Cassazione Civile, Ordinanza n. 25090/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un proprietario di unità immobiliare sita al quinto piano di un edificio condominiale, di due delibere assembleari con cui il condominio aveva respinto la richiesta di prolungare fino al quinto piano la corsa dell'ascensore posto sulla scala principale e di innalzare la scala principale per collegare il ballatoio del quarto piano con il solaio trasformato in abitazione al quinto piano. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità delle delibere nella parte in cui negavano tali interventi; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che scala e ascensore fossero parti comuni e che le opere richieste rientrassero nell'uso consentito dall'art. 1102 c.c., senza alterare la destinazione del bene né impedire agli altri condomini un pari uso. In cassazione il condominio deduceva, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., richiamando un diverso giudizio possessorio e una consulenza tecnica di parte per sostenere la non comunanza della scala e dell'ascensore e i pericoli per stabilità e decoro dell'edificio; con il secondo motivo, falsa applicazione dell'art. 1117 c.c., sostenendo che scala padronale e ascensore non fossero comuni a tutti i condomini ma soltanto ad alcune unità immobiliari, integrando un condominio parziale e quindi escludendo l'applicabilità dell'art. 1102 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato contro una sentenza di appello conforme a quella di primo grado, in presenza di doppia conforme, senza indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni; inoltre ha osservato che la Corte territoriale aveva comunque considerato le circostanze rilevanti e che i rilievi tecnici e le allegazioni provenienti da altro giudizio non imponevano una confutazione analitica. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il giudice di merito aveva correttamente applicato l'art. 1117 c.c., valorizzando il regolamento condominiale, i titoli di acquisto e la struttura dell'edificio, e che le opere richieste dal condomino erano riconducibili all'art. 1102 c.c. perché non alteravano la destinazione della cosa comune e non impedivano agli altri partecipanti di farne pari uso. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti ed è stato posto a suo carico l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le cose indicate nella norma sono comuni salvo che risulti un titolo contrario; non opera una presunzione assoluta di condominialità, e occorre verificare se il bene sia strutturalmente destinato al servizio di una sola parte dell'edificio o se vi sia un titolo che ne escluda la comunione.
Il singolo partecipante può eseguire a proprie spese opere sulla cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri pari uso del bene.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile in presenza di doppia conforme, salvo deduzione e dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
In caso di decisione di appello fondata sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere proposto utilmente per vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. se non si dimostra la diversità delle rationes decidendi.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per il procedimento camerale e per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.
- La deduzione di fatti tratti da altro giudizio o da consulenze di parte non basta, da sola, a fondare un vizio motivazionale se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione gli elementi rilevanti e li ha implicitamente disattesi.
- L'art. 1117 c.c. non stabilisce una presunzione assoluta e insuperabile di comunione: la natura comune del bene va verificata alla luce del titolo, del regolamento contrattuale, degli atti di acquisto e della concreta destinazione strutturale del bene.
- Le opere eseguite dal singolo sulla cosa comune sono lecite quando si risolvono in un uso più intenso del bene comune senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
- Quando il giudice di merito dà conto degli elementi essenziali della decisione e dell'iter logico seguito, non è tenuto a confutare analiticamente ogni allegazione difensiva o ogni risultanza istruttoria, specie se proveniente da un diverso giudizio.
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