Cassazione Civile, Ordinanza n. 15066/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di IMU per le annualità 2011-2015, assumendo che l'immobile fosse assoggettabile alla riduzione del 50% della base imponibile prevista per gli immobili riconosciuti di interesse culturale. La CTR aveva respinto la domanda ritenendo che il rapporto fosse riconducibile a una concessione su bene demaniale e che il diritto trasferito non fosse sovrapponibile al diritto di superficie ex art. 952 c.c., anche per la temporaneità del titolo e per la qualificazione del vincolo culturale come presuntivo e retroattivamente caducabile. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 952, 953 e 2909 c.c. e degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. 42/2004, sostenendo: 1) che la convenzione del 2001 avesse trasferito un vero diritto di proprietà superficiaria sull'albergo, su bene di proprietà privata e non demaniale; 2) che il decreto di rimozione del vincolo culturale avesse effetti solo per il periodo d'imposta successivo, essendo l'atto di natura costitutiva; ha inoltre richiamato un lodo arbitrale e precedenti di legittimità asseritamente coperti da giudicato sul punto della proprietà superficiaria.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha escluso l'eccezione di giudicato esterno nei termini in cui era stata prospettata, ritenendo non documentato che il giudicato fosse stato ritualmente dedotto in appello. Nel merito, ha affermato che la convenzione attribuiva alla società un diritto reale di superficie, o comunque una proprietà superficiaria/proprietà separata, non degradabile a mero rapporto obbligatorio per la sola temporaneità del titolo o per la natura demaniale del sedime. Ha quindi ribadito che, fino alla scadenza del rapporto, le opere insistenti sul suolo restano di proprietà privata del concessionario/superficiario e non sono pertinenze demaniali. Di conseguenza, ha ritenuto che il provvedimento di rimozione del vincolo culturale non avesse efficacia retroattiva, essendo costitutivo, e che il beneficio fiscale andasse riconosciuto secondo tale qualificazione. La sentenza impugnata è stata cassata con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente.
Norme richiamate
Il titolare del diritto di superficie è proprietario del fabbricato realizzato o già esistente oggetto del trasferimento; si determina una scissione orizzontale del dominio tra suolo e costruzione.
La costituzione del diritto di superficie può essere a tempo determinato; alla scadenza il principio di accessione riprende vigore e il pieno dominio si riespande in capo al proprietario del suolo.
I beni demaniali sono inalienabili, ma ciò non impedisce la costituzione di diritti reali o personali in favore di terzi nei limiti consentiti dalla legge.
Invocato dalla ricorrente in relazione al giudicato esterno; la Corte ha però ritenuto non dimostrata l'eccezione in modo utile nel giudizio di merito.
Richiamato per il regime di tutela culturale dei beni; il testo è usato nel ragionamento sull'assoggettabilità dell'immobile al vincolo.
Richiamato quale disposizione che disciplina l'accertamento dell'interesse culturale e i relativi effetti sulla tutela.
Richiamato in relazione al provvedimento di rimozione del vincolo culturale e ai suoi effetti.
art. 13, comma 3, lett. d), d.l. 6 novembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
Prevede la riduzione della base imponibile IMU per gli immobili riconosciuti di interesse culturale.
art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato per individuare il soggetto passivo dell'imposta nei casi di proprietà superficiaria.
art. 2, comma 5, d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993
Il regime agevolativo per immobili di interesse storico o artistico si applica dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo.
Le pertinenze seguono la sorte del bene principale; tuttavia un immobile di proprietà privata su suolo demaniale, se trasferito al privato, non è qualificabile come pertinenza del demanio.
Richiamato per il rilievo processuale del giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di appello e non eccepito tempestivamente.
Massime di principio
- Il diritto di superficie può avere ad oggetto sia la facoltà di edificare e mantenere una costruzione sul suolo altrui, sia il trasferimento della proprietà di una costruzione già esistente; in entrambi i casi si realizza una scissione orizzontale del dominio tra suolo e fabbricato.
- La temporaneità del diritto di superficie non ne esclude la natura reale: alla scadenza opera il meccanismo dell'accessione e il bene torna al proprietario del suolo, senza che ciò trasformi il rapporto in un mero vincolo obbligatorio.
- La natura demaniale del suolo non impedisce, di per sé, la costituzione in favore di privati di diritti reali o personali aventi ad oggetto le opere insistenti su quel suolo; occorre distinguere tra pertinenze demaniali e manufatti di proprietà privata del concessionario.
- Per stabilire se una concessione su bene pubblico attribuisca un diritto reale di superficie oppure un diritto meramente obbligatorio, occorre interpretare il titolo negoziale nel suo complesso, valorizzando le clausole sulla proprietà delle opere, sulla loro circolazione, sull'ipoteca e sulla devoluzione finale.
- Il provvedimento di rimozione del vincolo culturale ha natura costitutiva e non produce effetti retroattivi, sicché il regime fiscale agevolato o meno va determinato in relazione alla situazione giuridica esistente fino alla data del provvedimento e della sua notificazione, ove richiesta.
- Il giudicato esterno può essere utilmente opposto in cassazione solo se la sua esistenza e rilevanza siano state ritualmente dedotte nel giudizio di merito secondo le regole processuali applicabili.
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