Cassazione Civile, Ordinanza n. 11594/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero aveva irrogato una sanzione amministrativa, in solido, a una società e al suo legale rappresentante per avere trasferito ingenti somme di denaro contante senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione della disciplina antiriciclaggio vigente all’epoca dei fatti. Gli interessati proponevano opposizione; il tribunale riduceva la sanzione al minimo edittale dell’1%, mentre la corte d’appello, su appello del Ministero, riformava la decisione e confermava la sanzione originaria pari al 5% dell’importo trasferito. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione della disciplina sopravvenuta in materia di sanzioni antiriciclaggio, sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare il regime più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 90/2017, con valutazione comparativa tra vecchia e nuova disciplina; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserito difetto di specificità dei motivi d’appello del Ministero; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, in quanto la corte avrebbe adottato criteri incoerenti nella commisurazione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il secondo motivo e infondato il terzo, ma ha accolto il primo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della sanzione e ha rinviato alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto quale disciplina sanzionatoria sia più favorevole tra quella vigente al tempo della violazione e quella introdotta dal d.lgs. n. 90/2017, rideterminando se del caso la sanzione alla luce dei criteri sopravvenuti e provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, L. n. 197/1991
norma sostanziale che vietava il trasferimento di contante oltre la soglia consentita senza intermediari abilitati; costituiva la base della contestazione originaria
art. 5, comma 1, L. n. 197/1991
previgente disciplina sanzionatoria applicata nell’ordinanza-ingiunzione, poi sostituita dalla normativa successiva
ha abrogato e sostituito la precedente disciplina antiriciclaggio; nel testo originario prevedeva il divieto di trasferimento di contante e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria
art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231/2007
norma che ha sostituito la previgente regola sul divieto di trasferimento di contante oltre soglia, imponendo l’uso di intermediari abilitati
art. 58, comma 1, d.lgs. n. 231/2007
nel testo originario fissava la sanzione amministrativa dall’1% al 40% dell’importo trasferito per la violazione del divieto
ha modificato la disciplina antiriciclaggio e la relativa sanzionatoria, introducendo un regime più articolato e potenzialmente più favorevole per le violazioni pregresse
nuova norma sanzionatoria introdotta/modificata dal d.lgs. n. 90/2017, con sanzione base da euro 3.000 a euro 50.000 e quintuplicazione nei casi di importi superiori a euro 250.000
richiede una valutazione delle circostanze concrete ai fini della graduazione della sanzione; la comparazione tra vecchia e nuova disciplina deve tener conto di tutti i criteri di commisurazione del caso specifico
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 231/2007
introduce, per le violazioni pregresse, la retroattività della legge successiva più favorevole in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, derogando al principio generale di irretroattività
criterio generale per la determinazione della sanzione amministrativa, richiamato per valutare entità della violazione, circostanze e condotta del trasgressore
la censura è stata ritenuta inammissibile perché non era stato riportato specificamente il contenuto dei motivi d’appello oggetto di contestazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio di nullità per motivazione è stato escluso perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente, non contrastante in modo irriducibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, quando interviene una disciplina sopravvenuta più favorevole prima della decisione definitiva, il giudice deve applicarla d’ufficio anche in grado di appello o di legittimità, se la disposizione speciale prevede espressamente la retroattività del favor rei.
- La comparazione tra vecchia e nuova disciplina sanzionatoria non può arrestarsi al raffronto astratto di minimi e massimi edittali, ma deve riguardare il trattamento complessivamente più favorevole nel caso concreto, tenendo conto dei criteri di graduazione della sanzione e delle circostanze specifiche dell’illecito.
- Per il controllo di specificità dei motivi d’appello, la deduzione in cassazione della violazione dell’art. 342 c.p.c. richiede la precisa trascrizione o quantomeno la puntuale indicazione del contenuto dei motivi di appello che si assumono carenti.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria ricorre solo quando la motivazione sia realmente mancante o affetta da un contrasto irriducibile; non basta che la parte soccombente non condivida la valutazione dei fatti o la quantificazione della sanzione.
- Nella determinazione della sanzione amministrativa, rilevano l’entità economica della violazione, la sistematicità delle condotte, l’eventuale collaborazione del trasgressore e ogni altro elemento previsto dalla disciplina speciale o dai criteri generali di commisurazione.
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