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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18861/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per più reati (lesioni, minaccia, ecc.). Motivi principali: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per aver fondato la condanna sulle sole dichiarazioni della persona offesa e di testi a carico, senza adeguato controllo dell'attendibilità delle stesse e senza motivare la non attendibilità dei testi a discarico; (ii) critica alla perizia medico-legale ritenuta priva di certezza scientifica e basata sulle dichiarazioni della p.o.; (iii) censura sulla qualificazione della condotta come continuata e preordinata nonostante l'azione e il diverbio si siano consumati in pochi secondi; (iv) dedotta la sussistenza della provocazione e richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche/di cui all'art. 131-bis c.p.; (v) critica alla tecnica motivazionale per relationem della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure principali riproducevano le stesse doglianze già proposte e motivatamente respinte in appello, configurando una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. I giudici hanno ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello circa l'attendibilità delle dichiarazioni (anche per l'assenza di specifiche contestazioni in dibattimento), la fondatezza della consulenza medico-legale in combinazione con il referto della guardia medica (frattura di due coste), nonché la sussistenza della minaccia data la frase proferita ("io non ti denuncio, ma so dove abiti") nel contesto descritto. La Corte ha anche osservato che le circostanze attenuanti generiche erano state concesse dai giudici di merito (quindi la censura era infondata) e che la censura sull'art. 131-bis era generica/oscura. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata nei contenuti e il ricorrente è stato dichiarato inammissibile al ricorso; è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somme di euro 3.000 in favore della Cassa delle Amministrazioni (Cassa delle amm.).

Norme richiamate

  • art. 81, comma (c.p.)

    Richiamato per qualificare la continuazione tra più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; la sentenza di merito ha ritenuto sussistente la continuazione come fatto comune contestato

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; applicata in relazione alle lesioni causate alla persona offesa, giudicate guaribili in più di 40 giorni

  • art. 583, n.1 cod. pen.

    Richiamato tra le norme contestate in relazione alle lesioni e/o alle aggravanti (nel contesto si indica anche l'aggravante dell'uso di arma impropria)

  • art. 612 cod. pen., comma

    Norma sulle minacce; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie dalla frase proferita nel contesto, idonea a incutere timore nella persona offesa

  • art. 339 cod. pen.

    Richiamato tra le fattispecie contestate all'imputato e confermato nel giudizio di merito (nel testo non è sviluppata oltre la indicazione della norma)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti formali dei motivi di ricorso; il ricorso è stato proposto nei limiti previsti da tale disposizione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocato dal ricorrente per ottenere una valutazione favorevole delle attenuanti (es. occasionalità, incensuratezza). La Corte ha ritenuto la relativa censura generica e non adeguatamente motivata

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176

    Normativa emergenziale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; procedimento formale osservato

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito: motivi che chiedono riconsiderazione integrale delle prove sono inammissibili se ripetono censure già valutate in appello
  • Le censure generiche sulla "mancanza di certezza" della perizia medico-legale senza indicare profili specifici di errore non sono idonee a scalfire il convincimento del giudice di merito
  • L'attendibilità delle dichiarazioni (compresa quella della persona offesa) è questione di merito riservata al giudice di merito; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione di appello per far valere profili di illegittimità
  • Una frase contestuale, valutata nel contesto fattuale (es. discussione già terminata), può integrare il reato di minaccia se idonea a incutere timore nella persona offesa
  • La tecnica motivazionale per relationem è ammissibile quando il giudice d'appello recepisce e integra le valutazioni del primo grado con risposte puntuali alle censure; obiezioni vaghe su questo punto sono inefficaci
  • Se le circostanze attenuanti sono state effettivamente riconosciute dai giudici di merito, la loro mera menzione nel ricorso non giustifica l'annullamento: occorre dimostrare un vizio motivazionale specifico

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