Cassazione Penale, Sentenza n. 33406/2025 del 08/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 per mancato deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; il ricorrente deduce che l'imputato era presente all'udienza abbreviata, aveva rinnovato l'elezione di domicilio in interrogatorio e nell'atto di impugnazione era richiamata la elezione di domicilio, per cui la mancata allegazione non avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità per violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 CEDU
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto insufficiente la mera indicazione del luogo di domicilio nell'atto di impugnazione: occorreva o il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto oppure un richiamo chiaro, specifico e inequivoco a una precedente dichiarazione indicandone la collocazione nel fascicolo processuale. L'atto impugnatorio del ricorrente limitava l'indicazione al luogo di domicilio senza specificare quando o dove fosse contenuta la precedente elezione, rimettendo alla cancelleria la ricerca. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (norma applicabile ratione temporis alla fattispecie)
Richiede, a pena di inammissibilità, il deposito con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, salvo che sia indicato in modo chiaro, specifico e inequivoco il richiamo a una precedente dichiarazione e la sua collocazione nel fascicolo processuale
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che ha introdotto l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter)
Ha introdotto l'onere per la parte impugnante di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio o di richiamare chiaramente quella già resa, con finalità di efficienza e celerità del processo
legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione del comma 1-ter in vigore dal 25/08/2024)
La disposizione è stata successivamente abrogata, ma è stata applicata ratione temporis al caso esaminato
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato; è il titolo della condanna impugnata
art. 6 CEDU
art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamato in relazione al diritto di difesa e di accesso alla giustizia; la Corte ha ritenuto compatibile la formalità prevista dalla norma con i principi CEDU purché essa sia proporzionata e non elimini sostanzialmente l'accesso al giudice
Sezioni Unite, sent. n. 13808 del 24/10/2024 (DeFelice), Rv. 287855
Sez. U. n. 13808/2024 (DeFelice), Rv. 287855
Ha chiarito che l'onere può essere assolto tramite un richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, purché tale richiamo permetta l'immediata individuazione dell'atto nel fascicolo processuale
Corte cost., n. 186 del 2000
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Citata in relazione al principio che consente la condanna alle spese anche quando il ricorso risulti infondato senza richiedere una colpa grave dell'istante
Massime di principio
- Al momento del deposito dell'impugnazione, allegare concretamente la dichiarazione o elezione di domicilio o, in alternativa, inserire nel corpo dell'atto un richiamo chiaro, specifico e inequivoco alla precedente dichiarazione indicando la sua collocazione precisa nel fascicolo (data, atto, numero di fascicolo/pagina se possibile)
- La mera indicazione dell'indirizzo del domiciliato nell'intestazione dell'atto non è sufficiente a soddisfare l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter
- In presenza di più dichiarazioni o elezioni di domicilio nel procedimento, il difensore deve indicare esplicitamente quale di esse debba essere utilizzata per la notificazione dell'atto di impugnazione
- Verificare la disciplina temporale: anche se la norma viene successivamente abrogata, essa può trovare applicazione ratione temporis al caso concreto
- La violazione di questo onere formale può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione e conseguenti condanne alle spese e sanzioni pecuniarie
- Le formalità di accesso ai gradi superiori sono ammissibili se perseguono fini legittimi e sono proporzionate; tuttavia, la compliance con gli oneri formali è essenziale per non pregiudicare l'accesso al rimedio
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