Cassazione Civile, Ordinanza n. 30948/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce da un appalto per la realizzazione di un fabbricato in cemento armato. La committente, lamentando gravi difetti strutturali delle fondazioni e del solaio, aveva convenuto in giudizio l'appaltatore, il progettista-direttore dei lavori e il collaudatore chiedendo la risoluzione dei rapporti e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda qualificandola ai sensi dell'art. 1669 c.c., ravvisando responsabilità solidale di appaltatore, direttore dei lavori e collaudatore. In appello il collaudatore e il direttore dei lavori avevano dedotto, tra l'altro, decadenza e prescrizione dell'azione, mancata prova del momento di scoperta dei vizi, e erronea applicazione dell'art. 1669 c.c. La Corte d'appello aveva respinto il gravame. In cassazione il solo collaudatore ha proposto ricorso con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1669 c.c. per avere la Corte territoriale posticipato la decorrenza del termine annuale di denuncia, sostenendo che i difetti erano immediatamente percepibili e non occorrevano indagini tecniche; con il secondo ha dedotto violazione della legge regionale Campania n. 9/1983 e degli obblighi propri del collaudatore, sostenendo che la Corte avrebbe indebitamente assimilato la sua posizione a quella del direttore dei lavori e omesso di individuare il contenuto specifico della sua prestazione e della diligenza dovuta.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui il termine annuale per la denuncia dei gravi difetti ex art. 1669 c.c. decorre solo dalla sicura conoscenza dei difetti, della loro gravità e del nesso causale, potendo quindi essere differito quando siano necessari accertamenti tecnici per comprenderne la natura e l'origine. Nel caso concreto, la scoperta è stata legittimamente individuata nella data di acquisizione degli esiti delle prove di laboratorio, non essendo i vizi rilevabili ad occhio nudo neppure da un tecnico di parte. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la concorrente responsabilità del collaudatore, rilevando che la Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione della legge regionale Campania n. 9/1983, che attribuisce al collaudatore specifici doveri di controllo e vigilanza in corso d'opera e, per le opere in cemento armato, l'obbligo di verificare i dettagli costruttivi e i calcoli statici. Ha inoltre ribadito che, in mancanza di una specifica domanda, non occorreva procedere alla ripartizione interna delle quote di responsabilità tra i debitori solidali. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva delle intimate, ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione
la decorrenza del termine annuale di decadenza presuppone la sicura conoscenza dei difetti, della loro gravità e della loro riconducibilità causale; il termine può essere postergato agli accertamenti tecnici necessari
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nel ricorso
art. 3, terzo comma, legge regionale Campania n. 9/1983
attribuisce al collaudatore specifiche responsabilità e doveri di controllo, distinti da quelli del direttore dei lavori, in relazione alla rispondenza dell'opera alle prescrizioni tecniche
art. 5, primo comma, legge regionale Campania n. 9/1983
impone al collaudatore il controllo preventivo dei calcoli statici e, per le opere in cemento armato, la verifica dei dettagli costruttivi prima dell'esecuzione dei getti
richiamata come disciplina sismica cui la normativa regionale collega specifici doveri di collaudo
menzionata per il raffronto con la figura del collaudatore in corso d'opera disciplinata dalla normativa regionale
art. 2055, secondo comma, c.c.
la ripartizione interna del contributo causale tra condebitori solidali richiede una specifica domanda; in difetto non va effettuata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto
Massime di principio
- In tema di responsabilità per gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., il termine annuale per la denuncia non decorre dalla mera percezione di anomalie esteriori, ma dal momento in cui il committente acquisisca una conoscenza sicura dei difetti, della loro gravità e del loro nesso causale con l'esecuzione; se la comprensione dell'origine e dell'entità del vizio richiede accertamenti tecnici, la decorrenza può slittare alla conclusione di tali verifiche.
- I difetti costruttivi non immediatamente percepibili possono giustificare il differimento della decorrenza del termine decadenziale quando soltanto indagini specialistiche consentano di accertare la causa del danno e la sua imputabilità ai soggetti della filiera edilizia.
- Il collaudatore di opere edilizie può rispondere a titolo concorrente con l'appaltatore e il direttore dei lavori quando abbia omesso i controlli e le verifiche imposti dalla disciplina speciale, in particolare in relazione ai calcoli statici, ai dettagli costruttivi e alla conformità delle opere in cemento armato.
- Quando più soggetti rispondono in solido per il medesimo danno, la ripartizione interna delle rispettive quote di responsabilità non può essere effettuata d'ufficio, ma richiede una specifica domanda di parte.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che contesti la decorrenza della decadenza ex art. 1669 c.c. è infondata se la sentenza impugnata ha accertato, con motivazione coerente, che la scoperta dei vizi è avvenuta solo all'esito di verifiche tecniche indispensabili e non prima.
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