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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12936/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa su più beni, le debitrici hanno proposto opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva corretto l'ordinanza di vendita di un immobile, disponendo che non fosse venduta la piena proprietà ma solo la nuda proprietà, gravata dal diritto di abitazione spettante a una delle debitrici quale coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c. Il tribunale ha accolto l'opposizione; le debitrici hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) omessa o errata decisione sull'istanza di sospensione del giudizio ex artt. 295 e 296 c.p.c. in attesa dell'esito di un diverso giudizio di divisione endo-esecutiva pendente in cassazione; 2) violazione del giudicato interno e delle norme sul giudicato, sostenendo che non fosse formato giudicato sulla vendita dell'intera proprietà e che il giudizio di divisione rendesse ancora controversa l'estensione del diritto di abitazione; 3) violazione delle norme sull'opponibilità del diritto di abitazione del coniuge superstite, assumendo che esso, sorto prima della trascrizione del pignoramento, imponesse la vendita della sola nuda proprietà; 4) violazione delle norme processuali in tema di domande nuove, sostenendo che il creditore avesse introdotto in merito una domanda subordinata nuova rispetto all'opposizione originaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto innanzitutto carente l'esposizione sommaria dei fatti richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., perché il ricorso non chiariva in modo sufficiente elementi essenziali della procedura esecutiva, dei creditori intervenuti, degli immobili pignorati e del rapporto tra il presente giudizio e il parallelo giudizio di divisione endo-esecutiva. Inoltre, anche esaminando i singoli motivi, li ha ritenuti tutti inammissibili per difetto di specificità, genericità o difetto di interesse: il tribunale aveva motivato in modo puntuale il rigetto della sospensione, il giudicato interno sulla vendita dell'intero bene risultava già formato nel giudizio di divisione, il precedente invocato sul diritto di abitazione riguardava una fattispecie diversa e non estendibile, e la dedotta domanda nuova del creditore non era stata comunque presa in considerazione dal giudice di merito. La Corte ha dichiarato inammissibile anche la costituzione tardiva del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    costituisce il rimedio azionato per l'opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione

  • art. 540, comma 2, c.c.

    prevede il diritto di abitazione del coniuge superstite, ma nella fattispecie la sua estensione non poteva incidere sulla vendita dell'intero bene in sede esecutiva, avendo rilievo solo nei rapporti interni e in sede di distribuzione

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria non era dovuta, perché il giudizio di divisione endo-esecutiva non era pregiudiziale in senso utile ai fini dell'opposizione

  • art. 296 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti a sostegno della sospensione, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto

  • art. 129 bis disp. att. c.p.c.

    invocato in relazione alla sospensione del giudizio, ma senza incidere sulla decisione

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della controversia

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    occorre l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia sull'istanza di sospensione, ma la censura è stata reputata infondata/inammissibile

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di giudicato, ma la censura è stata ritenuta generica e non specificamente confrontata con la decisione impugnata

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nei motivi, ma senza un'effettiva specifica deduzione utile a scalfire la decisione

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nei motivi, ma non in modo specifico e pertinente rispetto alla ratio della sentenza impugnata

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato sul giudicato interno, ma la Corte ha ritenuto che il giudicato interno si fosse già formato sulla statuizione di scioglimento della comunione mediante vendita dell'intero bene

  • art. 345 c.p.c.

    invocato in relazione alla dedotta domanda nuova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo, senza esito utile

  • art. 2643 c.c.

    richiamato in tema di trascrizione, ma il richiamo è stato ritenuto inconferente nella fattispecie concreta

  • art. 2644 c.c.

    richiamato in tema di conflitto tra diritti trascritti, ma la Corte ha osservato che il precedente invocato si riferiva a una fattispecie diversa e non estendibile

  • art. 649 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso del resistente è stato ritenuto tardivo perché depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito delle memorie

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti non consente alla Corte di ricostruire con chiarezza la vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad atti esterni o alla sentenza impugnata.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; deduzioni generiche, apodittiche o meramente reiterative dei motivi già svolti in merito sono inammissibili.
  • La sospensione necessaria del processo non è dovuta quando il giudizio pretesamente pregiudiziale non incide realmente sulla decisione della controversia, perché le questioni decisive restano autonome o rilevanti solo in fase diversa del procedimento.
  • Il diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540, comma 2, c.c., quando l'immobile è pignorato e la comunione viene sciolta mediante vendita dell'intero bene in sede esecutiva, può assumere rilievo nei rapporti interni tra condividenti o nella distribuzione del ricavato, non necessariamente come limite alla vendita dell'intera piena proprietà.
  • La deduzione di un precedente giurisprudenziale è utile solo se la fattispecie richiamata è effettivamente sovrapponibile a quella decisa; l'uso di precedenti riferiti a casi diversi non è idoneo a fondare il motivo di ricorso.
  • Una censura sulla novità della domanda è inammissibile per difetto di interesse se la questione non è stata effettivamente presa in considerazione dal giudice di merito o non incide sul decisum.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProveImpugnazioniGiudicatoNotificazioniDivorzioFiliazione
RamiProcesso civileDiritti realiSuccessioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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