Cassazione Penale, Sentenza n. 18863/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censurava la declaratoria di inammissibilita' dell'appello ritenuto tardivo. Sosteneva che l'atto di appello depositato in cancelleria il 14 giugno 2021 fosse tempestivo perché, secondo la difesa, quel giorno coincideva con il trentesimo giorno decorrente dal termine che il Giudice di pace si era autoassegnato per il deposito delle motivazioni (30 giorni), richiamando l'art. 32 d.lgs. 274/2000 e l'art. 2 dello stesso decreto per ritenere applicabile l'art. 544 c.p.p. e la giurisprudenza Petrella (Sez. 5, n. 40037/2014). In sostanza, il ricorrente chiedeva che il termine di impugnazione fosse calcolato a partire dalla scadenza del termine maggiorato auto-assegnato dal giudice di pace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui l'art. 32 d.lgs. 274/2000 ha carattere derogatorio e acceleratorio rispetto alle norme ordinarie del codice di procedura penale: il giudice di pace non puo' autoassegnarsi un termine maggiore per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 c.p.p. Ne consegue che, se la motivazione e' depositata entro 15 giorni, il termine per proporre appello di 30 giorni decorre dallo scadere di tali 15 giorni; se la motivazione e' depositata oltre il quindicesimo giorno, l'impugnazione va proposta entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma 2, e 585 c.p.p. La Corte ha quindi ritenuto tardivo l'appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di minaccia; richiamata in relazione al reato per cui il Moretto era stato ritenuto responsabile dal Giudice di pace
art. 32 d.lgs. 28/08/2000, n. 274 (comma 4)
Norma derogatoria e acceleratoria che impone al giudice di pace di depositare la motivazione entro 15 giorni se non detta a verbale; la Corte la interpreta come prevalente rispetto alle norme ordinarie del rito e tale da escludere la possibilita' per il giudice di autoassegnarsi un termine maggiore
art. 2 d.lgs. 274/2000
Prevede l'estensione delle norme del codice di rito ai procedimenti dinanzi al giudice di pace salvo diversa previsione; la Corte ritiene che, rispetto all'art. 32, l'art. 2 non possa essere invocato per consentire l'applicazione dell'art. 544 c.p.p. e quindi per legittimare un termine maggiore autoassegnato
art. 544 cod. proc. pen.
Norma ordinaria che consente al giudice di autoassegnarsi un termine per la motivazione; la Corte ha stabilito che non trova applicazione per il giudice di pace quando l'art. 32 d.lgs. 274/2000 prevede il termine di 15 giorni
art. 585 cod. proc. pen.
Dispone i termini di impugnazione (in particolare il termine di 30 giorni); la Corte ha confermato che tale termine decorre, nel caso del giudice di pace, dallo scadere del termine previsto dall'art. 32 o dalla notificazione dell'avviso di deposito se la motivazione e' stata depositata oltre il 15° giorno
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento normativo per la decorrenza del termine di impugnazione nel caso di deposito tardivo delle motivazioni: l'impugnazione deve essere proposta entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito
Massime di principio
- L'art. 32 d.lgs. 274/2000 e' norma speciale e acceleratoria per i procedimenti davanti al giudice di pace: il deposito della motivazione deve avvenire entro 15 giorni se non detta a verbale, e questa previsione limita l'applicazione di altre norme ordinarie
- Il giudice di pace non puo' 'autoassegnarsi' un termine maggiore ai sensi dell'art. 544 c.p.p. quando opera la disciplina speciale dell'art. 32: cio' impedisce al ricorrente di far decorrere i termini di impugnazione da una scadenza maggiore auto-assegnata dal giudice
- Se la motivazione e' depositata entro 15 giorni, il termine per proporre appello di 30 giorni decorre dallo scadere di quei 15 giorni; se invece la motivazione e' depositata oltre il 15° giorno, il termine di 30 giorni decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito
- In situazioni simili e' fondamentale calcolare accuratamente la decorrenza dei termini: verificare la data di lettura del dispositivo, la data di deposito della motivazione e la data di eventuale notificazione dell'avviso di deposito per non incorrere in tardivita' dell'impugnazione
- La giurisprudenza di legittimita' e' consolidata su questo orientamento; chi impugna dovrebbe basare la propria strategia su questa prassi o proporre motivi e prove straordinari se intende contestare il calcolo dei termini
- Per evitare il rischio di inammissibilita', in caso di dubbi sul termine utile e sulla tempestivita' dell'atto, e' prudente depositare l'impugnazione nel termine piu' breve possibile o chiedere comunicazioni/attestazioni formali del deposito delle motivazioni
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