Cassazione Penale, Sentenza n. 18868/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che lo ha ritenuto responsabile, in qualità di socio e amministratore di diritto della Orobica Marmi e Graniti s.r.l., del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) carenza, apparenza e illogicità della motivazione sul piano dell'elemento soggettivo, contestando che la responsabilità sia stata desunta solo dal ruolo formale di amministratore senza considerare che fosse un mero "prestanome"; 2) mancata riqualificazione della fattispecie in bancarotta semplice documentale per mera negligenza di vigilanza; 3) violazione dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. e illegittima revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza precedente, deducendo che la precedente condanna non fosse divenuta irrevocabile nei termini invocati dal giudice
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo, non limitandosi alla carica formale ma valorizzando elementi indiziari (durata della carica, mancanza di struttura aziendale, finalità di emissione di fatture fittizie, rifiuto di collaborare e mancata produzione di documenti) idonei a dimostrare consapevolezza e volontà di recare pregiudizio ai creditori, escludendo quindi la mera bancarotta semplice. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la Corte ha confermato la revoca ai sensi dell'art. 168 comma 1 n.2 cod. pen., richiamando il principio secondo cui l'anteriorità del reato successivamente giudicato si determina con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e ricordando la natura dichiarativa della revoca; ha dunque confermato la revoca ritenendola corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per indicare i limiti della doglianza in Cassazione (ricorso proposto nei limiti necessari per la motivazione).
Richiamato per affermare che l'amministratore di diritto è destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione dei libri contabili e, quindi, può essere chiamato a rispondere penalmente della loro omessa tenuta salvo prova della mancanza di consapevolezza.
art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen.
Norma che disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena: la Corte l'ha applicata per revocare il beneficio nel caso in cui sia intervenuta una condanna per altro delitto che incide sui limiti di cumulabilità delle pene.
Richiamato nei criteri di cumulabilità delle pene e nei termini di durata della sospensione condizionale; la Corte ha richiamato il concetto di superamento dei limiti di cui all'art. 163 quale causa di revoca.
principio costituzionale della personalità della responsabilità penale
Richiamato come criterio interpretativo: non è ammesso attribuire automaticamente il dolo all'amministratore formale senza prova della sua consapevolezza; tuttavia, prove indiziarie idonee possono dimostrare tale consapevolezza.
Massime di principio
- La titolarità formale della carica di amministratore non esclude automaticamente la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale, ma la responsabilità dolosa richiede prova (anche indiziaria) della consapevolezza dell'omessa tenuta o della frode ai creditori.
- La mera qualifica di "prestanome" va provata dalla difesa per scagionare l'amministratore formale; in mancanza di spiegazioni plausibili, elementi quali durata della carica, assenza di attività reale, emissione di fatture fittizie e rifiuto di collaborare possono legittimamente far sorgere un'inferenza di consapevolezza.
- Per distinguere tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice è determinante l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo vs negligenza): la semplice omissione di controllo è compatibile con la bancarotta semplice, mentre la partecipazione o la volontà di "fare da schermo" giustificano l'imputazione della forma fraudolenta.
- La revoca della sospensione condizionale della pena è un atto di natura dichiarativa i cui effetti si retroagiscono al momento in cui si è verificata la condizione di legge; per valutare la revoca occorre confrontare le date di irrevocabilità delle sentenze rilevanti, non solo le date di commissione dei reati.
- In fase processuale, il rifiuto di collaborare con il curatore fallimentare o di fornire documentazione contabile può essere valutato negativamente e contribuire a dimostrare consapevolezza e volontà di ostacolare l'accertamento del patrimonio aziendale.
- Chi impugna in Cassazione contestando la motivazione deve confrontarsi esplicitamente con i passaggi logici dei giudici di merito; la reiterazione di censure già valutate senza confutare la motivazione ostacola l'ammissibilità del ricorso.
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