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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26071/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

Nel 2019 l’attore convenne davanti al Tribunale di Roma l’ex moglie, chiedendo di accertare che l’immobile sito in Roma, via Bellotti Bon n. 9-11, era stato acquistato, ristrutturato e arredato esclusivamente con denaro proprio e di dichiararne la proprietà in suo favore o trasferirgliela, con restituzione del bene; domandò inoltre la restituzione degli arredi e un’indennità per l’occupazione. In subordine chiese il rimborso del prezzo di acquisto, indicato in complessivi euro 1.496.152,90 comprensivi di capitale, rivalutazione e interessi, nonché delle spese di ristrutturazione, condominiali e fiscali; in ulteriore subordine, un’indennità ex art. 2041 c.c. Il Tribunale rigettò le domande e condannò l’attore alle spese; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8251/2023, pubblicata il 20 dicembre 2023, rigettò l’appello. Il primo motivo di ricorso denunciava violazione dell’art. 2721 c.c.: il ricorrente contestava la qualificazione della domanda come volta ad accertare un’interposizione fittizia, sostenendo che si trattasse invece di intestazione fiduciaria e che il patto fiduciario fosse provabile per testimoni. Lamentava il mancato ingresso di prove sull’origine della provvista e sulla propria gestione esclusiva del bene. Il secondo motivo denunciava nullità per motivazione apparente e violazione dell’art. 2721 c.c., censurando il rigetto dell’istanza di riapertura dell’istruttoria, l’assunta necessità di prova documentale del rapporto fiduciario e la valutazione delle prove acquisite. Il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizi motivazionali: il ricorrente sosteneva che non fosse stata esaminata l’eccezione di usucapione formulata dalla convenuta e che questa avesse valore confessorio. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato che, in sede di divorzio, le parti avevano dichiarato di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in relazione ai rapporti patrimoniali, senza riserve; tale circostanza era stata valorizzata in appello, insieme alla mancata prova del patto fiduciario e persino del pagamento dell’immobile da parte dell’attore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui non censura in modo specifico l’interpretazione della domanda accolta dai giudici di merito, autonoma ragione del mancato ingresso delle prove, ed è comunque infondato: pur non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per il patto fiduciario immobiliare che si innesta sull’acquisto del fiduciario per conto del fiduciante, il ricorrente non ha dimostrato la decisività delle prove richieste né spiegato perché le circostanze dedotte fossero compatibili soltanto con un patto fiduciario. Il secondo motivo è infondato quanto alla motivazione apparente, perché la sentenza d’appello rende comprensibile il percorso logico; è inammissibile quanto alla valutazione delle prove, non potendo la Cassazione riesaminare il merito, e non individua con le necessarie specificazioni un fatto storico decisivo omesso. Il terzo motivo è infondato: l’usucapione era stata eccepita, non proposta come domanda, ed era superfluo esaminarla dopo il rigetto delle pretese per ragioni assorbenti relative alla prova dell’interposizione. Le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal difensore, non personalmente dalla parte, non hanno efficacia confessoria e possono valere soltanto come indizi; nel caso concreto non erano decisive. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per spese ed euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È stato inoltre condannato, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di euro 6.000,00 in favore della controricorrente e, ai sensi del quarto comma, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2721 c.c.

    se da un lato è vero che per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio (cfr.: Cass. n. 6811/2025; Cass., Sez. Un., n. 6459/2020), da un altro lato, ciò non giova in concreto al ricorrente.

    La Corte ribadisce che il patto fiduciario immobiliare, quando si innesta sull’acquisto compiuto dal fiduciario per conto del fiduciante, non richiede la forma scritta ad substantiam. Ciò non esonera tuttavia chi lo deduce dall’onere di allegarne specificamente contenuto e causa petendi e di dimostrare la rilevanza decisiva delle prove richieste.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Tale interpretazione, costituente autonoma ratio decidendi della mancata ammissione delle prove testimoniali, è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile solo: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La qualificazione della domanda operata dal giudice di merito è censurabile in cassazione secondo il tipo di vizio effettivamente dedotto: error in procedendo se si denuncia una nullità processuale, error in iudicando se è contestata la qualificazione giuridica dei fatti allegati, oppure nei limiti del n. 5 se si deduce l’omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato, decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr.: Cass. n. 1986/2025).

    Il vizio di nullità per motivazione apparente ricorre se le argomentazioni, pur materialmente presenti, non consentono di comprendere il fondamento della decisione e il percorso seguito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo occorre specificare il fatto storico, la fonte da cui risulta, quando e come sia stato discusso e perché avrebbe determinato un esito diverso. La mancata menzione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

    La nullità per difetto di motivazione sussiste quando la pronuncia non esplicita il quadro probatorio o non rende riconoscibile il criterio logico-giuridico che ha condotto alla decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Pertanto, essendo state rigettate le domande dell’attore per altre ragioni assorbenti relative alla prova stessa dell’interposizione fittizia, l’esame dell’eccezione in questione era divenuto superfluo e non sono pertanto ravvisabili in concreto né il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. né quello di omessa motivazione o motivazione apparente.

    Non sussiste omessa pronuncia quando una questione, formulata come eccezione e non come domanda, diviene superflua per effetto del rigetto della pretesa sulla base di ragioni assorbenti.

  • art. 2041 c.c.

    La sentenza non contiene un passaggio interpretativo o applicativo dell’art. 2041 c.c.; la disposizione è riportata soltanto nella descrizione della domanda subordinata.

    La disposizione è menzionata esclusivamente quale fondamento della domanda subordinata di arricchimento senza causa; la Corte non ne esamina i presupposti.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00.

    Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte applica il terzo comma dell’art. 96 c.p.c. e può condannare il soccombente a una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00.

    Nel caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica anche il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., disponendo il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto essa è stata liquidata in euro 3.000,00.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00.

    La decisione conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’ultima parte del terzo comma, ossia dei commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione soltanto mediante una censura che individui il vizio pertinente: nullità processuale, errore di qualificazione giuridica dei fatti o omesso esame di un fatto decisivo, secondo i rispettivi presupposti.
  • Il patto fiduciario immobiliare che si innesta sull’acquisto del bene compiuto dal fiduciario per conto del fiduciante non richiede la forma scritta ad substantiam, poiché produce un assetto di interessi che opera sul piano obbligatorio.
  • Chi denuncia in cassazione il mancato ingresso di prove deve indicare specificamente i mezzi istruttori e le circostanze da provare, nonché dimostrare il nesso tra l’esclusione della prova, l’errore denunciato e la decisività della prova per l’esito della controversia.
  • La motivazione è apparente e determina nullità soltanto quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice; non è sufficiente un dissenso sulla valutazione delle prove.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la mancata menzione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque considerato.
  • La scelta delle prove ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la decisione appartiene al giudice di merito; la Cassazione non può sostituire una propria ricostruzione del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.
  • Le dichiarazioni sfavorevoli alla parte contenute in uno scritto difensivo sottoscritto dal difensore, e non personalmente dalla parte, non hanno efficacia confessoria, ma possono essere valutate soltanto come elementi indiziari.
  • Non vi è omessa pronuncia sull’eccezione divenuta superflua in conseguenza del rigetto della domanda per una distinta ragione assorbente.
  • Le domande proposte in via gradata contro la stessa parte non si sommano per determinare il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese: rileva l’importo della domanda di valore maggiore.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiInterposizione fittiziaOnere della prova

Testo integrale

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