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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18858/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.: in occasione di un pignoramento richiesto da Cosimo Barletta, aveva dichiarato all'ufficiale giudiziario di non possedere beni mobili o immobili mentre risultava proprietario di automezzi (autocarri, autoveicoli, motoveicoli). In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) carenza di prova dell'elemento soggettivo e inesistenza della falsità, perché i passaggi di proprietà di tre veicoli erano in corso alla data della dichiarazione (28/03/2014) e aveva già riscosso il prezzo e consegnato i documenti all'agenzia che curava le pratiche; (2) erronea esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto), sostenendo che l'attività professionale comporta spesso intestazioni temporanee e che la successiva transazione con il denunciante avrebbe reso la vicenda di rilievo soltanto privatistico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e reiterativo: la Corte territoriale aveva motivatamente valutato che i certificati del P.R.A. prodotti dalla difesa non erano idonei a individuare con certezza i veicoli e non provavano il passaggio di proprietà anteriore all'atto contestato; il ricorrente non aveva depositato elementi nuovi. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis, valorizzando la gravità del fatto nel contesto di un giudizio di esecuzione forzata, la natura pubblicistica del bene giuridico tutelato dall'art. 483 e la presenza di due precedenti specifici. Conseguentemente il provvedimento impugnato rimane efficace: la condanna (pena di 2 mesi di reclusione disposta in sede di primo grado e confermata in appello) non è stata annullata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    La norma tutela la veridicità delle attestazioni rese in atti destinati a provare situazioni giuridiche rilevanti; la Corte ha ritenuto sussistente il falso nello specifico contesto dell'attestazione resa all'ufficiale giudiziario durante esecuzione forzata, con rilievo pubblico della condotta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La disposizione sulla specialità della tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte territoriale e confermata dalla Cassazione in ragione della gravità del fatto, del contesto (procedura esecutiva) e dei precedenti penali: la presenza di rilevanza pubblicistica e precedenti specifici impedisce l'applicazione della causa di non punibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti di specificazione dei motivi in cassazione: il ricorso doveva rispettare i limiti di deduzione consentiti; la Corte ha ritenuto il primo mezzo generico e reiterativo rispetto a quanto già deciso in appello.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con l. 18/12/2020, n. 176)

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione; usata per evidenziare che il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Chi contesta una dichiarazione di non possesso resa a un ufficiale giudiziario durante un pignoramento deve fornire documentazione chiara e specifica che provi il passaggio di proprietà anteriore alla dichiarazione: documenti generici o ambigui (ad es. certificati P.R.A. non identificativi) non sono sufficienti.
  • La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo) può essere desunta anche dalla valutazione complessiva dei documenti e dal contesto; in assenza di prova documentale nuova, le critiche generiche alla motivazione dei giudici di merito sono inammissibili in Cassazione.
  • L'istituto della specialità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile quando la condotta ha rilevanza pubblicistica (es.: dichiarazioni false rese in atti destinati a tutelare interessi pubblici o nell'ambito di procedimenti esecutivi) oppure quando emergono elementi di gravità e precedenti specifici.
  • Una transazione privata successiva tra le parti non cancella automaticamente la rilevanza penale di una condotta procedibile d'ufficio; il carattere 'privatistico' della successiva sistemazione economica non elimina il pubblico interesse protetto dalla norma penale.
  • In Cassazione è necessario confrontarsi criticamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata: riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza nuovi elementi probatori o una critica circostanziata della motivazione, espone al rigetto per inammissibilità.

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