Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33198/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per un furto (episodio del 24/25.9.2004) rideterminando la pena a 7 mesi e 600 euro di multa e assolto da altro capo. Due motivi principali: 1) vizio di motivazione e illogicità nella ritenuta responsabilità, sostenendo che Lanzone aveva solo la disponibilità dei buoni pasto ricevuti da terzi e non li aveva sottratti; 2) vizio di calcolo della prescrizione, censurando il ritenuto doppio aumento della pena per la recidiva (secondo il ricorrente illegittimo “ne bis in idem sostanziale”), che avrebbe fatto decorrere un termine prescrizionale di anni 22, mesi 2 e giorni 20 invece di anni 16 e mesi 8.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il calcolo della prescrizione effettuato dalla Corte d'appello, confermando che la recidiva qualificata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine prescrizionale ordinario sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo (quindi è legittimo un raddoppio dell'effetto ai fini della proroga). Quanto al motivo sulla motivazione e sulla riferibilità del fatto, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché le valutazioni di merito erano logiche, complete e fondate su indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti (es.: collaborazione dell'imputato nel recupero dei buoni pasto, dichiarazioni della testimone, invito a disfarsi dei ticket). Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto; la fattispecie è stata richiamata nella qualificazione originaria del reato contestato.

  • art. 625 cod. pen., n. 7

    Circostanza aggravante prevista per il furto; richiamata nella qualificazione delle aggravanti applicate al fatto.

  • art. 61 cod. pen., n. 11

    Circostanza aggravante (recidiva qualificata) richiamata nella motivazione come rilevante ai fini della determinazione della pena e del calcolo della prescrizione.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Stabilisce l'aumento di pena in caso di concorso di circostanze speciali; la Corte ha ritenuto che, ai fini del calcolo della prescrizione, debba tener conto dell'aumento massimo previsto da questa disposizione.

  • art. 157, comma 2, cod. pen.

    Regola il computo del termine prescrizionale ordinario; la giurisprudenza richiamata ammette che la recidiva incida sul calcolo del termine-base.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Regola la proroga del termine prescrizionale in presenza di atti interruttivi; la Corte ha ritenuto che la recidiva qualificata incida anche su tale proroga, giustificando il termine massimo indicato in sentenza.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi in materia di valutazione della prova; la Corte di Cassazione ha verificato che la motivazione di merito avesse rispettato i criteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi e che non vi fossero aporie logiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per la condanna a versare euro 3.000.

  • Art. 4 del Protocollo n.7 della CEDU (casi giurisprudenziali richiamati, es. Zolotukhin vs Russia)

    Richiamato nel contrasto dottrinale sul ne bis in idem sostanziale; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della recidiva al doppio computo prescrizionale non violi l'art.4 del Protocollo n.7, in linea con la giurisprudenza di legittimità che esclude che la tutela CEDU si estenda all'istituto della prescrizione in questo contesto.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti: le censure meramente ricostruttive o alternative dei fatti (es. ipotesi che i buoni siano stati ceduti volontariamente da un terzo) sono tipicamente inammissibili se la motivazione di merito è coerente e logica.
  • Per il calcolo della prescrizione, le circostanze aggravanti ad "effetto speciale" (come la recidiva qualificata) possono incidere sia sul termine prescrizionale ordinario sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo; ciò può comportare un apparente 'doppio' aumento senza violare il principio del ne bis in idem sostanziale secondo l'orientamento di legittimità.
  • Quando si contesta la prescrizione, è necessario proporre un calcolo alternativo preciso e argomentato alla luce degli incrementi previsti da art.63 c.4 e delle disposizioni su termine ordinario e massimo (art.157 e art.161); ricostruzioni generiche sono destinate a fallire.
  • Se l'imputato ha fornito elementi che hanno permesso il ritrovamento della refurtiva o ha tenuto comportamenti (es. invito a disfarsi della refurtiva) che possono essere logicamente collegati all'illecito, il giudice di merito può legittimamente inferire la responsabilità penale mediante la valutazione degli indizi ai sensi dell'art.192 c.p.p.
  • Le impugnazioni di legittimità devono dimostrare vizi giuridici non eliminabili mediante mera diversa valutazione dei fatti; altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile e può comportare condanne al pagamento delle spese e somme in favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.