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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09566/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto agrario su un terreno agricolo: il proprietario-erede del concedente aveva chiesto la risoluzione del contratto di colonia parziaria e il rilascio del fondo, assumendo che il rapporto fosse cessato per legge. Il coltivatore convenuto aveva resistito sostenendo che una piccola porzione del terreno gli fosse stata informalmente donata dalla proprietaria originaria e che, comunque, egli ne avesse maturato l'usucapione, sia ordinaria sia speciale per piccola proprietà rurale. In appello la Corte territoriale ha confermato il rilascio, ritenendo provato il rapporto di colonia parziaria per non contestazione, reputando nulla la donazione orale e negando sia l'usucapione abbreviata sia quella ordinaria per mancanza di prova dell'interversione del possesso. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha censurato: l'erronea applicazione del principio di non contestazione e dell'onere della prova sull'esistenza del contratto; la mancata corretta valutazione del possesso e dell'usucapione; l'omessa pronuncia sull'usucapione speciale; il diniego della prova testimoniale sulla traditio e sull'avvenuto mutamento da detenzione a possesso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la pretesa di inesistenza del rapporto agrario, ma ha accolto i motivi centrali sul punto decisivo: una donazione informale, pur nulla come trasferimento della proprietà, poteva essere idonea a determinare l'interversione del possesso e quindi a giustificare la prova orale richiesta, senza che fosse necessaria una opposizione del detentore contro il possessore. Per questo ha cassato la sentenza con rinvio.

La decisione

La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di tardività e di giudicato sollevate dal controricorrente; ha ritenuto fondato solo in parte il primo motivo di ricorso e ha accolto il quinto motivo, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, perché ammetta e valuti la prova orale richiesta in ordine alla dedotta donazione informale e al conseguente mutamento della posizione del coltivatore da detentore a possessore, verificando se vi sia stata interversione utile ai fini dell'usucapione. Il rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito in relazione all'esito finale della causa.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante con la consegna del plico all'ufficio postale e per il destinatario solo dal momento della legale conoscenza dell'atto.

  • art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890

    In caso di mancata consegna il piego è depositato presso l'ufficio postale e la notifica si considera eseguita, per il destinatario, dal ritiro o, in mancanza, decorsi dieci giorni dalla spedizione dell'avviso.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera sul piano della prova, ma non trasforma i fatti non contestati in fatti automaticamente provati oltre i limiti del thema decidendum.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il riparto dell'onere della prova rispetto all'esistenza del rapporto agrario e alla dedotta interversione del possesso.

  • art. 34 L. 3 maggio 1982, n. 203

    Il rapporto di colonia parziaria, non convertito in affitto, si considera cessato per legge al sesto anno successivo all'entrata in vigore della legge.

  • art. 1140 c.c.

    È rilevante ai fini della distinzione tra mera detenzione e possesso, con particolare riferimento al possesso pieno e pacifico richiesto per l'usucapione.

  • art. 1141 c.c.

    La detenzione può trasformarsi in possesso solo per causa proveniente da un terzo o per opposizione al possessore; la mera volontà interna del detentore non basta.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione ordinaria richiede un possesso utile protratto per il tempo previsto dalla legge.

  • art. 1159-bis c.c.

    La Corte considera astrattamente deducibile anche l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, da verificare in concreto alla luce dell'eventuale interversione del possesso.

  • art. 782 c.c.

    La nullità della donazione non esclude che l'atto, se provato, possa rilevare come causa di interversione del possesso, non come valida donazione traslativa.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte di legittimità esamina il tema dell'eventuale omessa pronuncia sull'usucapione speciale e sui profili di domanda effettivamente devoluti al giudice di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla sufficienza della critica in appello e alla corretta devoluzione delle questioni.

  • art. 435 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla disciplina dell'appello nel rito applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di usucapione, la presenza di un originario rapporto di detenzione non impedisce che il detentore divenga successivamente possessore, ma il mutamento del titolo deve risultare da una causa proveniente da un terzo oppure da un'opposizione inequivoca al possessore.
  • Un atto traslativo nullo o informalmente concluso, pur non essendo idoneo a trasferire la proprietà, può essere rilevante come fatto storico idoneo a dimostrare l'interversione del possesso e l'inizio di un possesso utile ad usucapionem.
  • La prova testimoniale non può essere utilizzata per dimostrare la validità formale di una donazione soggetta ad atto pubblico, ma può essere ammessa per provare il fatto storico della traditio e il conseguente mutamento della relazione materiale con il bene.
  • Il principio di non contestazione opera solo sui fatti allegati e non specificamente contestati, ma la sua applicazione richiede coerenza con le allegazioni complessive delle parti e con il reale oggetto del contendere; non può essere usato per trarre conclusioni che escludano questioni ancora effettivamente controverse.
  • Ai fini dell'usucapione, la semplice coltivazione o gestione materiale del fondo, se compatibile con una detenzione qualificata, non basta di per sé a provare il possesso esclusivo; occorre accertare specificamente l'interversio possessionis.
  • La nullità del titolo invocato per giustificare il trasferimento non esclude, di per sé, che l'acquirente o l'assegnatario di fatto possieda animo domini dal momento della traditio, con decorrenza del possesso utile per l'usucapione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravenditaPossesso
RamiProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàInterposizione fittiziaGiudicato

Testo integrale

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