Cassazione Penale, Sentenza n. 33193/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso fondato su tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della "coltivazione domestica" nonostante le tecniche rudimentali, il limitato numero di piante e l'inesiguità delle dosi ricavabili (15 piantine di cannabis indica, alte 7-35 cm); 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la limitata entità del fatto; 3) mancata sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva, per presunta valutazione automatica negativa fondata solo sulla recidiva
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la coltivazione di 15 piante (in più vani dell'abitazione e con ritrovamento di un bilancino di precisione) è idonea a giungere a maturazione e non rientra nella coltivazione domestica di "minime dimensioni" esclusa dalla fattispecie penale. Ha ritenuto infondato il profilo relativo alle attenuanti generiche: la decisione dei giudici di merito, che ha valorizzato numerosi precedenti specifici e l'assenza di elementi positivi, è insindacabile in Cassazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alla sostituzione della pena per difetto di specificità, osservando che il giudice deve valutare la rieducatività delle pene sostitutive secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e può, ai fini prognostici, considerare natura, numero ed epoca dei precedenti. Il procuratore generale aveva chiesto l'annullamento perché il fatto non costituisce reato, ma la Corte non ha accolto tale richiesta. Conseguentemente la condanna impugnata è stata confermata e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, commi 4 e 5
Norma sanzionatrice della coltivazione di piante da cui possono essere estratte sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie rispetto alla coltivazione di 15 piante, escludendo la natura penalmente neutra della coltivazione domestica in presenza degli indici valutati
art. 131‑bis cod. pen.
Ipotetica causa di non punibilità eventualmente invocabile è stata ritenuta preclusa dallo status di recidiva reiterata e specifica dell'imputato
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che la valutazione è di fatto e quindi insindacabile in Cassazione se motivata e non contraddittoria
art. 62‑bis cod. pen. (riforma d.l. 23/5/2008 n. 92, conv. L. 24/7/2008 n.125)
Rilevato dagli Ermellini come contesto normativo che ha reso più rigorosi i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, non limitandosi più alla sola incensuratezza
art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689
Disciplina la possibilità di applicare pene sostitutive; la Corte richiama l'obbligo per il giudice di valutare l'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione, avendo riguardo ai criteri dell'art. 133 c.p.; la valutazione può considerare anche i precedenti quando utili alla prognosi di rieducazione (modifiche d.lgs. 10/10/2022 n.150)
art. 59 legge n. 689/1981
Individua le condizioni ostative all'applicazione delle pene sostitutive; il rimando congiunto ad art. 58 e art. 133 richiede motivazione sulla rieducatività della pena scelta
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Novella legislativa che incide sulle regole di applicazione e scelta delle pene sostitutive (richiamata in relazione all'art. 58 l.689/81)
d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. L. 24 luglio 2008 n. 125
Interventi di riforma richiamati in relazione all'art. 62‑bis e alla disciplina delle attenuanti generiche
Massime di principio
- La coltivazione di piante stupefacenti può costituire reato anche se la quantità di principio attivo sembrerebbe limitata: rileva la conformità botanica, l'attitudine a giungere a maturazione e le modalità di coltivazione (Sez. U. 2019 Caruso).
- La nozione di "coltivazione domestica" esclusiva dall'ambito penale è possibile solo se ricorrono tutte le condizioni restrittive: tecniche rudimentali, numero molto esiguo di piante, produzione insignificante e assenza di altri indici di immissione nel mercato degli stupefacenti.
- Il rinvenimento di più piante in vani diversi dell'abitazione e di strumenti come bilancini di precisione costituisce indice significativo, idoneo a sostenere la configurabilità del reato e a escludere la natura "domestica" della coltivazione.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e la Cassazione sindaca solo la completezza e la non contraddittorietà della motivazione; la presenza di precedenti specifici può legittimamente giustificare l'esclusione della diminuente.
- Per ottenere la sostituzione della pena con misure alternative è necessario fornire elementi concreti che dimostrino la maggiore idoneità di tali misure alla rieducazione; argomentazioni generiche sono inidonee e la presenza di precedenti può compromettere la prognosi favorevole.
- Se si intende contestare la qualificazione giuridica della condotta come reato (richiesta di annullamento per "fatto non costituente reato"), occorre fondarla su interpretazioni normative e giurisprudenziali solide e specifiche, dato l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione sulla materia.
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