Cassazione Penale, Sentenza n. 33196/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pennese: eccezione di nullità delle sentenze per omessa notifica del decreto di giudizio immediato nelle mani dell'imputato detenuto (arresti domiciliari) e, nel merito, censura di illogicità nella valutazione probatoria relativa al capo 9). Gargiulo: censura dell'affermazione di responsabilità per i capi 10) e 10bis) per carenza motivazionale sui singoli episodi, e per essersi basata su conversazioni intercettate senza riscontri sufficenti (in particolare contestazione della valutazione di "vanto" sulla detenzione di 50 g di hashish come elemento probatorio).
La decisione
Per Pennese Paolo: il ricorso è accolto con rilievo assorbente; la Cassazione ha ritenuto che la notifica del decreto di giudizio immediato al domicilio eletto non sia valida rispetto all'imputato detenuto (anche in regime di arresti domiciliari) e, rilevando la nullità a regime intermedio, ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio. Per Gargiulo Giancarlo: il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ritiene che le censure siano questioni di fatto (interpretazione delle intercettazioni) sottratte al controllo di legittimità e che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato; condanna al pagamento delle spese e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73
Norma-sfondo dei reati contestati (illecito sulla disciplina degli stupefacenti); individuazione dei capi di imputazione per i quali è stata pronunciata la condanna in grado di merito.
Codice di procedura penale, art. 156
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata, la notificazione all'imputato detenuto deve essere eseguita mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione (anche se diverso da un istituto penitenziario) e non può essere sostituita da elezione di domicilio; la violazione determina nullità a regime intermedio.
Codice di procedura penale, art. 184
Richiamato come regime di sanatoria possibile per le nullità a regime intermedio: la nullità per difetto di notifica personale può essere sanata nei casi previsti dall'art.184 c.p.p., se ricorrono le condizioni normative.
Sezioni Unite, Sentenza n. 12778 del 27/02/2020
Giurisprudenza fondamentale secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna personale nel luogo di detenzione; le notificazioni effettuate soltanto al domicilio eletto producono nullità a regime intermedio soggetta a possibili effetti di sanatoria.
Giurisprudenza su "droga parlata" (es. Sez. U, n.22471/2015; Sez.4 n.20129/2020 ecc.)
Principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni è questione di fatto di competenza del giudice di merito; la valutazione, se logica e motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Il giudice deve comunque motivare attentamente quando la prova consiste in "droga parlata" e valutare eventuali riscontri.
Massime di principio
- Se l'imputato è in stato di detenzione (anche arresti domiciliari), le notifiche degli atti processuali devono essere eseguite mediante consegna personale nel luogo di detenzione: la notifica al domicilio eletto è vulnerabile e può determinare nullità procedurale.
- Quando si eccepisce la nullità per notifica difettosa di un atto introduttivo (es. decreto di giudizio immediato), il giudice d'appello deve accertare d'ufficio lo stato e il luogo di detenzione al momento della notifica; l'onere probatorio non può essere semplicemente ribaltato sulla difesa.
- La nullità riconosciuta come "a regime intermedio" può essere sanata nei modi previsti dall'art.184 c.p.p.; in assenza di sanatoria la sentenza può essere annullata e gli atti trasmessi per nuovo giudizio.
- Le valutazioni sulle intercettazioni e sul cosiddetto linguaggio criptico o 'droga parlata' sono, di regola, valutazioni di fatto riservate al giudice di merito: in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per difendere efficacemente un imputato basandosi su vizi di notifica, la difesa deve puntualizzare e documentare il luogo di detenzione e ogni autorizzazione a trasferimenti domiciliari, ma resta comunque obbligo dell'autorità procedente verificare lo status deterrminante per la regolarità della notifica.
- Quando la condanna si fonda principalmente su conversazioni intercettate, è strategico chiedere valutazione sulla presenza/assenza di riscontri esterni e sollecitare una motivazione puntuale del giudice in ordine al significato attribuito alle espressioni intercettate.
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