Cassazione Civile, Ordinanza n. 34819/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di immobile abitativo confinante con altro fondo, che chiedeva di accertare: l'usucapione di una servitù di passaggio su un corridoio adiacente e su un cortile, poi demoliti dai vicini, con conseguente ripristino; l'esistenza di servitù di scarico delle acque fognarie, di scolo delle acque bianche e di passaggio di una tubazione dell'acqua potabile, con ordine di ripristino o di consentirne l'esercizio; l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su parte del terreno e sulla scala del fondo dei convenuti per raggiungere l'ingresso della propria abitazione. Il Tribunale rigettava le domande ritenendo che l'uso del corridoio e del cortile fosse solo un vantaggio personale e non una servitù, e che le servitù di scarico e di passaggio della tubazione non fossero apparenti perché interrate. La Corte d'appello confermava il rigetto, ma soprattutto rilevava la mancata costituzione delle servitù per destinazione del padre di famiglia, difettando l'originaria appartenenza dei beni a un unico proprietario; inoltre, sulla base anche della CTU, escludeva l'interesse o la prova delle singole servitù e del loro esercizio ventennale. In cassazione la ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione dell'art. 1061 c.c. e ss. e omessa valutazione degli atti e della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male apprezzato le risultanze istruttorie e avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza e l'apparenza delle servitù nonché l'aggravamento del loro esercizio per effetto delle opere dei convenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di norme di diritto, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie, in particolare della consulenza tecnica d'ufficio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello non aveva omesso l'esame della CTU, ma l'aveva espressamente considerata insieme alla documentazione prodotta, traendo da essa e dagli atti la conclusione della mancanza dei presupposti delle servitù dedotte. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e l'atto di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di servitù apparenti e usucapione, ma la Corte evidenzia che la censura non denuncia un vero errore di diritto bensì una richiesta di rivalutazione del fatto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma non il riesame autonomo del merito o la rivalutazione delle prove
richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze tecniche.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo quando il fatto storico sia stato realmente trascurato dal giudice di merito; non ricorre se la consulenza tecnica o gli atti siano stati esaminati e valorizzati, anche in modo non condiviso dalla parte.
- In tema di servitù, la deduzione della loro esistenza o dell'acquisto per usucapione richiede la dimostrazione dei relativi presupposti fattuali, che non possono essere rivalutati in sede di legittimità se il giudice di merito ha motivato sulla base delle prove acquisite.
- La censura che contesti l'apprezzamento della CTU è inammissibile quando mira soltanto a sostituire la lettura della parte a quella compiuta dal giudice di merito.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone la prova dell'originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario, profilo che il giudice di merito può negare sulla base della documentazione in atti.
Come è indicizzato
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