Cassazione Civile, Sentenza n. 13694/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la cartella esattoriale per presunta irregolarità della notifica e del deposito della relata operati dal concessionario della riscossione (Equitalia), lamentando che la costituzione tardiva del concessionario e la mancata produzione degli originali della cartella e della relata avrebbero fatto venire meno l'onere probatorio a carico del concessionario. Denunciava altresì che la Corte territoriale avrebbe acquisito d'ufficio documenti prodotti tardivamente e atti estranei, sostituendosi alle parti e sanando le decadenze del concessionario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui, anche se il concessionario si è costituito tardivamente, ciò non impedisce al giudice di acquisire d'ufficio documenti indispensabili (come la relata di notifica) ai fini della decisione, specialmente quando vi è scissione tra ente impositore e concessionario e l'acquisizione dei documenti è rilevante per i rapporti tra creditore e debitore. Ha inoltre ritenuto che l'onere probatorio dell'agente della riscossione può considerarsi assolto dalla produzione dell'avviso di ricevimento e che chi contesta l'efficacia di una fotocopia di relata deve specificare le non corrispondenze con l'originale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore dell'INPS e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
artt. 416-421 c.p.c.
Richiamati nella prospettazione del ricorrente in relazione ai poteri istruttori e alle modalità di contestazione della notificazione; la Corte però ha ritenuto che il giudice può acquisire d'ufficio documenti essenziali anche se prodotti tardivamente dal concessionario.
art. 437 comma 2 c.p.c.
Richiamato nel motivo di cassazione (probabilmente in ordine ai poteri del giudice), senza che la Corte ritenesse violato il relativo principio nell'acquisizione d'ufficio dei documenti utili alla decisione.
art. 3 legge n. 335/1995
Citato dal ricorrente nel quadro della normativa previdenziale/tributaria, senza che la Corte ne abbia tratto un rilievo ostativo all'acquisizione d'ufficio dei documenti da parte del giudice.
art. 2697 c.c.
Norma sull'onere della prova; la Corte ha comunque ritenuto che l'onere probatorio del concessionario può essere assolto con la produzione dell'avviso di ricevimento e che l'attore deve specificare le inesattezze della copia della relata.
art. 2943 c.c.
Riferimento alla prescrizione dei diritti; citato nella doglianza ma non determinante per la decisione della Corte di legittimità in ordine all'acquisizione documentale d'ufficio.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile con il giusto processo l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari alla decisione per evitare formalismi che impediscano la ricerca della verità sostanziale.
art. 6 CEDU
Invocato come parametro di tutela del giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazione nel comportamento del giudice di merito che ha acquisito documenti d'ufficio.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione d'ufficio di documenti rilevanti non abbia leso il diritto di difesa, soprattutto quando la parte interessata era stata messa in condizione di far valere le proprie ragioni.
Cass. n. 24813/2022
Giurisprudenza richiamata dalla Corte: stabilisce che la tardiva costituzione del concessionario non impedisce, di per sé, l'acquisizione d'ufficio della relata di notifica della cartella; la Corte di legittimità conferma e segue questo orientamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e art.1, comma 17, l. n.228/2012
Norme richiamate in relazione all'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La tardiva costituzione del concessionario della riscossione non impedisce al giudice di acquisire d'ufficio documenti necessari (es. relata di notifica) per la decisione, soprattutto quando vi è scissione tra ente impositore e concessionario.
- L'onere probatorio del concessionario può essere considerato assolto con la produzione dell'avviso di ricevimento; chi contesta la validità di copie deve indicare specificamente le non corrispondenze con l'originale.
- Il giudice può esercitare poteri istruttori d'ufficio per assicurare la ricerca della verità sostanziale, nei limiti del rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa.
- Le contestazioni meramente formalistiche relative alla forma della relata o alla produzione degli originali, se non specificamente dimostrate, non impediscono l'acquisizione e l'assunzione di efficacia probatoria delle copie e degli avvisi prodotti.
- In caso di soccombenza del ricorrente in Cassazione, il giudice può condannare alle spese e disporre l'eventuale obbligo di versamento ulteriore del contributo unificato previsto dalla normativa.
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