Sentenza del 08/03/2017 n. 5920 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1999. L’avviso contestava l’indebita detrazione dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in un rapporto triangolare. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che il contribuente dovesse dimostrare di non conoscere, né poter conoscere, la frode. Con il secondo ha lamentato omessa pronuncia sulle questioni della fittizietà delle operazioni e della prova della loro effettività. Con il terzo ha denunciato motivazione omessa o contraddittoria, contestando che la CTR non avesse valutato gli indizi di interposizione fittizia e i rapporti con il fornitore estero.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso di M.V., perché non risultava depositata la prova della sua notificazione, e ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: spettava all’Amministrazione fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, dell’inesistenza delle operazioni e, nel caso di contestata inesistenza soggettiva, della conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente; la CTR aveva ritenuto tale prova non assolta e le operazioni effettive. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la doglianza riguardava l’esame di questioni giuridiche e avrebbe dovuto essere formulata come vizio motivazionale, non come nullità per omessa pronuncia. Il terzo motivo è stato rigettato: la CTR aveva considerato anche se CO. fosse l’effettivo destinatario delle operazioni; inoltre, la censura sui rapporti con il fornitore estero non indicava in quale sede processuale la questione fosse stata dedotta, in violazione del principio di autosufficienza. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione dell’inammissibilità del controricorso. Decisione assunta il 24 ottobre 2016 e depositata l’8 marzo 2017.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
In tema di IVA, il diritto alla detrazione D.P.R. n. 633 del 1972 , ex art. 19, non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in specie della fattura, documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa; pertanto, qualora l'amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta alla stessa, adducendo la falsità del documento e quindi l'inesistenza di un maggior imponibile, provare che l'operazione commerciale in realtà non è stata mai posta in essere, anche attraverso elementi presuntivi
La detrazione presuppone una fattura e scritture contabili regolari. Se l’Amministrazione contesta che le operazioni siano inesistenti, deve provare tale circostanza anche mediante presunzioni; solo quando gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni.
qualora l'amministrazione contesti ad un operatore il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto in ragione di una supposta inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto dell'accertamento, è onere della medesima amministrazione provare, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva - per l'esistenza nella specie di indizi idonei ad avvalorare il sospetto in tal senso indicati dall'amministrazione - in un'evasione commessa dall'emittente delle fatture contestate o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni
Nelle contestazioni di frode IVA da inesistenza soggettiva, l’Amministrazione deve provare con elementi oggettivi che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode a monte. Non è sufficiente trasferire automaticamente sul contribuente l’onere di dimostrare la propria estraneità.
Codice di procedura civile, art. 112
se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione
L’omessa pronuncia su una domanda o un’eccezione integra un vizio processuale; la mancata trattazione di una questione giuridica interna a una domanda o eccezione già decisa è invece un vizio motivazionale. La censura deve essere proposta con il corretto motivo di ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4
Il motivo per nullità processuale è appropriato quando il giudice non decide affatto una domanda o un’eccezione; non è lo strumento per contestare che abbia trascurato una questione giuridica trattata nell’ambito di una domanda decisa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5.
La mancata considerazione di una o più questioni giuridiche, quando la domanda o l’eccezione è stata comunque decisa, va denunciata come vizio motivazionale ai sensi del n. 5.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni IVA oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve prima fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l’inesistenza; solo dopo tale dimostrazione il contribuente è tenuto a provare l’effettività delle operazioni.
- Quando la contestazione riguarda operazioni soggettivamente inesistenti e una frode a monte, l’Amministrazione deve provare con elementi oggettivi che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. La mera esistenza di un’interposizione o di irregolarità nella catena commerciale non sostituisce tale prova.
- La prova documentale dei pagamenti è un elemento rilevante, ma va valutata insieme agli altri elementi e non dimostra necessariamente, da sola, l’effettività del destinatario o l’estraneità a una frode.
- In Cassazione occorre distinguere l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione, denunciabile come error in procedendo, dalla mancata valutazione di una questione giuridica, che va censurata come vizio motivazionale; l’errata qualificazione del vizio può rendere inammissibile il motivo.
- Chi denuncia che un giudice di merito abbia omesso di esaminare una questione deve indicare specificamente se e in quale sede processuale essa sia stata proposta, rispettando il principio di autosufficienza del ricorso.
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