Cassazione Civile, Ordinanza n. 34211/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di servizi pubblicitari per il pagamento di fatture relative a prestazioni rese in occasione di una campagna elettorale. Il decreto era stato emesso nei confronti di una persona fisica indicata come responsabile della segreteria politica di un partito per un candidato. In opposizione e poi in appello, la questione centrale è stata la legittimazione passiva del soggetto ingiunto e la sua eventuale responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. La Corte d’appello ha ritenuto che il soggetto avesse sottoscritto il preventivo, approvato fatture e richiesto ulteriori attività, senza indicare la qualità in cui agiva, e che quindi avesse agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, con responsabilità personale e solidale. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 38 c.c., sostenendo che la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta, semmai, all’art. 1398 c.c.; 2) violazione degli artt. 38 c.c., 100 c.p.c. e L. 515/1993, perché l’obbligato sarebbe stato, al più, un soggetto diverso dall’associazione considerata dalla Corte, ossia la segreteria politica/candidato, e non il ricorrente; 3) violazione degli artt. 38 e 2697 c.c., per asserita mancanza di prova dell’esecuzione di tutte le prestazioni fatturate e dell’approvazione delle fatture diverse da quelle espressamente siglate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi introducessero una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata nei giudizi di merito e, soprattutto, non specificamente dedotta nei precedenti gradi, mirando in realtà a sovrapporre una valutazione alternativa dei fatti. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già fondato, con motivazione congrua e su prove documentali e testimoniali, l’accertamento della responsabilità del ricorrente quale soggetto che aveva agito in nome e per conto dell’associazione. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma che regola l'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ambito del giudizio di merito a monte della cassazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato dal ricorrente come parametro del vizio di violazione di legge
la Corte d'appello lo ha applicato ritenendo responsabile personalmente e solidalmente chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta; la Cassazione non ne rivede l'applicazione perché la censura è inammissibile e si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti
richiamato dal ricorrente in via alternativa, ma non ritenuto pertinente dalla Corte di cassazione ai fatti accertati
invocato nel secondo motivo in relazione alla dedotta carenza di legittimazione passiva
"I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura"
richiamato dal ricorrente per sostenere che le fatture avrebbero dovuto essere riferite direttamente al candidato o ai soggetti indicati dalla norma; la Corte non ne fa applicazione decisiva ai fini dell'ammissibilità
invocato per contestare l'accertamento probatorio sulla sussistenza e sull'entità dell'obbligazione; la censura è stata reputata inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o di difetto di prova, miri in realtà a proporre una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata nei gradi di merito.
- La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. presuppone l'accertamento che il soggetto abbia agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta; una volta compiuto l'accertamento di merito su base documentale e testimoniale, la Cassazione non può sostituirvi una propria lettura delle prove.
- La deduzione di violazioni degli artt. 38 c.c. e 2697 c.c. è inammissibile quando, in realtà, contesti la valutazione del materiale probatorio e l'apprezzamento del fatto compiuti dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: il ricorrente deve indicare in quale sede processuale abbia dedotto i fatti e le contestazioni poste a fondamento delle censure, non essendo sufficiente una ricostruzione alternativa formulata per la prima volta in sede di legittimità.
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