Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9164/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la misura custodiale emessa nei confronti del Rizzuto per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e di estorsione aggravata (art. 629, comma 2, cod. pen.) con l'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente deduceva: (1) illegittima utilizzazione, nell'ordinanza, delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia relative a periodi anteriori al 12 marzo 2019 e coperti da giudicato assolutorio, chiedendo che tali elementi venissero esclusi e sostenendo che, senza di essi, resterebbero solo le dichiarazioni generiche e prive di riscontri di Alessandro La Dolcetta, insufficienti a provare la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; (2) carenza di gravi indizi in ordine al reato di estorsione aggravata, per la scarsa attendibilità e il carattere circolare dei riscontri (dichiarazioni della compagna Spina, conversazione del 9 febbraio 2023 e riferimenti di terzi), nonché per il possibile rancore e interesse vendicativo del dichiarante La Dolcetta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, e che l'ordinanza impugnata avesse fornito motivazione congrua, completa e lineare. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame sulla convergenza fra le dichiarazioni dei collaboratori (Fernandez e Puccio) e quelle del La Dolcetta, sulla spontaneità e sui riscontri ritenuti non meramente di parte o de relato (dichiarazioni della compagna Spina, colloquio registrato con Aruta, intercettazioni presso l'abitazione del padre del La Dolcetta). È stato inoltre ritenuto legittimo il riferimento a precedenti sentenze irrevocabili che avevano accertato l'appartenenza e il ruolo verticistico del Rizzuto nel mandamento di Porta Nuova, per descrivere il contesto e il substrato criminale in cui si inseriscono gli elementi acquisiti per il periodo successivo al giudicato. Conseguentemente è stata confermata la misura cautelare ed è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma che incrimina la detenzione e il traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato gli elementi probatori come idonei a dimostrare la partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, valorizzando la convergenza di dichiarazioni di collaboratori e di persone direttamente coinvolte nonché i riscontri investigativi.

  • art. 629, comma 2, cod. pen.

    Riguarda l'estorsione aggravata (con l'uso di armi); la Corte ha ritenuto sufficientemente provata la sussistenza di gravi indizi mediante le dichiarazioni del La Dolcetta, della sua compagna e dell'Aruta, nonché mediante intercettazioni e conversazioni che hanno fornito riscontri diretti dell'evento estorsivo.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante relativo al metodo mafioso e all'agire per interesse dell'associazione mafiosa; la Corte ha collegato il ruolo verticistico del ricorrente nella famiglia mafiosa alla posizione di vertice anche nella parallela associazione dedita al narcotraffico, ritenendo congruente la valutazione delle prove alla luce dell'interesse e del metodo mafioso.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi denunciati fossero in realtà una rivalutazione del materiale probatorio e non errori di legge o vizi motivazionali tali da giustificare l'accoglimento del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a carico dello stesso; applicata dalla Corte per la condanna accessoria di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Un giudice di legittimità non può rivedere liberamente la valutazione di merito degli elementi probatori: i motivi che si limitano a chiedere una riconsiderazione della credibilità o del peso delle prove sono inammissibili se la motivazione di merito è congrua e logica.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valorizzate anche se riferite a vicende pregresse rispetto al periodo contestato, quando tali dichiarazioni siano state già acquisite o richiamate in sentenze irrevocabili che accertano fatti rilevanti (es. appartenenza mafiosa e ruolo verticistico), e se contribuiscono a ricostruire il contesto nel quale si collocano elementi nuovi relativi al periodo successivo.
  • Le dichiarazioni di persone direttamente coinvolte (non collaboratori) acquistano rilevanza quando sono spontanee, specifiche e corroborate da riscontri indipendenti (intercettazioni, conversazioni, dichiarazioni di terzi che hanno direttamente assistito ai fatti). La convergenza di fonti diverse rafforza la solidità del quadro indiziario.
  • Il giudicato di assoluzione su fatti anteriori non impedisce automaticamente che emergano nuovi elementi concernenti periodi successivi; occorre verificare se le nuove acquisizioni probatorie riguardano fatti diversi e dispieghino efficacia probatoria autonoma.
  • Per impugnare efficacemente misure cautelari è necessario dimostrare errori di diritto, vizio logico-giustificativo o l'assenza effettiva di gravi indizi, non semplicemente esprimere dubbi sulla credibilità dei testi quando la motivazione abbia già affrontato e confutato tali censure.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.