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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21128/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava il decreto che aveva applicato la misura di sorveglianza speciale per 4 anni con obbligo di soggiorno e la confisca di quote societarie e due trattori, censurando: 1) la mancanza di attualità della "pericolosità sociale" ai sensi dell'art. 4 lett. a), b) e c) d.lgs. 159/2011, perché le condotte contestate risalivano ad eventi antecedenti (operazione Recherche 2011) e per il lungo periodo di detenzione; si eccepiva inoltre che in uno dei procedimenti era stata esclusa la qualità di promotore e che vi erano assoluzioni/parziali annullamenti; 2) la carenza probatoria e la motivazione apparente in ordine alla confisca (violazione art. 24 d.lgs. 159/2011 in relazione all'art. 12-sexies L. 356/92), sostenendo che la sproporzione reddituale poteva essere giustificata da fonti lecite non investigate e che mancava una ricostruzione patrimoniale puntuale per ogni bene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non avessero criticato specificamente le argomentazioni di merito. Ha confermato la correttezza del giudizio di merito sulla "pericolosità sociale" fondato su più elementi: sentenze di condanna (in particolare la confermata e definitiva condanna per associazione mafiosa ex art. 416-bis), conversazioni intercettate che hanno confermato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la perdurante partecipazione all'associazione fino al 2018, il ruolo chiave nello sfruttamento del settore dei trasporti e le intestazioni fittizie delle società dal 2013-2014. Quanto alla confisca, è stata ritenuta proporzionata per la stretta correlazione temporale fra la manifestazione della pericolosità e l'acquisizione dei beni, supportata dalle intercettazioni e dall'indagine patrimoniale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 4 lett. a), b) e c)

    La pericolosità sociale qualificata può essere fondata su elementi desunti da condanne e indagini; è ammesso il ricorso a una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo per partecipanti ad associazioni mafiose, purché corroborata da specifici elementi fattuali che ne attestino l'attualità e la natura strutturale dell'apporto.

  • d.lgs. 159/2011, art. 24

    Norma richiamata nella disciplina della confisca e del provvedimento patrimoniale; la Corte ha ritenuto che la documentazione e l'indagine patrimoniale offrivano prova adeguata del nesso temporale e funzionale tra attività delittuosa e acquisizione dei beni.

  • L. 356/1992, art. 12-sexies

    Richiamata in relazione alle misure patrimoniali: la Corte ha ritenuto che le rilevazioni (intercettazioni, fatturazioni e intestazioni fittizie) connesse all'attività delinquenziale giustificassero la confisca.

  • Codice penale, art. 416-bis

    La condanna definitiva per associazione di tipo mafioso, con riconoscimento di ruolo di rilievo (braccio destro del capo), è stata utilizzata come elemento centrale per valutare l'attualità e la gravità della pericolosità sociale.

  • D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74

    Sentenze di condanna per reati connessi al traffico di stupefacenti hanno fornito ulteriori elementi operativi e di controllo dell'attività criminale, confermando la pericolosità del ricorrente anche sotto il profilo operativo.

Massime di principio

  • La semplice elencazione di profili critici generici non è sufficiente in Cassazione: l'impugnazione deve censurare puntualmente le argomentazioni di merito e indicare specifici profili di illogicità o carenza probatoria.
  • La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale può fondarsi anche su condotte pregresse se dimostrata la loro perdurante rilevanza temporale o la continuità del vincolo associativo fino a epoche recenti; in presenza di condanna definitiva per associazione mafiosa, tale elemento ha forte peso probatorio.
  • L'uso della "presunzione semplice" di stabilità del vincolo associativo è ammesso ma richiede l'esistenza di elementi fattuali concreti (ruolo, intercettazioni, intestazioni fittizie, comportamento operativo) che ne corroborino la sussistenza al momento dell'applicazione della misura.
  • Per disporre la confisca è necessario dimostrare il nesso temporale e funzionale fra l'attività criminosa e l'acquisizione dei beni; un'indagine patrimoniale che copra il periodo di formazione del patrimonio e che sia integrata da elementi (intercettazioni, fatture, intestazioni fittizie) può essere ritenuta sufficiente.
  • La mera prospettazione di fonti lecite alternative (eredità, donazioni, vincite) senza elementi probatori concreti non invalida la valutazione della sproporzione reddituale operata dal giudice e non basta a evitare la confisca.
  • In caso di contestazione di specifici elementi probatori (es. intercettazioni, intestazioni fittizie), la difesa deve proporre elementi concreti e circostanziati che li smentiscano o li ricontestualizzino; censure vaghe o ipotesi generiche sono destinate a fallire.

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