Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33406/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 per mancato deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; il ricorrente deduce che l'imputato era presente all'udienza abbreviata, aveva rinnovato l'elezione di domicilio in interrogatorio e nell'atto di impugnazione era richiamata la elezione di domicilio, per cui la mancata allegazione non avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità per violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 CEDU

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto insufficiente la mera indicazione del luogo di domicilio nell'atto di impugnazione: occorreva o il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto oppure un richiamo chiaro, specifico e inequivoco a una precedente dichiarazione indicandone la collocazione nel fascicolo processuale. L'atto impugnatorio del ricorrente limitava l'indicazione al luogo di domicilio senza specificare quando o dove fosse contenuta la precedente elezione, rimettendo alla cancelleria la ricerca. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (norma applicabile ratione temporis alla fattispecie)

    Richiede, a pena di inammissibilità, il deposito con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, salvo che sia indicato in modo chiaro, specifico e inequivoco il richiamo a una precedente dichiarazione e la sua collocazione nel fascicolo processuale

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che ha introdotto l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter)

    Ha introdotto l'onere per la parte impugnante di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio o di richiamare chiaramente quella già resa, con finalità di efficienza e celerità del processo

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione del comma 1-ter in vigore dal 25/08/2024)

    La disposizione è stata successivamente abrogata, ma è stata applicata ratione temporis al caso esaminato

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato; è il titolo della condanna impugnata

  • art. 6 CEDU

    art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e di accesso alla giustizia; la Corte ha ritenuto compatibile la formalità prevista dalla norma con i principi CEDU purché essa sia proporzionata e non elimini sostanzialmente l'accesso al giudice

  • Sezioni Unite, sent. n. 13808 del 24/10/2024 (DeFelice), Rv. 287855

    Sez. U. n. 13808/2024 (DeFelice), Rv. 287855

    Ha chiarito che l'onere può essere assolto tramite un richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, purché tale richiamo permetta l'immediata individuazione dell'atto nel fascicolo processuale

  • Corte cost., n. 186 del 2000

    Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Citata in relazione al principio che consente la condanna alle spese anche quando il ricorso risulti infondato senza richiedere una colpa grave dell'istante

Massime di principio

  • Al momento del deposito dell'impugnazione, allegare concretamente la dichiarazione o elezione di domicilio o, in alternativa, inserire nel corpo dell'atto un richiamo chiaro, specifico e inequivoco alla precedente dichiarazione indicando la sua collocazione precisa nel fascicolo (data, atto, numero di fascicolo/pagina se possibile)
  • La mera indicazione dell'indirizzo del domiciliato nell'intestazione dell'atto non è sufficiente a soddisfare l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter
  • In presenza di più dichiarazioni o elezioni di domicilio nel procedimento, il difensore deve indicare esplicitamente quale di esse debba essere utilizzata per la notificazione dell'atto di impugnazione
  • Verificare la disciplina temporale: anche se la norma viene successivamente abrogata, essa può trovare applicazione ratione temporis al caso concreto
  • La violazione di questo onere formale può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione e conseguenti condanne alle spese e sanzioni pecuniarie
  • Le formalità di accesso ai gradi superiori sono ammissibili se perseguono fini legittimi e sono proporzionate; tuttavia, la compliance con gli oneri formali è essenziale per non pregiudicare l'accesso al rimedio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.