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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13014/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla distrazione di beni ed attrezzature tramite una vendita simulata dalla societa fallita B&B Infissi e Interni s.r.l. alla ditta individuale di Alfonsina Casale (capo A). Battipaglia è inoltre accusato di ulteriori distrazioni (capo B) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo C, con assorbimento del capo D). Le censure di Battipaglia riguardano la mancata verifica della reale esistenza dei beni, l'insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi delle condotte, il mancato riconoscimento della non ed effettiva funzione gestionale e l'errato trattamento sanzionatorio. Le censure di Casale sostengono che la condanna si fondi su una sola fattura senza prova del distacco dei beni e della volontà distrattiva, denunciano la prescrizione e contestano il trattamento sanzionatorio e l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Battipaglia i motivi sono ritenuti inammissibili sia per aspecificità e mescolanza di censure di fatto e di diritto (violazione dell'art. 606 c.p.p. e del protocollo sulle regole redazionali dei motivi), sia nel merito manifestamente infondati rispetto alla ricostruzione dei fatti: ammissione delle vendite di autoveicoli, mancata prova del reinvestimento delle somme nelle casse sociali, assenza di documentazione sulla presunta rottamazione e mancato rinvenimento degli altri beni stimati dal curatore. Per Casale il ricorso è inammissibile perché la ricorrente non ha confutato la ratio della sentenza che ha valorizzato l'incongruità dei beni rispetto all'attività, i rapporti personali con Battipaglia, l'assenza di prova del pagamento e l'assenza di giustificazioni dell'amministratore; la doglianza sulla prescrizione è infondata perché il termine decorre dalla dichiarazione di fallimento; le richieste di attenuanti sono generiche e non argomentate. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Utilizzato per dichiarare l'inammissibilita dei ricorsi formulati in modo aspecifico e perplesso; la Corte richiama l'obbligo di specificare se la censura riguarda mancanza, contraddittorieta o manifesta illogicita della motivazione

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato in rapporto alla valutazione dell'attendibilita del corredo documentale societario: la Corte precisa che non sussiste una presunzione assoluta di attendibilita, ma va valutata con adeguata motivazione

  • art. 133 c.p.

    Norma sui criteri di determinazione della pena richiamata in relazione alla doglianza di iniquita del trattamento sanzionatorio, censurata come infondata o non adeguatamente motivata

  • art. 220 L. fall.

    art. 220 legge fallimentare

    Il reato contestato al capo D e' stato assorbito nell'ambito del capo C; richiamata nella delineazione del quadro delle fattispecie di bancarotta documentale

  • art. 114 c.p.

    Attenuante invocata dalla ricorrente Casale ma non riconosciuta per mancanza di argomentazioni adeguate

Massime di principio

  • In reati di bancarotta patrimoniale la distrazione puo' essere desunta anche dall'assenza dei beni tra le giacenze societarie e dalla mancata prova, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni al soddisfacimento delle esigenze sociali
  • Una singola fattura non e' automaticamente sufficiente a escludere responsabilita se valutata insieme ad altri elementi (incongruita dei beni rispetto all'attivita del destinatario, rapporti personali tra le parti, assenza di prova di pagamento o finanziamento)
  • La prescrizione nel reato di bancarotta decorre dalla dichiarazione di fallimento, in quanto momento di manifestazione della lesione dell'interesse protetto
  • Il ricorso per Cassazione in materia penale deve essere formulato con specificita: non e' ammessa la mescolanza perplessa di vizi di motivazione e violazioni di legge; motivi generici o mal articolati sono dichiarati inammissibili
  • La valutazione dell'attendibilita della documentazione societaria non opera per presunzione assoluta; il giudice deve motivare il rilievo probatorio assegnato ai documenti presentati
  • Per ottenere l'applicazione di attenuanti o la riforma del trattamento sanzionatorio e' necessario dedurre e provare elementi specifici e confrontarsi con la motivazione della corte territoriale

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