Cassazione Penale, Ordinanza n. 22814/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabili ragioni di esonero. La decisione di merito è rimasta ferma quanto all'affermazione di responsabilità e alla pena determinata in euro 1.200 di multa e mesi sei di reclusione per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per un fatto di cessione di sostanza stupefacente di lieve entità commesso in concorso e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Con il ricorso per cassazione ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sua responsabilità penale, sostenendo che non fosse stata provata la natura stupefacente della sostanza ceduta; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo una richiesta di inammissibile rivalutazione del compendio probatorio; il secondo motivo una mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo manifestamente infondato, poiché la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale e quindi non richiedeva una motivazione rafforzata.
Norme richiamate
richiamato come base del vincolo della continuazione o del concorso formale/reato continuato nella contestazione
richiamato per il concorso di persone nel reato
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice contestata, relativa alla cessione/detenzione di stupefacenti di lieve entità
attenuante invocata dal ricorrente e non riconosciuta
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, non esteso alla rilettura del fatto
richiamati per affermare che il motivo di impugnazione deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, pena l'inammissibilità
richiamato quale criterio di commisurazione della pena, la cui applicazione nel caso di pena media o vicina al minimo non richiede motivazione particolarmente analitica
implicitamente applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o una "rilettura" alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; la riproposizione pedissequa dei motivi già dedotti in appello, senza critica argomentata delle ragioni del rigetto, determina inammissibilità.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata quando la pena è determinata in misura media o prossima al minimo edittale, poiché in tal caso la motivazione sulla commisurazione può essere sintetica e resta sostanzialmente insindacabile in cassazione salvo vizi evidenti.
- L'omessa confutazione specifica degli argomenti della sentenza impugnata integra un difetto strutturale del motivo di impugnazione, perché viene meno la funzione propria del ricorso come critica argomentata del provvedimento.
- La contestazione sulla mancata prova della natura stupefacente della sostanza non è scrutinabile in cassazione se richiede una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
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