Cassazione Penale, Sentenza n. 2098/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato contestando: 1) nullità della citazione a giudizio per notifica effettuata senza gli allegati e mancata notifica a tutte le persone offese; 2) aspecificità del capo di imputazione rispetto alle oltre 900 movimentazioni contestate; 3) vizi di motivazione con richiesta di riconsiderare la prova (valore delle testimonianze, consulenze grafologiche, mancanza di analisi delle singole operazioni, tesi difensive alternative, esame del computer già effettuato dalla banca); 4) errata qualificazione giuridica della condotta (sosteneva che i fatti dovessero costituire appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e quindi prescritti); 5) illegittimità del giudizio di bilanciamento tra circostanze e difetto nella determinazione della pena e del numero delle posizioni considerate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notifica originariamente incompleta riguardasse la notifica e non il capo di imputazione, e che la notifica integrale fosse stata regolarmente rinnovata in udienza; ha escluso la legittimazione dell'imputato a far valere la nullità per mancata notifica alle persone offese (mancanza di interesse concreto); ha ritenuto il capo di imputazione sufficientemente specifico e conforme ai requisiti dell'art. 552 c.p.p.; ha respinto le contestazioni sulla motivazione richiamando il divieto per la Cassazione di rivalutare il merito probatorio salvo travisamento specificamente dedotto; ha qualificato la questione circa l'eventuale applicazione dell'art. 646 c.p. come questione di fatto e, quindi, non proponibile in sede di legittimità se non con censure specifiche di travisamento della prova, circostanza assente; ha altresì ritenuto insindacabili le valutazioni del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze e sulla quantificazione della pena. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore di Unicredit S.p.A. (euro 5.000) e delle parti civili (euro 18.798,60), oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Stabilisce i requisiti di specificità e precisione del capo di imputazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi indicati (nominativi, arco temporale, numero e importo delle operazioni) fossero sufficienti ai fini della precisione dell'imputazione.
art. 143 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione a profili di notifica e formalità procedurali; la Corte ha distinto tra nullità della notifica e nullità dell'imputazione.
Norma citata in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alle modalità di deduzione in Cassazione; la Corte ha ricordato i limiti di sindacato sulle questioni di fatto in sede di legittimità.
Delitto di appropriazione indebita. La Corte ha spiegato che la sua applicabilità richiede l'accertamento di una delega e di un'effettiva interversione del possesso (detenzione nomine proprio) e che la verifica di tali poteri è questione di fatto non rivedibile in sede di legittimità salvo specifico travisamento.
Norma sulle circostanze attenuanti; citata in relazione al giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti che resta rimesso al giudice di merito.
Norma sulla motivazione della sentenza e determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse logicamente coerente e sufficiente e che la correzione del trattamento sanzionatorio non spettasse alla Cassazione se congruamente motivata.
Consente la condanna alle spese e ad altre sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Richiamato nel dibattito giurisprudenziale: sancisce che le somme depositate sono di proprietà della banca; la Corte ha osservato che ciò non esclude l'analisi dei poteri di gestione del funzionario per determinare appropriazione indebita o furto.
Richiama il principio della disponibilità delle somme da parte del correntista; utilizzato per spiegare la differenza tra proprietà formale e disponibilità nel rapporto bancario.
art. 428 comma 2 cod. proc. pen.
Norma citata per distinguere la diversa disciplina della nullità nelle notifiche e nella fase di udienza preliminare; la Corte ha sottolineato che l'omessa notifica alla persona offesa non attribuisce all'imputato un interesse impugnatorio.
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di decidere sulla qualificazione giuridica quando la soluzione non richiede accertamenti di fatto; la Corte ha richiamato tale limite per rigettare la richiesta di requalificazione senza elementi specifici.
Principi per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è valutazione di merito insindacabile se congruamente motivato.
Massime di principio
- La notifica originariamente incompleta di atti (ad es. decreto di citazione senza allegati) può essere sanata da una successiva notifica integrale disposta dal giudice; la nullità così sanata non impone automaticamente la regressione del procedimento al Pubblico Ministero.
- L'imputato, di regola, non ha legittimazione a invocare la nullità derivante dalla mancata notifica della vocatio in iudicium alle persone offese, perché tale omissione tutela interessi dell'offeso e non dell'imputato.
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: le censure probatorie sono ammissibili solo se specificano travisamenti o vizi logici manifesti nella motivazione.
- La riclassificazione del fatto da furto ad appropriazione indebita richiede accertamenti di fatto sui poteri di gestione e sulla eventuale delega del correntista; senza allegazioni e specificazioni concrete la questione non è decidibile in sede di legittimità.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito e insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
- Per essere accolte in Cassazione, le censure devono essere formulate con specificità e riferimento agli atti e alle prove, non con enunciazioni generiche o richieste di rivalutazione del merito.
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