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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11628/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un rapporto formalmente qualificato come lavoro socialmente utile/lavori di pubblica utilità (LSU-LPU) svolto presso una pubblica amministrazione nell'ambito di due progetti successivi. Il giudice di merito ha accertato che, in concreto, il lavoratore era stato adibito per un lungo periodo a compiti non coerenti con il progetto originario e, nel secondo progetto, aveva operato con modalità e orari non conformi alle previsioni progettuali e senza la necessaria autorizzazione regionale per le integrazioni orarie; da ciò ha ritenuto che la prestazione avesse assunto i caratteri di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, con applicazione dell'art. 2126 c.c. e diritto alle differenze retributive tra quanto percepito come LSU-LPU e quanto dovuto per un inquadramento Cat. B del CCNL Enti Locali. La pubblica amministrazione ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1, 2, 10 del D.Lgs. n. 468/1997 e dell'art. 2126 c.c., sostenendo che le attività LSU-LPU non sarebbero state interpretate correttamente e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente trattato la disciplina come tassativa, ritenendo le attività svolte estranee al programma; 2) violazione degli artt. 1, 2 D.Lgs. n. 468/1997 e 2126 c.c., deducendo una contraddizione nella sentenza, che avrebbe escluso il lavoro subordinato ma al contempo applicato l'art. 2126 c.c.; 3) violazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., censurando il mancato rilievo della prescrizione dei crediti retributivi, che la Corte territoriale aveva ritenuto non decorresse in costanza di rapporto per difetto di stabilità reale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo che il giudice di merito non si fosse pronunciato sulla tassatività delle attività LSU-LPU, ma avesse accertato in fatto che la prestazione concretamente resa era incompatibile con la struttura del lavoro socialmente utile e integrava un rapporto subordinato di fatto; ha inoltre chiarito che non vi è contraddizione nell'escludere un valido rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, al contempo, applicare l'art. 2126 c.c. per il periodo in cui la prestazione è stata effettivamente resa. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto anche quando il rapporto sia di fatto subordinato e formalmente inserito in un regime LSU-LPU, poiché non è configurabile un metus verso la pubblica amministrazione né un'aspettativa giuridicamente rilevante alla stabilizzazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare l'incidenza della prescrizione sulle pretese economiche del lavoratore e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 D.Lgs. n. 468/1997

    Richiamato come parte della disciplina dei lavori socialmente utili; la Corte ribadisce che la qualificazione formale LSU-LPU non impedisce di accertare in concreto una diversa natura del rapporto.

  • art. 2 D.Lgs. n. 468/1997

    Richiamato per la disciplina dei lavori socialmente utili; rileva ai fini della distinzione tra rapporto speciale LSU-LPU e rapporto subordinato di fatto.

  • art. 10 D.Lgs. n. 468/1997

    Censurato nel ricorso come norma che delimita le attività LSU-LPU; la Corte di cassazione non fonda la decisione sulla tassatività delle attività, ma sulla qualificazione concreta del rapporto.

  • art. 2126 c.c.

    Si applica quando la prestazione lavorativa sia stata di fatto resa in un rapporto che, pur privo di valido titolo costitutivo o di stabilizzazione, presenti i caratteri della subordinazione; consente il riconoscimento dei diritti economici per il periodo di effettiva prestazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2948 c.c. per sostenere la prescrizione dei crediti retributivi.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato per la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 36 D.Lgs. n. 165/2001

    Rammentato dalla Corte per escludere, comunque, la possibilità di instaurare un valido rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione in violazione delle regole sul reclutamento.

  • artt. 28, 51, 97, 98 Cost.

    Richiamati come limiti costituzionali che conformano il pubblico impiego e confermano l'assenza di un'aspettativa alla stabilizzazione.

  • Corte cost., 10/06/1966, n. 63

    Richiamata quale precedente storico sul decorso della prescrizione dei crediti retributivi in pendenza del rapporto di lavoro privato; la Corte precisa però che il suo fondamento non è trasponibile al pubblico impiego contrattualizzato nel caso di specie.

  • Cass. Sez. U, sent. n. 36197 del 28/12/2023

    Affermato il principio secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dal loro sorgere anche in costanza di rapporto, perché manca un metus verso la pubblica amministrazione.

  • Cass. Sez. L, sent. n. 35676 del 19/11/2021

    Richiamata a sostegno della piena decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • Cass. Sez. L, sent. n. 22287 del 21/10/2014

    Richiamata per il principio secondo cui i lavori socialmente utili non integrano di regola un rapporto di lavoro subordinato, ma non escludono che, in concreto, possano assumere i caratteri di un rapporto subordinato di fatto con applicazione dell'art. 2126 c.c.

  • Cass. Sez. L, ord. n. 17101 del 11/07/2017

    Richiamata tra i precedenti che riconoscono la possibile configurazione in concreto di un rapporto subordinato di fatto nell'ambito LSU-LPU.

  • Cass. Sez. 6 - L, ord. n. 40806 del 2021

    Richiamata tra i precedenti che ammettono l'applicazione dell'art. 2126 c.c. quando il rapporto LSU-LPU si atteggi in concreto come subordinato.

  • Cass. Sez. L, ord. n. 3504 del 07/02/2024

    Richiamata come precedente più recente che ribadisce la possibile qualificazione in concreto del rapporto come subordinato di fatto e l'applicazione dell'art. 2126 c.c.

Massime di principio

  • L'occupazione in lavori socialmente utili non integra automaticamente un rapporto di lavoro subordinato, ma la qualificazione formale non impedisce al giudice di accertare in concreto una diversa realtà fattuale, ove la prestazione sia stabilmente inserita nell'organizzazione dell'ente e destinata a fini istituzionali.
  • Quando un'attività formalmente LSU-LPU si concretizza in un rapporto subordinato di fatto, non si costituisce comunque un valido rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione; tuttavia l'art. 2126 c.c. consente il riconoscimento dei diritti economici per il periodo di effettivo svolgimento della prestazione.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre, di regola, dal momento della loro insorgenza anche in costanza di rapporto, perché non è configurabile il metus verso la pubblica amministrazione che, nel rapporto privato, può giustificare la sospensione del decorso prescrizionale.
  • La mancata stabilizzazione o la mera aspettativa di rinnovo di un rapporto con la pubblica amministrazione non ha rilievo giuridico idoneo a paralizzare la prescrizione dei crediti retributivi.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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