Cassazione Penale, Sentenza n. 13014/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla distrazione di beni ed attrezzature tramite una vendita simulata dalla societa fallita B&B Infissi e Interni s.r.l. alla ditta individuale di Alfonsina Casale (capo A). Battipaglia è inoltre accusato di ulteriori distrazioni (capo B) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo C, con assorbimento del capo D). Le censure di Battipaglia riguardano la mancata verifica della reale esistenza dei beni, l'insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi delle condotte, il mancato riconoscimento della non ed effettiva funzione gestionale e l'errato trattamento sanzionatorio. Le censure di Casale sostengono che la condanna si fondi su una sola fattura senza prova del distacco dei beni e della volontà distrattiva, denunciano la prescrizione e contestano il trattamento sanzionatorio e l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Battipaglia i motivi sono ritenuti inammissibili sia per aspecificità e mescolanza di censure di fatto e di diritto (violazione dell'art. 606 c.p.p. e del protocollo sulle regole redazionali dei motivi), sia nel merito manifestamente infondati rispetto alla ricostruzione dei fatti: ammissione delle vendite di autoveicoli, mancata prova del reinvestimento delle somme nelle casse sociali, assenza di documentazione sulla presunta rottamazione e mancato rinvenimento degli altri beni stimati dal curatore. Per Casale il ricorso è inammissibile perché la ricorrente non ha confutato la ratio della sentenza che ha valorizzato l'incongruità dei beni rispetto all'attività, i rapporti personali con Battipaglia, l'assenza di prova del pagamento e l'assenza di giustificazioni dell'amministratore; la doglianza sulla prescrizione è infondata perché il termine decorre dalla dichiarazione di fallimento; le richieste di attenuanti sono generiche e non argomentate. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e)
Utilizzato per dichiarare l'inammissibilita dei ricorsi formulati in modo aspecifico e perplesso; la Corte richiama l'obbligo di specificare se la censura riguarda mancanza, contraddittorieta o manifesta illogicita della motivazione
Richiamato in rapporto alla valutazione dell'attendibilita del corredo documentale societario: la Corte precisa che non sussiste una presunzione assoluta di attendibilita, ma va valutata con adeguata motivazione
Norma sui criteri di determinazione della pena richiamata in relazione alla doglianza di iniquita del trattamento sanzionatorio, censurata come infondata o non adeguatamente motivata
art. 220 legge fallimentare
Il reato contestato al capo D e' stato assorbito nell'ambito del capo C; richiamata nella delineazione del quadro delle fattispecie di bancarotta documentale
Attenuante invocata dalla ricorrente Casale ma non riconosciuta per mancanza di argomentazioni adeguate
Massime di principio
- In reati di bancarotta patrimoniale la distrazione puo' essere desunta anche dall'assenza dei beni tra le giacenze societarie e dalla mancata prova, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni al soddisfacimento delle esigenze sociali
- Una singola fattura non e' automaticamente sufficiente a escludere responsabilita se valutata insieme ad altri elementi (incongruita dei beni rispetto all'attivita del destinatario, rapporti personali tra le parti, assenza di prova di pagamento o finanziamento)
- La prescrizione nel reato di bancarotta decorre dalla dichiarazione di fallimento, in quanto momento di manifestazione della lesione dell'interesse protetto
- Il ricorso per Cassazione in materia penale deve essere formulato con specificita: non e' ammessa la mescolanza perplessa di vizi di motivazione e violazioni di legge; motivi generici o mal articolati sono dichiarati inammissibili
- La valutazione dell'attendibilita della documentazione societaria non opera per presunzione assoluta; il giudice deve motivare il rilievo probatorio assegnato ai documenti presentati
- Per ottenere l'applicazione di attenuanti o la riforma del trattamento sanzionatorio e' necessario dedurre e provare elementi specifici e confrontarsi con la motivazione della corte territoriale
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