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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37821/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (emittente radiofonica)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da una emittente radiofonica nazionale contro una emittente locale, lamentando che le trasmissioni di quest’ultima avessero provocato gravi interferenze sul segnale radio della prima, con peggioramento della qualità del servizio e pregiudizi economici e di immagine. La domanda era stata qualificata come concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., con richiesta di inibitoria tecnica, risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza. La convenuta aveva contestato sia la giurisdizione sia il merito, proponendo anche domanda riconvenzionale. In appello la soccombente aveva sostenuto che la sostituzione del sistema di antenne era avvenuta per obsolescenza e previa autorizzazione amministrativa, che l’impianto operava legittimamente e che la Corte di merito aveva male valutato le risultanze istruttorie, in particolare la CTU e una comunicazione dell’Ispettorato territoriale, omettendo un fatto decisivo e violando le regole sull’onere della prova e sull’art. 115 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondate le censure. Ha precisato che la doglianza relativa all’art. 115 c.p.c. e all’onere della prova tendeva in realtà a contestare la valutazione delle prove e della CTU, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Ha inoltre escluso l’omesso esame di un fatto decisivo, osservando che la Corte d’appello aveva comunque considerato la regolarità amministrativa dell’impianto, ritenendola non decisiva ai fini della responsabilità concorrenziale. La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta esistente e comprensibile; quella di illogicità è stata giudicata generica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2598 c.c.

    La condotta contestata è stata inquadrata come possibile concorrenza sleale per mezzi non conformi alla correttezza professionale, consistenti nell’aggravamento delle interferenze radiofoniche.

  • art. 2600 c.c.

    È stata richiamata la presunzione di colpa in materia di concorrenza sleale, che la ricorrente sosteneva di avere superato con la prova della regolarità amministrativa del proprio impianto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o contraddice la regola del decidere sulle prove introdotte; non ricorre quando si contesta la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova si ha solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando, valutando le prove, ritenga raggiunta o non raggiunta la prova da parte dell’onerato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge, ma la Corte ha chiarito che le doglianze dirette contro la valutazione delle prove non integrano un vero vizio di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente più il controllo sulla sufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione solo apparente o mancante determina nullità della sentenza; nel caso concreto la Corte ha escluso tale vizio.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato sulla motivazione resta solo nel minimo costituzionale, per assenza o mera apparenza della stessa.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memoria nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è censurabile, sotto forma di violazione di legge, la mera diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, inclusa la consulenza tecnica d’ufficio.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del decidere sulle prove dedotte; non basta contestare il peso attribuito agli elementi istruttori.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto se l’onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata, non quando si critica l’esito della valutazione probatoria.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. post-riforma riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l’omessa considerazione di singoli documenti o argomenti difensivi.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente o presenta un’anomalia costituzionalmente rilevante; non è invece sindacabile per semplice insufficienza o per mancata adesione alla tesi di parte.
  • In tema di concorrenza sleale tra imprese radiofoniche, può assumere rilievo il peggioramento concreto delle interferenze e del preesistente equilibrio tra segnali, anche se le attività siano in sé amministrativamente autorizzate.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeProveImpugnazioni
RamiCommercialeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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