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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40980/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Luigi Moretti impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Cassino, il quale lo aveva condannato alla restituzione di somme (12.911,00 euro a Villani, 7.750,00 euro a B. Colafrancesco e 10.000,00 euro ad A. Moretti) che gli attori sostenevano di aver corrisposto quale corrispettivo per ottenere posti di lavoro per i rispettivi figli. Il ricorrente deduceva: (1) errore di diritto perché, pur essendo stato rilevato nei gradi di merito che il contratto/causa era nulla per illiceità, non sarebbe stata applicata la conseguente disposizione dell'art. 2035 c.c. sulla non ripetibilità delle somme; (2) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale, lamentando la mancata escussione di due testi ritenuti decisivi e la necessità di nuova prova ex art. 345 c.p.c.; (3) vizio nella valutazione delle prove, sostenendo che la Corte territoriale aveva dato eccessivo rilievo alle dichiarazioni dei testi di parte e non a quelle ritenute neutre.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti e tre i motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la questione circa l'applicabilità dell'art. 2035 c.c. era stata già affrontata dal Tribunale di Cassino e che il ricorrente non aveva dimostrato di aver impugnato quel preciso punto in appello, con conseguente formazione di giudicato interno; perciò la censura in cassazione era preclusa. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la mancata ammissione della prova testimoniale era motivata dalla non ammissibilità dei relativi capitoli di prova e il ricorrente non aveva provato di aver riproposto la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni in appello; inoltre la valutazione sul punto attiene al giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché consisteva in un sindacato sulla valutazione delle prove di merito, materia non riesaminabile dalla Cassazione salvo i casi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.; pertanto non sussisteva un vizio rilevante ai fini di cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e a un ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    citato nel testo della sentenza di merito come riferimento alla qualificazione dell'azione

    richiamato quale norma impiegata dalla Corte territoriale nella qualificazione dei rapporti dedotti, ossia nella contestazione sul quantum delle somme e la relativa causale

  • art. 2035 c.c.

    citato nel ricorso come norma sulla non ripetibilità delle somme in caso di illiceità della causa

    il ricorrente sosteneva che, essendo il contratto/causa illecito, le somme non erano ripetibili ai sensi dell'art. 2035 c.c.; la Corte ha rilevato invece che la questione era stata espressamente affrontata dal primo giudice e non impugnata in appello, con conseguente giudicato interno

  • art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente come fondamento dei motivi di cassazione

    la Corte ricorda che i motivi di cassazione fondati su vizio di motivazione o omesso esame di fatto devono rispettare i limiti di tali numeri; tuttavia molte doglianze qui erano sindacato della valutazione delle prove di merito, non idonee a integrare i vizi di cui all'art. 360

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    richiamato nella motivazione della Corte in relazione al giudicato interno

    impone che per evitare la formazione del giudicato interno la parte debba impugnare la decisione di primo grado sul punto specifico; la mancata impugnazione determina preclusione della questione in appello e poi in cassazione

  • art. 345 c.p.c.

    menzionato dal ricorrente in relazione alla necessità di nuova prova testimoniale

    la Corte ha richiamato che il ricorrente non ha dimostrato l'indispensabilità della nuova prova né di aver tempestivamente riproposto la richiesta in appello, come richiesto dalle regole processuali

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato nella parte dispositiva circa l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo quanto previsto dalle norme citate

Massime di principio

  • Se una questione di diritto è stata espressamente decisa in primo grado e non è stata impugnata in appello sul punto specifico, si forma giudicato interno e la relativa censura in cassazione è preclusa.
  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito della valutazione delle prove fatta dai giudici di merito; i vizi nella valutazione probatoria sono sindacabili in cassazione solo nei casi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.
  • La mancata ammissione di prove in appello può essere efficacemente censurata solo se la parte dimostra di aver riproposto la richiesta e l'indispensabilità della nuova prova secondo le disposizioni processuali (es. art. 345 c.p.c.); altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Quando si deduce la nullità o l'illiceità della causa e si prospetta la non ripetibilità delle somme (art. 2035 c.c.), è essenziale portare avanti tale questione in tutti i gradi di giudizio; omettere di sollevarla in appello può precluderne il riesame.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, oltre alle spese processuali, può essere disposto il versamento di un contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente secondo la normativa vigente.

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