Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13815/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le lavoratrici avevano chiesto il pagamento delle retribuzioni relative al periodo marzo 2010 - luglio 2016 in seguito all'accertamento giudiziale dell'interposizione fittizia di manodopera e dell'esistenza di un rapporto di lavoro con la committente Sogei, nonostante la mancata reintegrazione. Sogei ha impugnato la sentenza di appello deducendo, tra l'altro, la illegittimità dell'estensione del diritto retributivo (anziché risarcitorio) sancita dalle Sezioni Unite n. 2990/2018, la mancata costituzione in mora successiva all'ordine di ripristino da parte di talune lavoratrici (in particolare Lazzerini, Dragoni, Lorizzo e Grassia), l'erronea qualificazione delle mansioni e l'errata liquidazione degli onorari di causa e delle spese, nonché altre questioni processuali relative a chiamata in causa di terzi e prova. Le lavoratrici hanno resistito e proposto ricorso incidentale su questioni di inquadramento e liquidazione onorari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo principale (relativo alla mancata prova di una messa in mora successiva all'ordine di ripristino) con riferimento alle lavoratrici Lazzerini, Dragoni, Lorizzo e Grassia, accogliendolo e cassando la sentenza impugnata per questa parte; ha invece respinto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbiti il terzo e il quinto e inammissibile il sesto motivo. Quanto al ricorso incidentale delle lavoratrici, la Corte ha accolto il quarto motivo incidentale (sul criterio di liquidazione degli onorari in caso di riunione di più cause) nei limiti indicati e ha rigettato gli altri motivi incidentali. La sentenza è quindi cassata e rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 3-bis

    art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003

    Il riferimento è all'effetto dell'incidenza delle retribuzioni corrisposte da terzi (aliunde perceptum) e ai limiti operativi del meccanismo di compensazione delle retribuzioni; la Corte ha applicato la regola che salva l'effetto dell'art. 29, comma 3-bis, ma ha confermato che, se il committente non ottempera all'ordine di ripristino, sorgono obblighi retributivi a carico del committente dalla messa in mora.

  • Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 2990/2018

    La sentenza S.U. ha qualificato come retributiva (non risarcitoria) l'obbligazione del committente che non reintegra il lavoratore dopo accertamento di interposizione fittizia; la Corte di Cassazione ha confermato la piena adesione a questo principio e lo ha considerato orientamento vincolante.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 29/2019

    sent. Corte Cost. n. 29/2019

    La Corte costituzionale ha dato valore di diritto vivente agli indirizzi delle S.U. n. 2990/2018, richiamati per ricondurre a razionalità gli istituti relativi alla mora del creditore nel rapporto di lavoro; la Cassazione lo ha condiviso.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Proibizione per il giudice di fondare la decisione su prove non offerte dalle parti; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto esistenti atti di messa in mora non provati per le quattro lavoratrici, violando tale principio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1

    Norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato i motivi ex art. 360 n. 3, 4 e 5 valutandone fondatezza o meno.

  • Codice civile, artt. 1206, 1207, 1217, 1463

    artt. 1206, 1207, 1217, 1463 c.c.

    Richiamati nei motivi di impugnazione attinenti all'adempimento e alla costituzione in mora; la Corte ha confermato l'interpretazione che la costituzione in mora successiva all'ordine di ripristino è condizione per far decorrere l'obbligo retributivo dalla messa in mora.

  • Codice civile, art. 2103

    Norma sull'inquadramento e qualificazione del lavoratore; la Corte ha esaminato la ricostruzione delle mansioni operata dal giudice di merito e l'ha ritenuta insindacabile in sede di legittimità ove fondata su fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 92

    Disposizione sulle spese processuali; la Corte ha valutato la legittimità della compensazione parziale delle spese e della liquidazione degli onorari, confermando il criterio generale ma rilevando errore nell'applicazione delle regole di aumento per riunione di cause (d.m. n. 55/2014).

  • D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 2

    d.m. n. 55/2014, art. 4, comma 2

    Regola sulla maggiorazione del compenso quando l'avvocato assiste più soggetti o vi è riunione di più cause; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non si sia uniformata correttamente al principio secondo cui l'aumento si applica dalla data della riunione, con conseguente accoglimento parziale del motivo incidentale.

Massime di principio

  • Se il giudice accerta l'interposizione fittizia e ordina il ripristino, la mancata reintegrazione da parte del committente può generare un'obbligazione di natura retributiva (non meramente risarcitoria) a carico del committente.
  • Il diritto alle retribuzioni dovute per mancata reintegrazione decorre dalla costituzione in mora del datore di lavoro successiva all'ordine giudiziale di ripristino: la prova della messa in mora è essenziale e la sua mancanza può inficiare la pretesa.
  • Atti processuali anteriori all'ordine di ripristino non possono costituire, per i periodi successivi, messa in mora valida: va verificata la temporalità e l'efficacia dell'atto di costituzione in mora rispetto all'ordine giudiziale.
  • In presenza di pagamenti effettuati da terzi (aliunde perceptum), l'incidenza liberatoria opera nei limiti stabiliti dalla normativa (art. 29, comma 3-bis), con attenzione alla temporalità delle prestazioni e alla cessazione dell'appalto.
  • Le questioni di inquadramento contrattuale si decidono sulla base delle declaratorie e dei fatti accertati: il giudice di merito valuta le mansioni e la discrezionalità decisionale; tale accertamento di fatto è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
  • In caso di riunione di più cause, la liquidazione degli onorari per l'attività svolta prima della riunione deve essere fatta separatamente per ciascuna causa; per l'attività successiva alla riunione può essere liquidato un compenso unico sul quale è possibile applicare la maggiorazione prevista dalle tabelle.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.