Cassazione Civile, Ordinanza n. 16343/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)
La controversia
Una società cessionaria di un credito derivante da mutuo fondiario si era insinuata tempestivamente al passivo della liquidazione giudiziale della debitrice per l'importo di euro 41.559,17, in via ipotecaria, a titolo di rate scadute e non pagate, capitale residuo, interessi e accessori. L'insinuazione era stata rigettata in sede di verifica dello stato passivo e l'opposizione proposta ex art. 206 CCII era stata respinta dal Tribunale di Palermo. Il tribunale aveva ritenuto che non fosse provata l'effettiva erogazione delle somme oggetto del mutuo, valorizzando il contenuto del contratto: la parte finanziata dichiarava di aver ricevuto la somma, ma contestualmente la riconsegnava costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la banca, con svincolo subordinato all'adempimento di varie condizioni. Secondo il tribunale, si sarebbe trattato di un trasferimento solo ideale di denaro, non entrato mai nella disponibilità della debitrice, con conseguente mancanza del presupposto dell'obbligo restitutorio ex art. 1814 c.c. La ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e degli artt. 38 e 39 TUB, per avere il tribunale negato la prova dell'erogazione; 2) violazione delle norme sulla prova documentale e della confessione (artt. 2700, 2730, 2732, 2735 c.c.), per non avere attribuito efficacia all'atto pubblico e alla quietanza; 3) violazione dell'art. 1814 c.c. e degli artt. 38 e 39 TUB, per avere sostanzialmente ricondotto il mutuo a un pactum de non petendo ad tempus. La curatela della liquidazione giudiziale ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito perché non conforme ai principi consolidati secondo cui, nel mutuo condizionato o con deposito cauzionale/pegno irregolare della somma mutuata, l'erogazione si considera comunque effettiva se il denaro esce dal patrimonio della banca e viene acquisito, anche solo tramite operazione contabile, alla disponibilità del mutuatario; inoltre, è valido e può costituire titolo esecutivo il mutuo solutorio quando la somma sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se immediatamente destinata a ripianare debiti pregressi verso la banca. Il tribunale dovrà quindi riesaminare l'opposizione allo stato passivo alla luce di tali principi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.
richiamati per censurare la valutazione delle prove compiuta dal tribunale.
richiamato per sostenere che il giudice di merito avrebbe errato nel riparto e nella valutazione dell'onere probatorio sull'erogazione del mutuo.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla nozione di mutuo e al trasferimento della somma mutuata.
richiamato dal tribunale e oggetto del terzo motivo; la Corte afferma che l'obbligo restitutorio sorge quando la somma è effettivamente posta nella disponibilità del mutuatario, anche senza consegna materiale.
D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e 39
richiamati in relazione al mutuo fondiario e alla disciplina della garanzia ipotecaria; la Corte li considera nel quadro dei principi sulla effettiva erogazione del finanziamento.
menzionato per la domanda tempestiva di insinuazione al passivo.
menzionato come base dell'opposizione allo stato passivo.
richiamato quale norma in base alla quale è stato emesso il decreto impugnato.
richiamato nel principio di diritto sulle condizioni perché il contratto di mutuo costituisca titolo esecutivo.
richiamato per contestare la mancata considerazione dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico.
richiamato nel contesto della confessione stragiudiziale e della sua efficacia probatoria.
richiamato per sostenere l'irrevocabilità della confessione stragiudiziale salvo errore di fatto o violenza.
richiamato in relazione alla confessione contenuta nell'atto notarile.
Massime di principio
- Nel mutuo, ai fini del perfezionamento del contratto e dell'insorgenza dell'obbligo restitutorio, è sufficiente che la somma mutuata esca dal patrimonio della banca ed entri nella disponibilità giuridica del mutuatario; non è necessario che vi sia una consegna materiale del denaro se l'operazione concreta realizza comunque tale disponibilità.
- La costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero o in meccanismi analoghi di svincolo condizionato non esclude di per sé l'effettiva erogazione del finanziamento, quando il denaro sia stato effettivamente messo a disposizione del mutuatario, anche mediante mera operazione contabile.
- Il mutuo c.d. solutorio può essere valido e costituire titolo esecutivo quando la somma mutuata sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se immediatamente impiegata per estinguere o ripianare pregresse esposizioni verso la banca mutuante; tale destinazione successiva è distinta dalla fattispecie contrattuale di mutuo.
- In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice non può negare il credito derivante da mutuo solo perché la somma è stata vincolata contrattualmente a garanzia o subordinata a condizioni di svincolo, se dagli atti risulta che il finanziamento è stato effettivamente erogato secondo lo schema giuridico del mutuo.
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