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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28237/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di soggetto sottoposto con provvedimento definitivo a sorveglianza speciale. I fatti riguardano la cessione onerosa, nel gennaio 2016, del diritto di rimpianto/sfruttamento dei vitigni esistenti su un terreno agricolo in comproprietà, con corrispettivo indicato in euro 33.188,15, senza comunicazione della variazione patrimoniale all'autorità competente. Il ricorrente articola cinque motivi: 1) violazione di legge e vizi motivazionali per asserita mutazione del fatto e dell'imputazione, con improprio richiamo all'art. 30 l. n. 646/1982, oltre a dedotta assenza dell'obbligo di comunicazione nel provvedimento applicativo e ignoranza inevitabile della legge; 2) violazione di legge, travisamento del fatto e difetto di motivazione sulla prova della cessione, dell'incasso e della sottoscrizione dell'atto, anche per la pendenza di una consulenza grafologica di parte che indicherebbe la firma come apocrifa; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sull'elemento soggettivo, assumendo la mancanza di coscienza e volontà del fatto; 4) omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 5) vizi in tema di attenuanti generiche, recidiva, trattamento sanzionatorio e confisca, ritenuta sproporzionata.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta in rito l'istanza di rinvio per impedimento del difensore, ritenendola non adeguatamente documentata e comunque non idonea a dimostrare l'impossibilità di comparire. Nel merito, dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico: respinge la censura sull'asserita immutazione del fatto osservando che l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali esisteva già e che l'art. 80 d.lgs. n. 159/2011 ha trasfuso la disciplina previgente; esclude l'ignoranza inevitabile della legge; ritiene corrette le valutazioni di merito sulla prova della cessione e sulla sottoscrizione dell'atto, nonché sulla sussistenza del dolo generico; giudica generiche le doglianze su particolare tenuità, bilanciamento delle attenuanti, pena e confisca. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 99, quarto comma, c.p.

    Richiamati come parte del titolo di reato contestato; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di tale norma nel merito della decisione.

  • art. 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Prevede la sanzione per la violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione.

  • art. 80, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    "le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria [...] tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio"

    Trasferisce nel codice antimafia la disciplina dell'obbligo di comunicazione già prevista dalla legge n. 646/1982, precisandone contenuto, termini, autorità destinataria e cessazione dell'obbligo.

  • art. 30, legge 13 settembre 1982, n. 646

    Norma originaria che introduceva l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali; la Corte afferma che essa è stata successivamente trasfusa, per i soggetti sottoposti a misura di prevenzione, negli artt. 80 e 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011.

  • art. 31, legge 13 settembre 1982, n. 646

    Richiamato dalla Corte quale disposizione collegata al regime sanzionatorio/confiscatorio per la violazione dell'obbligo di comunicazione.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla difesa, ma non accolto; la Corte non ravvisa profili di illegittimità costituzionale nel caso concreto.

  • art. 25 Cost.

    Invocato dalla difesa in relazione alla legalità e determinatezza della fattispecie, ma la Corte esclude la mutazione del fatto e la violazione del principio di legalità.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dalla difesa con riferimento alla responsabilità personale e al profilo soggettivo; la Corte ritiene integrato il dolo generico e respinge la censura.

  • artt. 521 e 522 c.p.p.

    Richiamati per dedotta correlazione tra accusa e sentenza; la Corte esclude che vi sia stata immutazione del fatto o violazione del principio di correlazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ritiene inammissibile la censura per genericità, rilevando che i giudici di merito avevano già escluso i presupposti della particolare tenuità del fatto.

  • artt. 62-bis e 133 c.p.

    Richiamati per contestare il bilanciamento delle attenuanti generiche, la recidiva e la dosimetria della pena; la Corte reputa generiche le doglianze e conferma la motivazione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per la disciplina di oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali gravante sul soggetto sottoposto a misura di prevenzione deriva direttamente dalla legge e non richiede una specifica riproduzione nel singolo provvedimento applicativo della misura, quando la disciplina sia già vigente al momento della definitività della misura stessa.
  • La successione normativa tra legge speciale antimafia e codice delle misure di prevenzione non determina di per sé una mutazione del fatto contestato, se la condotta omissiva resta la medesima e la disciplina sopravvenuta si limita a trasfondere o coordinare l'obbligo già esistente.
  • L'ignoranza della legge penale non può dirsi inevitabile quando il sistema normativo sia conoscibile con l'ordinaria diligenza e il dubbio interpretativo, di per sé, non equivale a invincibile ignoranza scriminante.
  • Il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è un reato omissivo proprio a dolo generico: è sufficiente la coscienza e volontà della condotta omissiva, senza che occorra dimostrare uno specifico fine di occultamento all'autorità di polizia.
  • In sede di legittimità non sono scrutinabili questioni che investono la formazione della prova o la valutazione del materiale probatorio quando la doglianza sia meramente assertiva o introduca per la prima volta una diversa lettura fattuale non devoluta al giudice di merito.
  • La presenza di un atto formale di cessione e la mancata contestazione della sua efficacia nei rapporti con il cessionario possono essere valorizzate come elementi convergenti per ritenere la sussistenza della variazione patrimoniale non comunicata.
  • Nel reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, la confisca prevista dalla disciplina speciale ha natura sanzionatoria e colpisce i beni o il corrispettivo collegati alla condotta omissiva, senza che rilevi la prova della lecita provenienza dell'incremento patrimoniale.
  • Le doglianze sulla particolare tenuità del fatto, sul bilanciamento delle attenuanti generiche e sulla misura della pena devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, sono dichiarate generiche e inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieTraffico di influenze illeciteImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiConfiscaOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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