Cassazione Civile, Ordinanza n. 32532/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di pagamento di differenze retributive per lavoro carcerario prestato da una persona detenuta, in particolare per mansioni di scopino e inserviente di cucina di categoria C svolte dal marzo 2013 al marzo 2017. Il lavoratore sosteneva che, oltre agli importi già riconosciuti in un precedente giudizio definito con conciliazione giudiziale, dovesse applicarsi un ulteriore adeguamento tariffario già intervenuto nel 2005, idoneo a rideterminare in aumento il valore delle prestazioni rese. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che la precedente conciliazione coprisse integralmente anche tali pretese e aveva confermato il rigetto della domanda, oltre a porre le spese a carico dell’odierno ricorrente. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme sullo ius postulandi, sostenendo che il Ministero non potesse costituirsi in primo grado tramite funzionari perché la controversia non rientrava nell’art. 417-bis c.p.c.; 2) error in procedendo e violazione delle norme processuali per avere la Corte d’appello erroneamente inquadrato il petitum e la portata della conciliazione, che secondo il ricorrente non poteva comprendere somme fondate su un adeguamento non ancora noto o non richiesto; 3) illegittimità della condanna alle spese, sul presupposto che il Ministero non fosse regolarmente costituito e dovesse considerarsi contumace.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda originaria proposta dal lavoratore. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo per la peculiarità della fattispecie. Sul punto processuale, la Corte ha affermato che il lavoro carcerario integra un rapporto di lavoro privato e non consente l'estensione analogica dell'art. 417-bis c.p.c., norma eccezionale riferita alle sole controversie di lavoro pubblico di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c.; ne è derivato che il Ministero non era validamente costituito in primo grado tramite propri funzionari e che, quindi, era erronea la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di una parte da considerarsi contumace. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché le stesse deduzioni del ricorrente confermavano che al momento della precedente conciliazione non era ancora intervenuto alcun nuovo adeguamento tariffario rispetto a quello considerato nel primo giudizio e che, pertanto, la transazione aveva correttamente esaurito le pretese relative al periodo 2013-2017.
Norme richiamate
Norma eccezionale che consente alla pubblica amministrazione di stare in giudizio in primo grado tramite propri dipendenti solo nelle controversie di lavoro pubblico di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c.; non è estensibile analogicamente al lavoro carcerario, qualificato come rapporto di lavoro privato.
Richiamato come limite oggettivo dell'ambito applicativo dell'art. 417-bis c.p.c., perché riguarda le controversie di lavoro pubblico.
È richiamato come regola generale che impone la difesa tecnica mediante avvocato, derogabile solo nei casi espressamente previsti.
Invocato nei motivi di ricorso in relazione alla corretta individuazione del petitum e della causa petendi.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato in tema di condanna alle spese di lite.
Richiamato dal ricorrente nei motivi relativi al procedimento e alle spese.
Richiamato dal ricorrente nei motivi di ricorso, in combinazione con le norme processuali sullo ius postulandi e sul rapporto di lavoro oggetto di causa.
Richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme processuali per censurare la disciplina applicata nel giudizio di merito.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale norma.
art. 152-bis disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla Corte d'appello quale base per la liquidazione delle spese di lite, ma la Cassazione ha ritenuto erronea la condanna alle spese per difetto di valida costituzione del Ministero in primo grado.
Massime di principio
- Il lavoro carcerario, quando si svolge nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni o servizi, integra un rapporto di lavoro privato e non può essere ricondotto, neppure in via analogica, alle controversie di lavoro pubblico per le quali l'art. 417-bis c.p.c. consente alla pubblica amministrazione di stare in giudizio tramite propri dipendenti.
- Le norme eccezionali che derogano alla regola della difesa tecnica non sono suscettibili di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti.
- Se la parte pubblica non è validamente costituita nel primo grado di giudizio, deve essere considerata contumace e non può essere validamente condannata al pagamento delle spese di lite come parte costituita.
- La transazione o conciliazione giudiziale preclude la riproposizione di pretese già ricomprese nell'oggetto della lite definita, anche quando in seguito intervengano adeguamenti tariffari o rivalutazioni non ancora esistenti al momento dell'accordo, se la pretesa originaria era stata tarata sul valore allora vigente.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che, anzi, finisca per confermare i presupposti fattuali posti a base della decisione contestata.
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