Cassazione Penale, Sentenza n. 18864/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bellia impugnava la sentenza d'appello che aveva in parte confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) e documentale e aveva dichiarato estinti per prescrizione altri reati (intestazione fittizia, evasione fiscale). Il ricorrente contestava la valutazione probatoria del giudice di merito: sosteneva di essere stato amministratore in periodi frammentati, indicava il ruolo autonomo e finanziatore della coimputata Sedova Irina, denunciava l'impossibilità di fondare la responsabilità su mancati rinvenimenti di somme per operazioni avvenute anni prima, eccepiva la corretta qualificazione di operazioni (comodato vs affitto d'azienda), e chiedeva che fossero ritenute inattendibili le valutazioni che lo avevano ritenuto responsabile per i capi B.1-B.4 ecc., lamentando omissione di valutazione di prove contrarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per molteplici ragioni formali e di merito: aspecificità e cumulo promiscuo di censure (violazione di legge + vizi della motivazione), genericità nel riproporre argomentazioni già esaminate dal giudice d'appello senza confronto puntuale, e invocazione impropria di una rivalutazione dei fatti (ricostruzione alternativa del compendio probatorio non consentita in cassazione). Il Collegio ha inoltre rettificato il dispositivo della sentenza d'appello per un evidente errore materiale: l'assoluzione indicata nel dispositivo rispetto al capo B.7 (bancarotta fraudolenta documentale) era incompatibile con la motivazione e va esclusa (quindi confermata la responsabilità su quel capo come risultante dalla motivazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 619 c.p.p.
Consente la rettifica degli errori materiali o di rito nel dispositivo della sentenza; la Corte ha emendato il dispositivo d'appello in relazione all'assoluzione errata del capo B.7
art. 581, co. 1, lett. c) c.p.p.
Prevede cause di inammissibilità del ricorso per cassazione; richiamato in relazione all'aspecificità e alla genericità delle doglianze del ricorrente
art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.
Stabilisce l'inammissibilità per motivi non specifici; applicato per rilevare la mancanza di specificità delle censure
art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.
Definisce i vizi di motivazione deducibili in cassazione; la corte ha ricordato i limiti nell'allegare vizi della motivazione e l'onere di specificità
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende; applicato per sanzionare il ricorso ritenuto evidentemente inammissibile
art. 23, co. 8 d.l. 28/10/2020, n. 137 e art. 16, co.1 d.l. 30/12/2021, n. 228 (conv. l. 15/2022)
Richiamate in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta e alla trattazione orale; riguardano regole processuali temporanee introdotte per le udienze
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa una denuncia promiscua e non specifica di violazioni di legge e vizi di motivazione: ogni profilo deve essere individuato e argomentato separatamente, altrimenti il ricorso è inammissibile
- Non si può chiedere alla Corte di legittimità una rinnovata valutazione dei fatti o una diversa ricostruzione probatoria: la cassazione non rifa il processo di merito né sostituisce la valutazione delle prove
- Per censurare la motivazione in relazione a omissioni probatorie è necessario indicare esattamente l'atto processuale omesso, il contenuto probatorio rilevante, fornire prova della sua verità e spiegare come esso comprometta decisivamente la coerenza della motivazione
- La discrepanza tra dispositivo e motivazione può essere emendata in sede di cassazione con l'art. 619 c.p.p.: la motivazione prevale come chiarimento della decisione, e la Corte può rettificare errori materiali del dispositivo
- In tema di bancarotta per distrazione, il mancato rinvenimento di beni/valori al momento del fallimento costituisce presunzione grave di distrazione dolosa se è dimostrata la precedente disponibilità degli stessi; la qualificazione giuridica dell'operazione (es. comodato vs affitto d'azienda) è irrilevante se non è provato un congruo corrispettivo a favore della società
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