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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11594/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero aveva irrogato una sanzione amministrativa, in solido, a una società e al suo legale rappresentante per avere trasferito ingenti somme di denaro contante senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione della disciplina antiriciclaggio vigente all’epoca dei fatti. Gli interessati proponevano opposizione; il tribunale riduceva la sanzione al minimo edittale dell’1%, mentre la corte d’appello, su appello del Ministero, riformava la decisione e confermava la sanzione originaria pari al 5% dell’importo trasferito. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione della disciplina sopravvenuta in materia di sanzioni antiriciclaggio, sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare il regime più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 90/2017, con valutazione comparativa tra vecchia e nuova disciplina; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserito difetto di specificità dei motivi d’appello del Ministero; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, in quanto la corte avrebbe adottato criteri incoerenti nella commisurazione della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il secondo motivo e infondato il terzo, ma ha accolto il primo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della sanzione e ha rinviato alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto quale disciplina sanzionatoria sia più favorevole tra quella vigente al tempo della violazione e quella introdotta dal d.lgs. n. 90/2017, rideterminando se del caso la sanzione alla luce dei criteri sopravvenuti e provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, L. n. 197/1991

    norma sostanziale che vietava il trasferimento di contante oltre la soglia consentita senza intermediari abilitati; costituiva la base della contestazione originaria

  • art. 5, comma 1, L. n. 197/1991

    previgente disciplina sanzionatoria applicata nell’ordinanza-ingiunzione, poi sostituita dalla normativa successiva

  • d.lgs. n. 231/2007

    ha abrogato e sostituito la precedente disciplina antiriciclaggio; nel testo originario prevedeva il divieto di trasferimento di contante e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria

  • art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231/2007

    norma che ha sostituito la previgente regola sul divieto di trasferimento di contante oltre soglia, imponendo l’uso di intermediari abilitati

  • art. 58, comma 1, d.lgs. n. 231/2007

    nel testo originario fissava la sanzione amministrativa dall’1% al 40% dell’importo trasferito per la violazione del divieto

  • d.lgs. n. 90/2017

    ha modificato la disciplina antiriciclaggio e la relativa sanzionatoria, introducendo un regime più articolato e potenzialmente più favorevole per le violazioni pregresse

  • art. 63, d.lgs. n. 231/2007

    nuova norma sanzionatoria introdotta/modificata dal d.lgs. n. 90/2017, con sanzione base da euro 3.000 a euro 50.000 e quintuplicazione nei casi di importi superiori a euro 250.000

  • art. 67, d.lgs. n. 231/2007

    richiede una valutazione delle circostanze concrete ai fini della graduazione della sanzione; la comparazione tra vecchia e nuova disciplina deve tener conto di tutti i criteri di commisurazione del caso specifico

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 231/2007

    introduce, per le violazioni pregresse, la retroattività della legge successiva più favorevole in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, derogando al principio generale di irretroattività

  • art. 11, L. n. 689/1981

    criterio generale per la determinazione della sanzione amministrativa, richiamato per valutare entità della violazione, circostanze e condotta del trasgressore

  • art. 342 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta inammissibile perché non era stato riportato specificamente il contenuto dei motivi d’appello oggetto di contestazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio di nullità per motivazione è stato escluso perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente, non contrastante in modo irriducibile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, quando interviene una disciplina sopravvenuta più favorevole prima della decisione definitiva, il giudice deve applicarla d’ufficio anche in grado di appello o di legittimità, se la disposizione speciale prevede espressamente la retroattività del favor rei.
  • La comparazione tra vecchia e nuova disciplina sanzionatoria non può arrestarsi al raffronto astratto di minimi e massimi edittali, ma deve riguardare il trattamento complessivamente più favorevole nel caso concreto, tenendo conto dei criteri di graduazione della sanzione e delle circostanze specifiche dell’illecito.
  • Per il controllo di specificità dei motivi d’appello, la deduzione in cassazione della violazione dell’art. 342 c.p.c. richiede la precisa trascrizione o quantomeno la puntuale indicazione del contenuto dei motivi di appello che si assumono carenti.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria ricorre solo quando la motivazione sia realmente mancante o affetta da un contrasto irriducibile; non basta che la parte soccombente non condivida la valutazione dei fatti o la quantificazione della sanzione.
  • Nella determinazione della sanzione amministrativa, rilevano l’entità economica della violazione, la sistematicità delle condotte, l’eventuale collaborazione del trasgressore e ogni altro elemento previsto dalla disciplina speciale o dai criteri generali di commisurazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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