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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05090/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti avevano ottenuto in primo grado il riconoscimento della piena valutazione, ai fini del punteggio nelle graduatorie ATA, dei servizi da esse prestati alle dipendenze di una parrocchia che gestiva un asilo nido e una scuola dell'infanzia paritaria. Il Tribunale aveva ritenuto valutabili tali servizi, ordinando anche il conseguente ricollocamento in graduatoria e il risarcimento del danno per la mancata attribuzione del punteggio. In appello, però, la domanda era stata respinta perché la Corte territoriale aveva ritenuto che il DM n. 50/2021, allegato A/5, consentisse la valutazione solo di servizi prestati in scuole dell'infanzia o in altri istituti espressamente indicati, non anche nell'asilo nido privato in cui le lavoratrici avevano effettivamente svolto la loro attività. In cassazione, le ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e falsa applicazione delle norme regolamentari e dei criteri di interpretazione, sostenendo che il servizio dovesse essere valutato in base al soggetto datore di lavoro (la parrocchia) e non alla specifica articolazione organizzativa presso cui era stata svolta l'attività; hanno inoltre contestato la distinzione operata dalla Corte d'appello tra asilo nido e scuola dell'infanzia, invocando la natura unitaria del rapporto e lamentando la mancata considerazione di atti autorizzativi e documenti contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, formalmente proposta come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., in realtà mirasse a contestare l'interpretazione del DM n. 50/2021 e soprattutto la ricostruzione in fatto della vicenda, con richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha osservato che il regolamento non menzionava gli asili nido ma solo le scuole dell'infanzia e altre istituzioni scolastiche, e che la sentenza impugnata aveva fondato la decisione su una ratio autonoma: le ricorrenti avevano lavorato esclusivamente nell'asilo nido, non nella scuola dell'infanzia paritaria. Ha inoltre rilevato che il motivo non individuava in modo corretto le norme asseritamente violate, non si confrontava con tutte le rationes decidendi e presentava profili di contraddittorietà interna. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché le amministrazioni intimate non si sono costituite; è stato però dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto o del materiale istruttorio; il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi e indicare con precisione la norma violata.

  • DM n. 50/2021, Allegato A/5, Sezione B, punti 4.1, 4.2 e 5

    I servizi sono valutabili solo se prestati nelle tipologie di scuole espressamente indicate dal regolamento; il servizio svolto esclusivamente in un asilo nido non rientra tra quelli richiamati, perché la disciplina fa riferimento alle scuole dell'infanzia e non agli asili nido.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    Le norme sull'interpretazione dei contratti sono richiamabili, per analogia, anche nell'interpretazione degli atti amministrativi, ma la censura è ammissibile solo se il ricorrente indichi quali canoni ermeneutici siano stati violati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto amministrativo generale non direttamente delegato da fonte primaria è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non viziata nella violazione dei canoni ermeneutici rilevanti.
  • Chi deduce in cassazione l'erronea interpretazione di un atto amministrativo deve indicare specificamente quali canoni interpretativi siano stati violati; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Il ricorso per violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, né per contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; se ne ignora anche solo una autonoma e decisiva, il ricorso non può essere accolto.
  • Quando una disciplina di valutazione dei titoli richiama espressamente determinate tipologie di istituti scolastici, non è consentita un'estensione analogica a strutture diverse non menzionate dal testo regolamentare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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