Cassazione Civile, Ordinanza n. 31063/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Lazio e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso dei contribuenti contro il silenzio-rifiuto. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato i contribuenti in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con cui l'Ufficio ha sottoposto a imposta di registro una sentenza del Tribunale di Velletri resa ex art. 2932 c.c. su preliminare di compravendita immobiliare tra una società e un privato. L'avviso non fu impugnato e divenne definitivo; successivamente fu emessa cartella di pagamento, anch'essa opposta senza successo. Dopo una conciliazione giudiziale intervenuta in un diverso giudizio tra le parti, i contribuenti chiesero all'Amministrazione, in autotutela, la revisione della pretesa sul presupposto che gli effetti traslativi della sentenza ex art. 2932 c.c. fossero venuti meno. A fronte del silenzio-rifiuto, proposero ricorso al giudice tributario, accolto in primo grado e in appello. L'Agenzia ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992 e art. 2 d.m. 37/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come impugnata la cartella già definitiva, mentre in realtà era stato impugnato il silenzio-rifiuto su istanza di autotutela, insuscettibile di sindacato sulla fondatezza della pretesa tributaria; 2) violazione degli artt. 27 e 37 d.P.R. 131/1986, deducendo che la conciliazione giudiziale successiva non rientrasse tra i fatti che legittimano rimborso o conguaglio se non nel caso di conciliazione nel giudizio di impugnazione della sentenza tassata e, comunque, con partecipazione dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
La sentenza costitutiva resa ex art. 2932 c.c. era il titolo assoggettato a imposta di registro; la successiva conciliazione non consente, di per sé, di riaprire la contestazione della pretesa tributaria ormai definitiva.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il rifiuto di autotutela su atto impositivo definitivo non rientra, di regola, tra gli atti autonomamente impugnabili, salvo il sindacato sulla legittimità del rifiuto nei limiti dell'interesse generale.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'ammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto, in quanto non utilizzabile per riaprire la contestazione di un atto ormai definitivo.
art. 2 d.m. n. 37/1997
Norma richiamata in tema di autotutela tributaria: il sindacato giurisdizionale riguarda solo la legittimità del diniego, non la fondatezza della pretesa fiscale.
Richiamato dalla ricorrente come norma sul prelievo tributario collegato agli atti dell'autorità giudiziaria; nel caso concreto non è stata ritenuta decisiva ai fini di ammettere il rimborso richiesto.
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta sugli atti dell'autorità giudiziaria resta dovuta anche se la sentenza è impugnata o impugnabile, salvo conguaglio o rimborso solo in base a successiva sentenza passata in giudicato; la conciliazione giudiziale o la transazione rilevano ai fini del rimborso solo se intervengono nel giudizio di impugnazione della sentenza tassata e, per la transazione stragiudiziale, se partecipa l'Amministrazione dello Stato.
È il fondamento normativo del potere di autotutela tributaria, che resta discrezionale e non trasforma il silenzio o il diniego in mezzo ordinario di tutela del contribuente.
art. 3 d.m. 11 febbraio 1997, n. 37
Individua i presupposti dell'esercizio dell'autotutela, ancorandolo a ragioni di rilevante interesse generale e non alla sola deduzione dell'erroneità dell'imposizione.
La Corte, ritenuta la questione definibile senza ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti.
art. 97 Cost.
Richiamato a fondamento del bilanciamento tra interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e interesse alla stabilità dei rapporti giuridici definiti.
art. 24 Cost.
La mancanza di un obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza di autotutela non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa, perché non esiste un interesse giuridicamente protetto a ottenere una decisione espressa.
Massime di principio
- L'atto con cui l'Amministrazione finanziaria nega o omette di ritirare in autotutela un avviso di accertamento o di liquidazione divenuto definitivo non consente di riaprire il giudizio sulla fondatezza della pretesa tributaria; il sindacato del giudice può investire solo la legittimità del diniego nei limiti delle ragioni di interesse generale che lo sorreggono.
- L'istanza di autotutela del contribuente non genera, di regola, un obbligo giuridico dell'Amministrazione di provvedere, né il silenzio su di essa è autonomamente impugnabile come diniego, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
- Nel sistema dell'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il conguaglio o il rimborso conseguenti a una successiva definizione del giudizio operano solo nelle ipotesi tipizzate dall'art. 37 d.P.R. 131/1986; la conciliazione rileva ai fini del rimborso soltanto se interviene nel giudizio di impugnazione della sentenza tassata.
- La conciliazione giudiziale intervenuta in un diverso momento o in un diverso giudizio non consente di neutralizzare un titolo fiscale ormai definitivo, né legittima, di per sé, l'annullamento in autotutela della pretesa tributaria.
- L'autotutela tributaria è potere discrezionale di amministrazione attiva e deve essere bilanciata con l'interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici, sicché il contribuente non può usarla come rimedio sostitutivo dei mezzi di impugnazione non esperiti.
- Il controllo giurisdizionale sul diniego di autotutela è ammissibile solo quando il contribuente alleghi un interesse generale, concreto e specifico alla rimozione dell'atto; non basta dedurre la mera erroneità dell'imposizione o l'interesse individuale a pagare meno imposta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30977/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30978/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30980/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30982/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30983/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30984/2021 del 02/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →