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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14095/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Due società appartenenti al gruppo titolare del segno "Thom Browne" hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per contraffazione di marchi e concorrenza sleale, con risarcimento del danno liquidato secondo il criterio della giusta royalty e pubblicazione della sentenza. La controversia nasceva da un lato dall'azione di accertamento negativo proposta dalle ricorrenti per ottenere la declaratoria di insussistenza di condotte contraffattive o di concorrenza sleale nella commercializzazione di capi d'abbigliamento contraddistinti dal marchio "Thom Browne", caratterizzato dalla figura di un cane bassotto, e dall'altro dalla domanda riconvenzionale della controparte per contraffazione dei propri marchi figurativi e concorrenza sleale, oltre che dalle diffide inviate ai rivenditori dei prodotti delle ricorrenti. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti dieci motivi: 1) errata applicazione delle norme su marchio notorio, lamentando che la Corte avesse valorizzato la notorietà dei marchi della resistente senza prova dei requisiti; 2) errata applicazione delle norme sulla confondibilità dei segni e sulla famiglia di marchi, sostenendo che il bassotto delle ricorrenti fosse un mero decoro e non un uso confondibile; 3) erronea affermazione di responsabilità solidale della società italiana anche per condotte anteriori alla sua costituzione; 4-5-6) vizi nella liquidazione del danno, contestando l'apprezzamento delle prove contabili, il ricorso alla giusta royalty, la mancanza di attività wholesale e il nesso eziologico; 7) erronea dichiarazione di assorbimento della domanda di accertamento negativo di concorrenza sleale; 8) censura sulla pubblicazione della sentenza, ritenuta disposta senza adeguata motivazione; 9) censura sulla ritenuta insussistenza del danno da pubblicità del provvedimento cautelare diffuso a terzi; 10) censura sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, in prevalenza perché diretti a contestare valutazioni di merito non sindacabili in cassazione, oppure perché relativi a questioni nuove non trattate nei precedenti gradi o a censure prive di autosufficienza. Ha ritenuto infondato il settimo motivo, osservando che la domanda di accertamento negativo di concorrenza sleale poteva essere correttamente ritenuta assorbita nella decisione sulla contraffazione, poiché la medesima condotta può assumere rilievo sia come violazione di diritti di privativa sia come illecito concorrenziale. La sentenza impugnata è quindi stata confermata in tutte le sue statuizioni, compresa la condanna al risarcimento e la pubblicazione della sentenza. Le ricorrenti sono state inoltre condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20, lett. b) c.p.i.

    richiamato quale norma sulla tutela del marchio contro l'uso di segni identici o simili per prodotti affini; la Corte ha ritenuto che la tutela spettasse già sulla base dei presupposti dell'articolo, rendendo irrilevante l'eventuale qualificazione del marchio come notorio.

  • art. 20, lett. c) c.p.i.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla protezione del marchio; nel caso concreto la Corte ha ritenuto il richiamo non decisivo perché la sentenza di merito si fondava principalmente sulla confondibilità e sulla forza del marchio.

  • art. 9, lett. b) e c) R.M.U.E.

    invocato dalle ricorrenti per contestare la nozione di marchio notorio; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché riferita a un passaggio motivazionale qualificato come obiter dictum.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di solidarietà; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per novità della questione e difetto di autosufficienza.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato più volte come base della domanda risarcitoria; la Corte ha ritenuto che le censure attaccassero valutazioni di merito sulla prova del danno e del nesso causale, non sindacabili in cassazione.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato con riferimento alla liquidazione del danno da contraffazione; la Corte ha reputato inammissibili le doglianze che miravano a una nuova valutazione delle prove e del criterio di quantificazione.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per contestare la liquidazione equitativa e l'applicazione della giusta royalty; la Corte ha respinto le censure perché rivolte contro accertamenti di fatto del giudice di merito.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato in relazione alla quantificazione del danno; la Corte non ha ravvisato un vizio di diritto, ma solo una critica alla valutazione probatoria.

  • art. 125 c.p.i.

    richiamato per la quantificazione del danno da violazione dei diritti di proprietà industriale; la Corte ha ritenuto inammissibili le contestazioni sulla scelta e sull'applicazione del criterio della giusta royalty.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove contabili; la Corte ha escluso il vizio di violazione di legge, trattandosi di critica all'apprezzamento del merito.

  • art. 2598 c.c.

    richiamato sia per la domanda di concorrenza sleale sia per contestare il danno da diffusione del provvedimento cautelare; la Corte ha affermato che la medesima condotta può rilevare anche come concorrenza sleale, e che la mancata prova del danno è apprezzamento di merito.

  • art. 2600 c.c.

    richiamato in tema di pubblicazione della sentenza e tutela dell'immagine; la Corte ha ribadito che la pubblicazione è misura discrezionale autonoma e non strettamente collegata all'accertamento del danno.

  • art. 126, primo comma, c.p.i.

    richiamato per la pubblicazione della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale; la Corte ha qualificato la pubblicazione come misura autonoma, discrezionale e non sindacabile in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo come base per il deposito della memoria in sede camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione di un passaggio motivazionale come marchio notorio è irrilevante ai fini della decisione se la tutela del segno discende già autonomamente dalla confondibilità e dagli altri presupposti legali; un obiter dictum non può fondare un motivo di ricorso.
  • In tema di marchi complessi, la valutazione della confondibilità deve riguardare il segno nel suo insieme, ma può concentrarsi sull'elemento dominante quando gli altri componenti abbiano rilievo trascurabile; l'apprezzamento della componente dominante è riservato al giudice di merito.
  • Nei marchi composti da elementi denominativi e figurativi, non esiste una regola assoluta di prevalenza del denominativo sul figurativo: occorre valutare le qualità intrinseche e la posizione di ciascun elemento per individuare quello dominante.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirino a rimettere in discussione la valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che risulti dimostrato che esse erano state ritualmente dedotte nei gradi di merito e facevano parte del thema decidendum.
  • La domanda di accertamento negativo di concorrenza sleale può essere correttamente considerata assorbita quando l'accertamento della contraffazione dei marchi comporti, per i medesimi fatti, il rigetto anche della pretesa negatoria di illiceità concorrenziale.
  • La pubblicazione della sentenza che accerta la violazione di diritti di proprietà industriale è misura autonoma e discrezionale, distinta dal risarcimento del danno, e la sua adozione o omissione non è sindacabile in cassazione come vizio di legittimità.
  • La censura sulla liquidazione del danno è inammissibile quando pretende una nuova valutazione del materiale probatorio o della causalità concreta, anziché denunciare una vera violazione di norme di diritto.
  • La condanna alle spese di lite e la mancata compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono, di regola, censurabili in cassazione per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieMarchiConcorrenza slealeSpese di liteImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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