Cassazione Penale, Sentenza n. 21128/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava il decreto che aveva applicato la misura di sorveglianza speciale per 4 anni con obbligo di soggiorno e la confisca di quote societarie e due trattori, censurando: 1) la mancanza di attualità della "pericolosità sociale" ai sensi dell'art. 4 lett. a), b) e c) d.lgs. 159/2011, perché le condotte contestate risalivano ad eventi antecedenti (operazione Recherche 2011) e per il lungo periodo di detenzione; si eccepiva inoltre che in uno dei procedimenti era stata esclusa la qualità di promotore e che vi erano assoluzioni/parziali annullamenti; 2) la carenza probatoria e la motivazione apparente in ordine alla confisca (violazione art. 24 d.lgs. 159/2011 in relazione all'art. 12-sexies L. 356/92), sostenendo che la sproporzione reddituale poteva essere giustificata da fonti lecite non investigate e che mancava una ricostruzione patrimoniale puntuale per ogni bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non avessero criticato specificamente le argomentazioni di merito. Ha confermato la correttezza del giudizio di merito sulla "pericolosità sociale" fondato su più elementi: sentenze di condanna (in particolare la confermata e definitiva condanna per associazione mafiosa ex art. 416-bis), conversazioni intercettate che hanno confermato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la perdurante partecipazione all'associazione fino al 2018, il ruolo chiave nello sfruttamento del settore dei trasporti e le intestazioni fittizie delle società dal 2013-2014. Quanto alla confisca, è stata ritenuta proporzionata per la stretta correlazione temporale fra la manifestazione della pericolosità e l'acquisizione dei beni, supportata dalle intercettazioni e dall'indagine patrimoniale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 4 lett. a), b) e c)
La pericolosità sociale qualificata può essere fondata su elementi desunti da condanne e indagini; è ammesso il ricorso a una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo per partecipanti ad associazioni mafiose, purché corroborata da specifici elementi fattuali che ne attestino l'attualità e la natura strutturale dell'apporto.
Norma richiamata nella disciplina della confisca e del provvedimento patrimoniale; la Corte ha ritenuto che la documentazione e l'indagine patrimoniale offrivano prova adeguata del nesso temporale e funzionale tra attività delittuosa e acquisizione dei beni.
Richiamata in relazione alle misure patrimoniali: la Corte ha ritenuto che le rilevazioni (intercettazioni, fatturazioni e intestazioni fittizie) connesse all'attività delinquenziale giustificassero la confisca.
La condanna definitiva per associazione di tipo mafioso, con riconoscimento di ruolo di rilievo (braccio destro del capo), è stata utilizzata come elemento centrale per valutare l'attualità e la gravità della pericolosità sociale.
D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74
Sentenze di condanna per reati connessi al traffico di stupefacenti hanno fornito ulteriori elementi operativi e di controllo dell'attività criminale, confermando la pericolosità del ricorrente anche sotto il profilo operativo.
Massime di principio
- La semplice elencazione di profili critici generici non è sufficiente in Cassazione: l'impugnazione deve censurare puntualmente le argomentazioni di merito e indicare specifici profili di illogicità o carenza probatoria.
- La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale può fondarsi anche su condotte pregresse se dimostrata la loro perdurante rilevanza temporale o la continuità del vincolo associativo fino a epoche recenti; in presenza di condanna definitiva per associazione mafiosa, tale elemento ha forte peso probatorio.
- L'uso della "presunzione semplice" di stabilità del vincolo associativo è ammesso ma richiede l'esistenza di elementi fattuali concreti (ruolo, intercettazioni, intestazioni fittizie, comportamento operativo) che ne corroborino la sussistenza al momento dell'applicazione della misura.
- Per disporre la confisca è necessario dimostrare il nesso temporale e funzionale fra l'attività criminosa e l'acquisizione dei beni; un'indagine patrimoniale che copra il periodo di formazione del patrimonio e che sia integrata da elementi (intercettazioni, fatture, intestazioni fittizie) può essere ritenuta sufficiente.
- La mera prospettazione di fonti lecite alternative (eredità, donazioni, vincite) senza elementi probatori concreti non invalida la valutazione della sproporzione reddituale operata dal giudice e non basta a evitare la confisca.
- In caso di contestazione di specifici elementi probatori (es. intercettazioni, intestazioni fittizie), la difesa deve proporre elementi concreti e circostanziati che li smentiscano o li ricontestualizzino; censure vaghe o ipotesi generiche sono destinate a fallire.
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