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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18859/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contino ha impugnato la condanna per lesioni (art. 582 c.p.) sostenendo che la Corte territoriale ha fondato la condanna sulla sola certificazione medica prodotta da Lanari, senza prova certa della causa delle lesioni e senza considerare la condotta passiva del Contino; il motivo era un unico rilievo incentrato sulla presunta insufficienza probatoria e sull'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali. Lanari ha impugnato la condanna per minaccia (art. 612, comma 2) e le conseguenti determinazioni sanzionatorie: con il primo motivo ha sostenuto che la minaccia non era idonea a cagionare timore (la persona offesa uscì dall'appartamento per affrontarlo) e quindi non poteva ritenersi integrato il reato; con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, rilevando che, trattandosi di lesioni giudicate guaribili in giorni 7, la pena applicabile non doveva essere detentiva in base all'art. 52, comma 2, lett. b) del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e che la continuazione era stata applicata individuando come reato più grave quello delle lesioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Contino Gaspare per genericità e reiterazione delle censure d'appello; ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso di Lanari Michele (ribadendo la correttezza della valutazione di merito circa la minaccia), ma ha ritenuto fondato il secondo motivo di Lanari relativo all'illegalità del trattamento sanzionatorio: essendo le lesioni valutate guaribili in 7 giorni, la pena applicata era incompatibile con le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 274/2000. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a Lanari e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena. Le condanne sostanziali (responsabilità penale) sono state confermate. Inoltre la Corte ha condannato Contino al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di difesa della parte civile Lanari (euro 3.686,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    art. 612, secondo comma, cod. pen.

    La Corte territoriale ha ritenuto integrata la minaccia grave; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui la reazione della vittima (non essersi fatta intimorire) non esclude la natura ingiusta e grave della minaccia

  • art. 582 c.p.

    I referti medici sono stati valorizzati come prova diretta delle lesioni; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione che la morfologia delle lesioni fosse compatibile con colpi volontari reciprocamente inferti

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di deduzione dei motivi in cassazione (rispetto a quanto già espresso in sede di appello)

  • d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. l. 18/12/2020 n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del sostituto procuratore generale

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    La Corte di legittimità ha accertato che, avendo le lesioni la prognosi di 7 giorni, la pena applicabile era diversa (non detentiva) secondo la disciplina sulle competenze e sulle sanzioni del giudice di pace; l'illegalità della pena è rilevabile in cassazione anche se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza

Massime di principio

  • Un referto medico redatto a seguito di accertamento diretto può costituire elemento decisivo per la prova delle lesioni e può legittimare la ricostruzione della dinamica quando la morfologia delle lesioni sia compatibile con la versione ricostruita dai giudici di merito
  • La Corte di cassazione non è luogo per rinnovare censure già svolte in appello: i motivi generici o meramente reiterativi sono dichiarati inammissibili se non affrontano criticamente la motivazione del giudice di merito
  • La reazione della persona offesa (per es. non essersi mostrata intimidita o aver affrontato l'autore della presunta minaccia) non esclude automaticamente la sussistenza di una minaccia grave; la valutazione è rimessa al giudice di merito e solo in presenza di manifesta illogicità la Cassazione interviene
  • L'illegalità del trattamento sanzionatorio (cioè l'applicazione di una pena incompatibile con le norme di rango primario o regolamentare) è rilevabile in cassazione anche quando il ricorso sui profili di merito sia inammissibile o manifestamente infondato; in tal caso la Corte annulla e rinvia per la sola determinazione della pena
  • In procedura penale è essenziale che il ricorso di cassazione espliciti i punti di contrasto con la motivazione di merito; mancanza di specificità e confronto critico con le argomentazioni del giudice d'appello comporta l'inammissibilità

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