Cassazione Penale, Sentenza n. 33197/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di cessione e detenzione di cocaina (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). Il ricorrente deduceva: 1) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), con argomentazione che la cessione contestata era sporadica, in quantità minima e l'imputato era incensurato e occupato; 2) violazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena (artt. 62-bis, 132, 133 c.p.), lamentando che l'apparente scarsa collaborazione derivava da difficoltà linguistiche e non poté essere motivo di diniego; 3) omissione di valutazione e applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p. (riforma Cartabia) o, in alternativa, dei benefici previgenti (pena pecuniaria o libertà controllata), con la censura che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato l'impossibilità di sostituire la pena detentiva. I fatti di causa: il 17/12/2021 il ricorrente sarebbe stato sorpreso a cedere una dose di cocaina a Fontana Danilo; nel veicolo sono state rinvenute complessivamente 34 dosi e somme di denaro, parte occultate nel volante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. In particolare: 1) il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis è stato ritenuto congruamente motivato dai giudici di merito sulla base della offensività complessiva della condotta (modi operativi, numero e qualità delle dosi, occultamento, modalità di spaccio verso più acquirenti), non essendo automatico il riconoscimento della non punibilità per lieve entità; 2) il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto giustificato non dal mero silenzio difensivo ma dall'assenza di elementi positivi e da comportamenti valutati non collaborativi (anche rispetto all'obbligo di fornire generalità all'interrogatorio di garanzia); 3) quanto alle sanzioni sostitutive e all'art. 20-bis c.p., la Corte ha osservato che il fatto è anteriore alla riforma e che non è possibile combinare profili normativi di regimi diversi; inoltre la sospensione condizionale della pena era stata effettivamente concessa e non risulta prova di una rinuncia personale del ricorrente a detta sospensione (atto personalissimo richiesto espressamente), per cui le sanzioni sostitutive invocate non erano applicabili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 73, comma 5
Norma che sanziona le cessioni e la detenzione di droghe; la Corte di merito aveva qualificato i fatti ai sensi di tale norma e ne ha valutato la gravità in relazione alla quantità, qualità e modalità di occultamento delle dosi, ritenendo che la fattispecie non rientrasse nella previsione di lieve entità.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ribadisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica automaticamente alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5: la valutazione richiede considerazione della modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale dell'azione; quando il disvalore complessivo è elevato (quantità, modus operandi, occultamento) la causa non è riconoscibile.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di merito che ha negato la diminuente in assenza di elementi positivi a favore del ricorrente, conformandosi all'orientamento che non ammette il solo stato di incensuratezza come sufficiente.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri per determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la misura inflitta e ha osservato che, se la pena è fissata sotto la media edittale, non è necessaria una motivazione analitica ulteriore oltre il richiamo al criterio di adeguatezza.
legge 24/11/1981 n. 689 art. 53
Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente
Sulla base della disciplina previgente la sanzione sostitutiva pecuniaria non era applicabile per pene superiori a sei mesi; la Corte ha richiamato la normativa previgente per spiegare che, alla data del fatto, alcune sostituzioni non erano possibili in ragione dell'entità della pena.
art. 61-bis legge 689/81
Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo
La riforma Cartabia ha introdotto un divieto di coapplicazione tra sospensione condizionale e pene sostitutive; la Corte ha ritenuto che la sospensione fosse già concessa e che, in assenza di rinuncia personale dell'imputato, le pene sostitutive non potessero essere sostituite.
d.lgs. 150/2022 art. 95
Stabilisce criteri di applicazione temporale della riforma (norme più favorevoli applicabili ai procedimenti pendenti); la Corte ha però richiamato il principio che non è possibile combinare regimi normativi diversi e che occorre applicare il regime nella sua interezza.
art. 20-bis cod. pen.
Norma introdotta dalla riforma Cartabia che innalza il tetto per alcune sanzioni sostitutive e impone la verifica dell'idoneità al reinserimento sociale; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile al caso concreto per sopravvenienza temporale e per la presenza della sospensione condizionale già concessa.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato: la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
artt. 64 e 66 cod. proc. pen.
Richiamati implicitamente per l'obbligo dell'imputato, nell'interrogatorio di garanzia, di fornire generalità e elementi identificativi; la Corte ha ritenuto che il mancato accertamento di tali dati potesse integrare un comportamento non collaborativo rilevante ai fini delle attenuanti.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non si applica automaticamente quando il fatto ricade nell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90: occorre una valutazione complessiva di carattere soggettivo e oggettivo (modalità, grado di colpevolezza, entità del pericolo, non abitualità). Quantità rilevanti, occultamento e modus operandi volto allo spaccio verso più acquirenti ostano al riconoscimento della tenuità.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dalla mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato; il semplice avvalersi del diritto al silenzio o difficoltà linguistiche non sono automaticamente ostative, ma i giudici possono valorizzare il contesto (es. omissione di generalità all'interrogatorio) per negare la diminuente.
- Sulle sanzioni sostitutive successive a riforme normative: non è possibile 'mescolare' parti di regimi previgenti e sopravvenuti; va applicato il regime normativo pertinente temporalmente al fatto o, se più favorevole, quello sopravvenuto secondo le regole di applicazione temporale. Tuttavia, benefici già concessi (es. sospensione condizionale) impediscono talune sostituzioni a meno che non vi sia una rinuncia personale espressa.
- La rinuncia a benefici personali (es. sospensione condizionale della pena) deve essere manifestata personalmente dall'imputato o tramite procura speciale: la sola richiesta del difensore non è sufficiente a sostituire automaticamente i benefici concessi.
- Per ottenere pene sostitutive in appello è opportuno formularne espressa e motivata richiesta nell'atto di appello; il giudice di appello non può applicare d'ufficio tutte le sostituzioni se non nei limiti e nei casi previsti dalla legge processuale.
- Nella determinazione della pena, se il giudice fissa una pena al di sotto della media edittale non è sempre necessaria una motivazione particolarmente dettagliata oltre il richiamo al criterio di adeguatezza, purché dal complesso argomentativo risultino i parametri valutati.
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