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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16920/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla percezione, da parte di una società di diritto francese, di dividendi distribuiti da una partecipata italiana. La società presentava istanza all’Erario chiedendo, in via principale, un importo pari all’intero credito d’imposta spettante a una società italiana percettrice di dividendi; in subordine chiedeva il pagamento della metà del credito d’imposta previsto dall’art. 10, par. 4, lett. b), della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. Il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione fu impugnato e, nei gradi di merito, la domanda fu respinta. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione degli artt. 18, 49 e 351 TFUE, nonché dell’art. 14 TUIR e dell’art. 11 Cost., sostenendo che la disciplina convenzionale discriminatorie rispetto alle società residenti in Italia e restrittiva della libertà di stabilimento; 2) violazione dell’art. 10, par. 4, lett. b), della Convenzione e delle norme sull’interpretazione dei trattati, assumendo di non aver invocato i benefici della Direttiva madre-figlia e che la clausola convenzionale le spettasse comunque; 3) violazione del principio di reciprocità e dell’art. 16 disp. prel. c.c. per avere la CTR ritenuto insufficiente la mera dichiarazione dei redditi in Francia; 4) violazione dell’art. 14 l. n. 218/1995 sul medesimo tema; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la CTR deciso sulla compatibilità tra Convenzione e Direttiva madre-figlia senza che ciò fosse stato dedotto; 6) subordinatamente, violazione dell’art. 7, par. 2, della Direttiva 90/435/CEE, che salva le disposizioni convenzionali volte ad attenuare la doppia imposizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, escludendo che la clausola convenzionale sull’attenuazione della doppia imposizione costituisca, di per sé, una restrizione incompatibile con la libertà di stabilimento, poiché gli Stati membri possono ripartire convenzionalmente la potestà impositiva e la differenza di trattamento non deriva da discriminazione vietata ma dal diverso livello di imposizione degli Stati interessati, nel rispetto del principio di proporzionalità. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la disciplina convenzionale e quella della Direttiva madre-figlia operano in rapporto di alternatività e che, per ottenere il beneficio convenzionale, è sufficiente che il dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo nello Stato di residenza della società madre, senza necessità di provare l’effettivo pagamento dell’imposta all’estero. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente limitatamente alla domanda subordinata di pagamento dell’importo previsto dall’art. 10, par. 4, lett. b), della Convenzione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della materia; le spese di legittimità sono state poste a carico dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 10, par. 4, lett. b), Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni

    "una società residente della Francia (...) ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d'imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2"

    La disposizione attribuisce alla società madre residente in Francia il diritto a un pagamento pari alla metà del credito d’imposta che spetterebbe a una società italiana, come misura convenzionale di attenuazione della doppia imposizione economica dei dividendi.

  • art. 49 TFUE

    La libertà di stabilimento vieta ostacoli o restrizioni ingiustificate, ma non impedisce in sé agli Stati membri di prevedere, tramite convenzioni contro le doppie imposizioni, un diverso trattamento fiscale connesso alla ripartizione della potestà impositiva, se giustificato e proporzionato.

  • art. 18 TFUE

    Richiamato insieme all’art. 49 TFUE come parametro invocato dalla ricorrente, senza autonoma incidenza decisiva nella soluzione della controversia.

  • art. 351 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme eurounitarie asseritamente violate, ma non decisivo ai fini della ratio decidendi.

  • art. 14 TUIR

    Nel testo ratione temporis riconosceva alle società residenti il credito d’imposta sui dividendi; tale disciplina è stata posta a confronto con il meccanismo convenzionale, ma la Corte ha escluso che la differenza integri di per sé discriminazione vietata.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale di ingresso del diritto dell’Unione, senza autonoma portata decisiva nella motivazione.

  • art. 31, par. 1, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    Invocato per l’interpretazione letterale e secondo buona fede della clausola convenzionale; la Corte ha ritenuto comunque prevalenti le indicazioni della giurisprudenza UE e di legittimità sull’assetto applicativo della disciplina.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’interpretazione delle norme convenzionali e internazionali, senza specifico rilievo decisivo nella ratio.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato con riguardo alla conformità della norma convenzionale e della sua interpretazione agli obblighi internazionali e sovranazionali.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la presunta erronea considerazione di fatti non allegati; la censura non ha inciso sull’esito, essendo il secondo motivo accolto per altra ragione.

  • art. 14, comma 1, l. 31 maggio 1995, n. 218

    Richiamato dalla ricorrente come norma di diritto internazionale privato, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo per la soluzione della controversia.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse deciso su un tema non dedotto; motivo assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

  • art. 7, par. 2, Direttiva 90/435/CEE

    La direttiva lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali dirette a sopprimere o attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, comprese quelle sul pagamento di crediti d’imposta ai beneficiari.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale; la Corte ha ritenuto non necessario il rinvio per la chiarezza della giurisprudenza unionale rilevante.

  • art. 31, par. 1, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    La clausola va letta secondo il significato letterale e la buona fede, ma nel caso concreto la Corte ha valorizzato la lettura sistematica conforme al quadro UE e alla propria giurisprudenza.

  • art. 16, comma 2, disp. prel. c.c.

    Richiamato in relazione al principio di reciprocità, ma non decisivo nella soluzione finale.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a convenzioni contro le doppie imposizioni, la clausola convenzionale che attenua la doppia imposizione economica dei dividendi può operare in rapporto di alternatività con la disciplina eurounitaria di settore, spettando al contribuente scegliere il regime più favorevole, purché ne applichi integralmente i presupposti e gli effetti.
  • Ai fini del riconoscimento del beneficio convenzionale per dividendi percepiti da una società madre estera, è sufficiente che il dividendo concorra alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza; non è necessario dimostrare un effettivo e concreto pagamento dell’imposta estera sul dividendo.
  • La mera differenza di trattamento tra società residenti e società residenti in altro Stato contraente, derivante dalla ripartizione convenzionale della potestà impositiva, non integra di per sé una restrizione incompatibile con la libertà di stabilimento, se la disciplina persegue un obiettivo legittimo, è coerente con il sistema e rispetta il principio di proporzionalità.
  • Quando la giurisprudenza della Corte di giustizia e di legittimità è univoca sul significato della disciplina applicabile, non è necessario investire la Corte di giustizia con quesiti pregiudiziali di interpretazione.
  • Se il motivo di ricorso principale è accolto e non residuano accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito la causa, accogliendo la domanda originaria nei limiti risultanti dalla corretta interpretazione della norma applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioLegge applicabileGiurisdizione
RamiTributiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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