Cassazione Civile, Ordinanza n. 30981/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (liquidatore)
La controversia
Una società a responsabilità limitata era stata dichiarata fallita dal Tribunale entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Il cessato liquidatore aveva proposto reclamo sia in proprio sia in nome della società. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo personale perché tardivo e aveva ritenuto inammissibile anche il reclamo in nome della società, assumendo che la cancellazione dal registro delle imprese avesse privato la società estinta della capacità di stare in giudizio e che il liquidatore non potesse più rappresentarla. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 l. fall. e 2495 c.c., contestando la tesi secondo cui la società estinta non sarebbe legittimata a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Giuseppe Annibale in proprio, perché non censurava la statuizione di tardività del suo reclamo personale. Accoglie invece il ricorso proposto in nome e per conto della società, ritenendo fondato il motivo sulla legittimazione della società cancellata a stare in giudizio nel procedimento volto a impugnare la sentenza di fallimento. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale per la trattazione del ricorso in cassazione
art. 10 legge fall.
il fallimento può essere dichiarato nei confronti della società cancellata entro l'anno dalla cancellazione; se la legge consente l'adozione del provvedimento giurisdizionale verso la società estinta, deve riconoscersi anche la sua legittimazione a partecipare al processo
la cancellazione dal registro delle imprese estingue la società, ma tale estinzione non impedisce, nei limiti consentiti dalla legge fallimentare, la sua partecipazione al giudizio relativo alla dichiarazione di fallimento
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
richiamato in via analogica per mostrare che il legislatore può attribuire efficacia postuma alla società estinta ai fini di atti di accertamento, liquidazione, contenzioso e riscossione
Cass. S.U. n. 3625/2025
richiamata per confermare il principio della sopravvivenza processuale della società estinta ai fini dell'impugnazione di atti tributari e previdenziali
richiamato quanto alla possibilità di condanna del legale rappresentante alle spese in casi rigorosi
art. 51, comma 15, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
richiamato come disciplina attuale della possibile condanna alle spese del legale rappresentante
Massime di principio
- Se la legge consente di adottare un provvedimento giurisdizionale nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, deve riconoscersi alla stessa società anche la legittimazione processuale necessaria a partecipare al giudizio in cui quel provvedimento viene emesso o impugnato.
- L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non è automaticamente assimilabile alla morte della persona fisica, sicché non è corretto negare in via generale la capacità processuale dell'ente estinto quando la legge ne presuppone ancora la rilevanza in giudizio.
- Nel giudizio sull'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il tema delle spese non esclude la capacità processuale della società estinta, poiché le conseguenze economiche della lite non gravano normalmente sul patrimonio sociale già acquisito alla procedura, restando ferma solo, nei casi previsti, la possibile responsabilità del rappresentante legale.
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