Cassazione Penale, Sentenza n. 18862/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per diffamazione (artt. 81, 595 c.p.) mossa contro Melotti per affermazioni contenute in un libro e in missive. Il ricorso contestava: 1) l'assenza di valida querela da parte di Picozzi (artt. 120 e 122 c.p. richiamati in ricorso) e quindi l'iniziale difetto di procedibilità; 2) l'omessa valutazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica e la mancata considerazione di nuovi elementi investigativi sopravvenuti; 3) errori nella determinazione della pena e nella quantificazione del risarcimento, nonché l'uso scorretto delle condizioni economiche dell'imputato ai fini della comminazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso. Ha annullato senza rinvio la sentenza relativamente alla diffamazione nei confronti di Maurizio Picozzi perché la comunicazione inviata da Picozzi non costituiva una querela valida e dunque l'azione penale non doveva essere iniziata. Ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante l'esercizio del diritto di critica con riferimento a Bruno Milanesio, mantenendo quindi la condanna su quel capo, perché la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di motivazione e non per mera rivalutazione probatoria. Ha invece annullato con rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio (pena detentiva), ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nel giustificare la pena detentiva anche sulla base delle precarie condizioni economiche dell'imputato; il giudizio di condanna è quindi rimesso a nuova sezione della Corte d'appello di Milano solo per la determinazione della sanzione. La quantificazione del danno civile (liquidazione del danno morale) è stata ritenuta congrua e non censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma generale sulla continuazione tra più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione specifica oltre quanto necessario.
Norma della diffamazione aggravata; la condanna è stata pronunciata in base a questa disposizione per le dichiarazioni pubblicate dall'imputato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di deduzione del ricorso di cassazione; il ricorso è stato istruito nei limiti previsti dalla normativa.
Citati nel motivo di ricorso in relazione alla querela; la Corte ha esaminato la comunicazione di Picozzi e ha ritenuto che non manifestasse una valida e attuale volontà di punizione, con conseguente difetto di procedibilità.
Richiamato nel motivo sull'esimente dell'esercizio del diritto di critica; la Corte ha ritenuto non ammissibile in Cassazione una rivalutazione delle risultanze probatorie necessaria per verificare tale esimente.
Norma sulla scriminante dell'esercizio del diritto di critica; la Corte ha osservato che la valutazione della sua sussistenza implica accertamenti di fatto non sindacabili in Cassazione se non per vizi specifici di motivazione.
Richiamato in relazione alla competenza territoriale e alla trasmissione degli atti tra procure; citato nella valutazione della comunicazione interna inviata da Picozzi.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamato per la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero a mezzo telematico; rilevato come adempimento procedurale nel fascicolo.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i limiti della censura in Cassazione sulla motivazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui non è consentito chiedere una rivalutazione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
art. 133, 133-bis, 186, 62-bis c.p.
Citate nel motivo relativo alla determinazione della pena; la Corte ha escluso la legittimità dell'uso delle condizioni economiche dell'imputato come giustificazione della pena detentiva alla luce del principio di 'eccezionale gravità' richiesto per la pena detentiva in reati diffamatori mediatici.
Richiamato in relazione ai danni morali; la Corte ha osservato che la quantificazione del danno morale è valutazione di merito e, se adeguatamente motivata, non sindacabile in Cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 150/2021
Richiamata per affermare che la pena detentiva per diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi richiede verifica della 'eccezionale gravità' della condotta (p.es. discorsi di odio, campagne di disinformazione con consapevole falsità).
Massime di principio
- La comunicazione interna o la richiesta di essere informati sugli sviluppi di un procedimento non equivale automaticamente a una querela: per la procedibilità per reati perseguibili a querela di parte è necessaria una manifestazione di volontà chiara e attuale di punizione.
- Il principio del favor querelae non vale sempre: in caso di dubbio interpretativo è necessario valutare dati oggettivi che attestino la volontà di perseguire penalmente l'offesa.
- In Cassazione non è consentita la mera rivalutazione del materiale probatorio o una rilettura in termini difensivi degli atti di merito; i motivi che sollevano solo riconsiderazioni probatorie sono inammissibili.
- Dopo la sentenza n.150/2021 della Corte Costituzionale, l'applicazione della pena detentiva per diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi richiede che la condotta presenti una 'eccezionale gravità' tale da integrare, per esempio, discorsi d'odio o campagne di disinformazione consapevolmente false.
- La liquidazione del danno morale in sede penale è soggetta a valutazione equitativa del giudice e, se motivata in modo congruo, non è agevolmente sindacabile in Cassazione.
- Gli errori nella motivazione relativi all'applicazione della pena possono comportare annullamento e rinvio anche se la responsabilità sostanziale dell'imputato resta confermata per alcuni capi di imputazione.
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