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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08161/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14/07/2025 della Corte di Appello di Napoli che ha revocato la sentenza di condanna del 11/04/2008 (passata in giudicato 03/12/2009) per il reato di cui all'art. 323 c.p., adottando la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato". Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 2, 335-bis e 240 c.p. e alla legge 09/08/2024 n.114, lamentando in particolare che la Corte territoriale, pur avendo revocato la condanna, abbia omesso di pronunciarsi sulla misura di confisca già disposta unitamente alla sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rifiutato di riqualificare il ricorso in opposizione e di trasmettere gli atti alla Corte di appello di Napoli, osservando che la regola di riqualificazione e trasmissione (richiamata nella giurisprudenza relativa ai reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016 n.8) si applica solo a quella fattispecie normativa e non può essere estesa all'abrogazione dell'art. 323 c.p. operata dalla legge 09/08/2024 n.114. Quanto alla mancata pronuncia sulla confisca, la Corte ha ritenuto che l'atto corretto sarebbe stato chiedere esplicitamente la revoca della confisca e, in caso di diniego, impugnare tale decisione; la via seguita nel ricorso attuale non è idonea. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma che permette al giudice dell'esecuzione di revocare sentenze irrevocabili quando il fatto non è più previsto come reato; è il fondamento dell'ordinanza impugnata che ha revocato la condanna per l'abrogazione dell'art. 323 c.p.

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata dal ricorrente per contestare la decisione della Corte territoriale, ma la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per le ragioni sostanziali indicate

  • art. 323 cod. pen.

    abrogata dall'art. 1 comma 1 lett. b) legge 09 agosto 2024, n. 114

    La fattispecie è stata abrogata dalla legge del 9 agosto 2024; la Corte ha ritenuto che tale abrogazione non rientra nella particolare disciplina applicabile ai soli reati depenalizzati dal d.lgs. 15/01/2016 n.8

  • legge 09 agosto 2024 n. 114

    Ha abrogato l'art. 323 c.p.; la Corte ha osservato che l'abrogazione operata da questa legge non attiva la speciale regola di riqualificazione del ricorso in opposizione prevista per le depenalizzazioni del 2016

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8

    Riferimento normativo per i reati depenalizzati nel 2016; la Corte ha evidenziato che la giurisprudenza che permette la riqualificazione del ricorso in opposizione si applica esclusivamente alle fattispecie depenalizzate da questo decreto

  • art. 667 comma 4 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la possibile conversione del procedimento in forme di udienza e la riqualificazione in opposizione; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile automaticamente al caso di abrogazione sancita dalla legge del 2024

  • art. 2, art. 335-bis, art. 240 cod. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione a principi generali e responsabilità (tra cui elementi relativi a fatti contestati e confisca); la Corte non ha ritenuto che dall'istruttoria emergessero profili idonei a rendere ammissibile il ricorso per cassazione nelle forme proposte

  • Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021 (Giarletta, Rv. 280533-01)

    In tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione...

    La Corte ha richiamato questo precedente per spiegare il principio secondo il quale, nei casi di depenalizzazione del 2016, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato in opposizione; ma ha precisato che tale principio non è estendibile automaticamente alle abrogazioni operate da altra legge (qui la legge 09/08/2024 n.114)

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Citata in relazione ai criteri di determinazione dell'ammenda e alla valutazione della colpevolezza nelle decisioni di inammissibilità; la Corte di Cassazione l'ha richiamata per motivare l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La riqualificazione automatica di un ricorso per cassazione in opposizione e la trasmissione degli atti alla Corte territoriale sono possibili soltanto nei casi disciplinati dalla specifica normativa sulle depenalizzazioni (d.lgs. 15/01/2016 n.8) e non si estendono automaticamente alle abrogazioni effettuate da altre leggi.
  • L'abrogazione di una norma penale che ha prodotto la revoca di una condanna non comporta automaticamente la revoca delle misure patrimoniali (es. confisca); tali misure richiedono un procedimento o una richiesta specifica per la loro revoca.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di pronunciarsi su profili (come la confisca) connessi alla revoca della condanna, la via corretta è chiedere la revoca specifica dell'atto patrimoniale e, in caso di diniego, impugnare quel provvedimento nei modi e nei termini previsti.
  • Un ricorso proposto in forma non idonea (es. cassazione anziché opposizione quando la legge lo richiede, o senza aver esperito le vie ordinarie per questioni accessorie) può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni accessorie.
  • La giurisprudenza richiamata deve essere attentamente verificata rispetto al campo di applicazione temporale e sostanziale delle norme di depenalizzazione o abrogazione: non tutte le innovazioni normative producono effetti uniformi sulle impugnazioni già pendenti o su rimedi straordinari.

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