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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33191/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto in favore di Grava avverso la sentenza del Tribunale di Verona (condanna per il reato ex art. 8 d.lgs. n.74/2000). Due motivi: (i) censura di errata applicazione degli artt. 591 e 581, comma 1-ter, c.p.p., perché il ricorrente sostiene di aver assolto l'onere della dichiarazione/elezione di domicilio (residenza indicata nella procura speciale e nel verbale di appello il difensore ha dichiarato domicilio coincidente con la residenza); (ii) violazione dell'art. 169 c.p.p., perché il ricorrente era iscritto all'AIRE e residente/lavorante in Bulgaria e pertanto la notifica avrebbe dovuto seguire le modalità previste per i residenti all'estero.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché non era stata depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall'allora vigente art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La Corte ha precisato che la mera indicazione della residenza all'estero contenuta nell'atto d'impugnazione e sottoscritta solo dal difensore non può sostituire la dichiarazione/elezione di domicilio personale dell'imputato; inoltre non è valida l'elezione di domicilio che indichi la residenza estera (per i residenti all'estero deve operare l'invito ai sensi dell'art. 169 c.p.p. a eleggere domicilio in Italia). È stato richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la norma abrogata si applica alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 e che l'onere può essere assolto anche con espresso richiamo a precedente dichiarazione/elezione depositata nel fascicolo, cosa che in questo caso non si è verificata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 2.000 ciascuna, oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    A pena di inammissibilità, l'atto d'impugnazione deve contenere la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; l'onere era applicabile alle impugnazioni depositate sino al 24/08/2024 e può essere assolto anche con richiamo espresso a precedente dichiarazione/elezione presente nel fascicolo.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale collegato ai requisiti formali dell'impugnazione; contestualmente applicato per valutare la regolarità formale dell'atto d'appello.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Per l'imputato residente all'estero è previsto l'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia; non è valida come elezione di domicilio la mera indicazione della residenza estera.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma penale sostanziale per cui il ricorrente era stato condannato dal Tribunale (reato oggetto del procedimento di merito).

  • legge n. 114/2024

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; tuttavia, per ragioni di applicazione temporale la disposizione è stata ritenuta ancora operativa per le impugnazioni proposte prima del 25/08/2024, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite.

  • sentenza Sezioni Unite n. 13808/2024

    Ha stabilito che l'art. 581, comma 1-ter, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 e che l'onere può essere assolto con richiamo specifico a precedente dichiarazione/elezione di domicilio depositata nel fascicolo.

  • art. 162 cod. proc. pen.

    L'elezione di domicilio è atto personale e a forma vincolata dell'imputato; non può essere surrogata da una dichiarazione del difensore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze in materia di spese per il ricorrente soccombente in Cassazione, richiamata per la condanna alle spese.

Massime di principio

  • Per impugnazioni depositate fino al 24/08/2024 è obbligatorio, a pena di inammissibilità, depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione: la mancata produzione comporta inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'onere formale può essere assolto anche con un richiamo espresso e specifico nell'atto d'impugnazione a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio già presente nel fascicolo, purché renda immediatamente individuabile il luogo per la notificazione.
  • L'elezione o dichiarazione di domicilio è atto personale dell'imputato e non può essere sostituita da una mera indicazione del difensore; l'atto deve risultare dalla sottoscrizione dell'imputato o da valida dichiarazione già depositata.
  • Per i soggetti residenti all'estero la corretta prassi è l'invito ai sensi dell'art. 169 c.p.p. a dichiarare o eleggere domicilio in Italia; non è valida come elezione di domicilio la sola indicazione della residenza estera.
  • Il mancato rispetto di questi adempimenti formali espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e all'onere di rifondere le spese processuali e di rappresentanza sostenute dalle parti resistenti.

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