/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36064/2021 del 23/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →